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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/03/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2176/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. S. I. Limona giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, anche quale mandatario di CP_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M.C. Attanasio giusta procura in atti
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. T. Versace giusta procura in atti
APPELLATI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 1804/2023, pubblicata il e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 Parte_1
2022 9022753510 000 notificata dall' in data 28 luglio 2022 in Controparte_3 relazione -tra gli altri- ai seguenti avvisi di addebito, concernenti contributi dovuti all : CP_1
- avviso di addebito n. 397 2012 0013182268 000 per € 981,33, notificato in data 1° ottobre
2012;
- avviso di addebito n. 397 2012 0027398938 000 per € 2.402,23, notificato in data 25 gennaio
2013;
- avviso di addebito n. 397 2013 0006262041 000 per € 1.235,58, notificato in data 17 aprile
2013;
- avviso di addebito n. 397 2013 0009990937 000 per € 1.096,49, notificato in data 11 novembre 2012;
- avviso di addebito n. 397 2013 0010481918 000 per € 134,84, notificato in data 20 novembre
2013.
Eccepiva la prescrizione dei crediti contributivi e concludeva chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione dei contributi previdenziali contenuti negli avvisi di addebito n. 397 2012 0013182268 000, n. 397 2012 0027398938 000, n.
3972013 0006262041 000, n. 397 2013 0009990937 000 e n. 397 2013 0010481918 000, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento del presente ricorso, disporne l'annullamento totale congiuntamente ad ogni altro atto ad essi connesso o collegato.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
2. Nel contraddittorio con l , che resisteva al ricorso, e con l e Controparte_3 CP_1 con che restavano contumaci, con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le CP_2 domande. A fondamento, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione, sul rilievo dell'avvenuta utile
2 notificazione, ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, dell'intermedio avviso di intimazione n. 097 2017
9005371802 000 del 20 luglio 2017.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 21 agosto 2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erronea valutazione degli atti e fatti del giudizio - erronea motivazione su un punto decisivo della controversia - erronea e/o falsa applicazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973;
b) nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 097 2017 9005371802 000 - violazione dell'art. 139 cpc – prescrizione dei crediti controversi ex art. 3, co. 9 L. n.
335/1995.
4. L e l , anche quale mandatario di depositavano Controparte_3 CP_1 CP_2 distinte memorie di costituzione nel grado e resistevano all'appello.
5. All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, nel disciplinare la notificazione della cartella di pagamento, prevede che vi si possa far luogo:
- nelle forme previste dalla legge, ad opera degli ufficiali della riscossione ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale;
- direttamente dall'agente della riscossione, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma, o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario.
Dunque, nel secondo caso la procedura di notificazione è semplificata e si osservano le disposizioni che regolano la consegna, tramite agente postale, dei cc.dd. “invii a firma” (v. Decreto del Ministero delle Comunicazioni 9 aprile 2001, recante “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”), per cui è sufficiente la consegna del plico anche direttamente al portiere dello stabile in cui
è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario.
Nel primo caso, invece, la procedura di notificazione è quella prevista dal codice di rito, con il corollario che, laddove il plico sia consegnato nelle mani del portiere, è necessario anche l'invio della raccomandata informativa al destinatario, ex art. 139 cpc.
3 Al riguardo, la Suprema Corte ha difatti chiarito:
- “La notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, cpc.” (v. Cass. n. 2229/2020);
- “In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art.
139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia,
l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (così da ultimo Cass. n. 2868/2020); in altri termini, le notifiche degli atti tributari seguono le regole dell'art. 60 del DPR n. 600/73, secondo il quale si applicano le norme previste dal codice di procedura civile, ma con alcune modifiche: ed in particolare, “il comma 1, lettera bis, prescrive l'inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non
è il destinatario dell'atto” (Cass. n. 8700/2020).
Inoltre, secondo la Suprema Corte, ritenere necessaria la prova della spedizione della raccomandata informativa è conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite nell'arresto del 31 luglio 2017 n.
