Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Soggia contro contumace Controparte_1 Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23.7.24 la parte ricorrente assumeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto e di essere stato illegittimamente licenziato in data 29.3.24 , per poi essere reintegrato a partire dal 1.6.24. Non gli veniva retribuito tuttavia il periodo dal 31.3.24 al 1.6.24.
Nonostante rituale notificazione il convenuto non si è costituito in giudizio.
Istruita documentalmente, all'odierna udienza la causa è stata infine discussa come da infrascritto dispositivo.
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La domanda è fondata e, quindi, può essere accolta.
Vi è in atti infatti la nota del datore di lavoro con cui lo stesso reintegra il lavoratore dal 1.6.24. E' ovvio che la reintegra presupponga la illegittimità del licenziamento e quindi la necessità di versare le retribuzioni medio tempore maturate, che sono quelle dei mesi di aprile e maggio 2024, mai corrisposte.
La convenuta ritualmente intimata non ha ritenuto di costituirsi, evidentemente nulla avendo da opporre alle ragioni del ricorrente. Pertanto la stessa deve essere condannata al pagamento della somma di € 2336,46 in favore del ricorrente, come da conteggi attorei da cui questo Giudice non ritiene di discostarsi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 2336,46, oltre accessori come per legge;
2. condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi €.1000,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Taranto, 31.3.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)