Articolo 1 della Legge 23 aprile 1952, n. 451
Articolo 2
Versione
17 maggio 1952
Art. 1.
In deroga all' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, al pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali delle imposte dirette - previste dai decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 351 , 18 giugno 1945, n. 424 e 12 ottobre 1945, n. 689, e del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587 - sara' provveduto a mezzo aperture di credito emesse a favore degli intendenti di finanza di importo non superiore a L. 300.000.000.
Entrata in vigore il 17 maggio 1952