18992, essendosi ivi ritenuto che “nella notificazione eseguita ex art. 139 cpc, comma 3, l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della disposizione cit., costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario” (in questo senso, v. Cass. n. 7892/2019).
Nel citato arresto si è altresì valorizzata la funzione dell'avviso nella struttura complessiva di una notificazione che si perfeziona a persona non legata da quei particolari vincoli evidenziati nell'art. 139, comma 2 cpc (ossia, al portiere), sicché l'atto entra a far parte della sfera di effettiva conoscibilità del destinatario, ma in una sua porzione connotata da un grado minore di possibilità di prenderne immediata conoscenza rispetto alle altre fattispecie indicate dal comma 2, per le quali è più stretta la natura del vincolo che lega il consegnatario dell'atto al destinatario.
Un tale minor grado di conoscibilità -se non degrada la consegna al punto di rendere necessario lo spostamento ulteriore del momento di perfezionamento della notifica (come accade per l'ipotesi contemplata dall'art. 140 cpc)- esige però di essere almeno colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell'ulteriore avviso, sia pure ex post e non incidente sul tempo in cui l'attività notificatoria si è svolta e compiuta (così in motivazione, Cass. n. 7892/2019 citata).
4 8. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
9. Ebbene, nel caso di specie il Tribunale:
- ha ritenuto incontroverse le date di notifica dei singoli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in giudizio, il più risalente dei quali è stato consegnato alla il 1° ottobre 2012; Pt_1
- ha ritenuto che il successivo termine quinquennale di prescrizione fosse stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2017 9005371802000, avvenuta in data 20 giugno 2017 a mani del portiere dello stabile di Roma, Via Giovanni
Garau 19, di residenza della trattandosi di notifica ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973; Pt_1
- infine, ha ritenuto che la notifica in data 28 luglio 2022 dell'intimazione n. 097 2022
9022753510000, oggetto d'impugnazione in giudizio, aveva impedito lo spirare del termine di prescrizione decorrente dalla notifica della precedente intimazione.
10. Nondimeno, dall'esame del documento n. 3 prodotto da (v. fascicolo primo grado) emerge che CP_4
l'intimazione di pagamento n. 097 2017 9005371802 000 è stata eseguita dal messo comunale con consegna dell'atto a mani del portiere dello stabile di residenza dell'odierna appellante, dunque secondo l'ordinaria procedura notificatoria prevista dal citato art. 26 e non, invece, secondo l'invio c.d. “diretto” da parte dell'esattore.
11. Pertanto, per dimostrare la validità della notifica dell'intimazione in parola, che la debitrice nega di aver ricevuto, l'ente esattore avrebbe dovuto provare di aver anche spedito la raccomandata informativa.
Tuttavia, al fine l ha prodotto non già la distinta di spedizione della raccomandata d'interesse, CP_4 ma soltanto un prospetto recante l'elenco di raccomandate accettate il 30 giugno 2017 per conto di
Equitalia Sud spa, tra cui figura anche la raccomandata inviata alla ma tale documento, se Pt_1 prova l'accettazione del plico da parte dell'ufficio postale, non ne prova la spedizione, cioè l'inoltro al destinatario, né reca menzione dell'indirizzo di recapito dell'atto.
12. Pertanto, non essendovi riscontro del perfezionamento della procedura notificatoria di legge, non può ritenersi provata la conoscenza legale da parte della dell'intimazione di pagamento del 2017, Pt_1 con la conseguenza che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa
(20 luglio 2022), i contributi portati dagli avvisi di addebito sopra elencati erano orami estinti per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, co. 9 L. n. 335/1995 (si consideri che l'avviso di addebito più recente è stato notificato in data 20 novembre 2013).
5 13. In senso contrario non rileva l'evenienza che la normativa c.d. “emergenziale” recata dal D.L. n.
18/2020 e dal D.L. n. 183/2020, come convertiti, abbia sospeso il decorso dei termini di prescrizione dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 e, poi, dall'entrata in vigore del secondo decreto legge fino al 30 giugno 2021.
Infatti, il termine di prescrizione dei contributi d'interesse era spirato non oltre il 20 novembre 2018
(dacché il quinto avviso di addebito, che tra tutti è il più recente, è stato notificato il 20 novembre
2013), con conseguente irrilevanza della sospensione in parola.
14. Neppure è utile alle ragioni delle parti appellate la difesa dell , secondo cui la avrebbe CP_1 Pt_1 eseguito dei pagamenti da imputare a -parziale- estinzione dei crediti contributivi al vaglio, se non altro in difetto della prova di un tale fatto, non offerta dall'Istituto eccipiente.
15. Anche le sanzioni civili chieste con questi avvisi di addebito sono prescritte, considerato che tale credito, traendo origine da un'obbligazione accessoria ex lege, ha pur nella sua accessorietà la stessa natura giuridica della obbligazione principale e dev'essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale (Cass. n. 2620/2012, Cass. SU n. 5076/2015, n. 5076/2016).
16. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che l'appellante non deve all i contributi e le sanzioni di cui agli avvisi CP_1 di avvisi di addebito n. 397 2012 0013182268 000, n. 397 2012 0027398938 000, n. 397 2013
0006262041 000, n. 397 2013 0009990937 000 e n. 397 2013 0010481918 000.
17. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) seguono come di norma la soccombenza
(art. 91 cpc) e sono poste a carico solidale delle parti appellate, che hanno seguito un'unica linea difensiva per resistere alla domanda dell'odierna appellante. Dette spese, distratte in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario (art. 93 cpc), sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (il credito complessivo oggetto di causa assomma a € 5.850,61);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado;
al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n.
5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di specifici profili di apprezzabile criticità, e dell'impegno procuratorio profuso.
6
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Dichiara che l'appellante non deve all i contributi e le sanzioni di cui agli avvisi di avvisi di CP_1 addebito n. 397 2012 0013182268 000, n. 397 2012 0027398938 000, n. 397 2013 0006262041 000,
n. 397 2013 0009990937 000 e n. 397 2013 0010481918 000.
Condanna l e l , in solido, a rifondere all'appellante le spese CP_1 Controparte_3 del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.800,00 per ciascun grado, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 5 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2176/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. S. I. Limona giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, anche quale mandatario di CP_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M.C. Attanasio giusta procura in atti
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. T. Versace giusta procura in atti
APPELLATI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 1804/2023, pubblicata il e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 Parte_1
2022 9022753510 000 notificata dall' in data 28 luglio 2022 in Controparte_3 relazione -tra gli altri- ai seguenti avvisi di addebito, concernenti contributi dovuti all : CP_1
- avviso di addebito n. 397 2012 0013182268 000 per € 981,33, notificato in data 1° ottobre
2012;
- avviso di addebito n. 397 2012 0027398938 000 per € 2.402,23, notificato in data 25 gennaio
2013;
- avviso di addebito n. 397 2013 0006262041 000 per € 1.235,58, notificato in data 17 aprile
2013;
- avviso di addebito n. 397 2013 0009990937 000 per € 1.096,49, notificato in data 11 novembre 2012;
- avviso di addebito n. 397 2013 0010481918 000 per € 134,84, notificato in data 20 novembre
2013.
Eccepiva la prescrizione dei crediti contributivi e concludeva chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione dei contributi previdenziali contenuti negli avvisi di addebito n. 397 2012 0013182268 000, n. 397 2012 0027398938 000, n.
3972013 0006262041 000, n. 397 2013 0009990937 000 e n. 397 2013 0010481918 000, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento del presente ricorso, disporne l'annullamento totale congiuntamente ad ogni altro atto ad essi connesso o collegato.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
2. Nel contraddittorio con l , che resisteva al ricorso, e con l e Controparte_3 CP_1 con che restavano contumaci, con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le CP_2 domande. A fondamento, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione, sul rilievo dell'avvenuta utile
2 notificazione, ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, dell'intermedio avviso di intimazione n. 097 2017
9005371802 000 del 20 luglio 2017.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 21 agosto 2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erronea valutazione degli atti e fatti del giudizio - erronea motivazione su un punto decisivo della controversia - erronea e/o falsa applicazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973;
b) nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 097 2017 9005371802 000 - violazione dell'art. 139 cpc – prescrizione dei crediti controversi ex art. 3, co. 9 L. n.
335/1995.
4. L e l , anche quale mandatario di depositavano Controparte_3 CP_1 CP_2 distinte memorie di costituzione nel grado e resistevano all'appello.
5. All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, nel disciplinare la notificazione della cartella di pagamento, prevede che vi si possa far luogo:
- nelle forme previste dalla legge, ad opera degli ufficiali della riscossione ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale;
- direttamente dall'agente della riscossione, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma, o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario.
Dunque, nel secondo caso la procedura di notificazione è semplificata e si osservano le disposizioni che regolano la consegna, tramite agente postale, dei cc.dd. “invii a firma” (v. Decreto del Ministero delle Comunicazioni 9 aprile 2001, recante “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”), per cui è sufficiente la consegna del plico anche direttamente al portiere dello stabile in cui
è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario.
Nel primo caso, invece, la procedura di notificazione è quella prevista dal codice di rito, con il corollario che, laddove il plico sia consegnato nelle mani del portiere, è necessario anche l'invio della raccomandata informativa al destinatario, ex art. 139 cpc.
3 Al riguardo, la Suprema Corte ha difatti chiarito:
- “La notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, cpc.” (v. Cass. n. 2229/2020);
- “In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art.
139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia,
l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (così da ultimo Cass. n. 2868/2020); in altri termini, le notifiche degli atti tributari seguono le regole dell'art. 60 del DPR n. 600/73, secondo il quale si applicano le norme previste dal codice di procedura civile, ma con alcune modifiche: ed in particolare, “il comma 1, lettera bis, prescrive l'inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non
è il destinatario dell'atto” (Cass. n. 8700/2020).
Inoltre, secondo la Suprema Corte, ritenere necessaria la prova della spedizione della raccomandata informativa è conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite nell'arresto del 31 luglio 2017 n.
18992, essendosi ivi ritenuto che “nella notificazione eseguita ex art. 139 cpc, comma 3, l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della disposizione cit., costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario” (in questo senso, v. Cass. n. 7892/2019).
Nel citato arresto si è altresì valorizzata la funzione dell'avviso nella struttura complessiva di una notificazione che si perfeziona a persona non legata da quei particolari vincoli evidenziati nell'art. 139, comma 2 cpc (ossia, al portiere), sicché l'atto entra a far parte della sfera di effettiva conoscibilità del destinatario, ma in una sua porzione connotata da un grado minore di possibilità di prenderne immediata conoscenza rispetto alle altre fattispecie indicate dal comma 2, per le quali è più stretta la natura del vincolo che lega il consegnatario dell'atto al destinatario.
Un tale minor grado di conoscibilità -se non degrada la consegna al punto di rendere necessario lo spostamento ulteriore del momento di perfezionamento della notifica (come accade per l'ipotesi contemplata dall'art. 140 cpc)- esige però di essere almeno colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell'ulteriore avviso, sia pure ex post e non incidente sul tempo in cui l'attività notificatoria si è svolta e compiuta (così in motivazione, Cass. n. 7892/2019 citata).
4 8. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
9. Ebbene, nel caso di specie il Tribunale:
- ha ritenuto incontroverse le date di notifica dei singoli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in giudizio, il più risalente dei quali è stato consegnato alla il 1° ottobre 2012; Pt_1
- ha ritenuto che il successivo termine quinquennale di prescrizione fosse stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2017 9005371802000, avvenuta in data 20 giugno 2017 a mani del portiere dello stabile di Roma, Via Giovanni
Garau 19, di residenza della trattandosi di notifica ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973; Pt_1
- infine, ha ritenuto che la notifica in data 28 luglio 2022 dell'intimazione n. 097 2022
9022753510000, oggetto d'impugnazione in giudizio, aveva impedito lo spirare del termine di prescrizione decorrente dalla notifica della precedente intimazione.
10. Nondimeno, dall'esame del documento n. 3 prodotto da (v. fascicolo primo grado) emerge che CP_4
l'intimazione di pagamento n. 097 2017 9005371802 000 è stata eseguita dal messo comunale con consegna dell'atto a mani del portiere dello stabile di residenza dell'odierna appellante, dunque secondo l'ordinaria procedura notificatoria prevista dal citato art. 26 e non, invece, secondo l'invio c.d. “diretto” da parte dell'esattore.
11. Pertanto, per dimostrare la validità della notifica dell'intimazione in parola, che la debitrice nega di aver ricevuto, l'ente esattore avrebbe dovuto provare di aver anche spedito la raccomandata informativa.
Tuttavia, al fine l ha prodotto non già la distinta di spedizione della raccomandata d'interesse, CP_4 ma soltanto un prospetto recante l'elenco di raccomandate accettate il 30 giugno 2017 per conto di
Equitalia Sud spa, tra cui figura anche la raccomandata inviata alla ma tale documento, se Pt_1 prova l'accettazione del plico da parte dell'ufficio postale, non ne prova la spedizione, cioè l'inoltro al destinatario, né reca menzione dell'indirizzo di recapito dell'atto.
12. Pertanto, non essendovi riscontro del perfezionamento della procedura notificatoria di legge, non può ritenersi provata la conoscenza legale da parte della dell'intimazione di pagamento del 2017, Pt_1 con la conseguenza che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa
(20 luglio 2022), i contributi portati dagli avvisi di addebito sopra elencati erano orami estinti per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, co. 9 L. n. 335/1995 (si consideri che l'avviso di addebito più recente è stato notificato in data 20 novembre 2013).
5 13. In senso contrario non rileva l'evenienza che la normativa c.d. “emergenziale” recata dal D.L. n.
18/2020 e dal D.L. n. 183/2020, come convertiti, abbia sospeso il decorso dei termini di prescrizione dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 e, poi, dall'entrata in vigore del secondo decreto legge fino al 30 giugno 2021.
Infatti, il termine di prescrizione dei contributi d'interesse era spirato non oltre il 20 novembre 2018
(dacché il quinto avviso di addebito, che tra tutti è il più recente, è stato notificato il 20 novembre
2013), con conseguente irrilevanza della sospensione in parola.
14. Neppure è utile alle ragioni delle parti appellate la difesa dell , secondo cui la avrebbe CP_1 Pt_1 eseguito dei pagamenti da imputare a -parziale- estinzione dei crediti contributivi al vaglio, se non altro in difetto della prova di un tale fatto, non offerta dall'Istituto eccipiente.
15. Anche le sanzioni civili chieste con questi avvisi di addebito sono prescritte, considerato che tale credito, traendo origine da un'obbligazione accessoria ex lege, ha pur nella sua accessorietà la stessa natura giuridica della obbligazione principale e dev'essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale (Cass. n. 2620/2012, Cass. SU n. 5076/2015, n. 5076/2016).
16. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che l'appellante non deve all i contributi e le sanzioni di cui agli avvisi CP_1 di avvisi di addebito n. 397 2012 0013182268 000, n. 397 2012 0027398938 000, n. 397 2013
0006262041 000, n. 397 2013 0009990937 000 e n. 397 2013 0010481918 000.
17. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) seguono come di norma la soccombenza
(art. 91 cpc) e sono poste a carico solidale delle parti appellate, che hanno seguito un'unica linea difensiva per resistere alla domanda dell'odierna appellante. Dette spese, distratte in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario (art. 93 cpc), sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (il credito complessivo oggetto di causa assomma a € 5.850,61);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado;
al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n.
5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di specifici profili di apprezzabile criticità, e dell'impegno procuratorio profuso.
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PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Dichiara che l'appellante non deve all i contributi e le sanzioni di cui agli avvisi di avvisi di CP_1 addebito n. 397 2012 0013182268 000, n. 397 2012 0027398938 000, n. 397 2013 0006262041 000,
n. 397 2013 0009990937 000 e n. 397 2013 0010481918 000.
Condanna l e l , in solido, a rifondere all'appellante le spese CP_1 Controparte_3 del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.800,00 per ciascun grado, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 5 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
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