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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1786/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1786/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO BASSILANA e dell'avv. NICOLA BARBARO contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MAURO LEANZA
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così Parte_1 giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE (GRADATAMENTE)
- per i motivi dedotti in atti, dichiarare la nullità del rapporto contrattuale intercorso tra il sig. CP
e : dedotto nel decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
494/2022 – RG n. 826/2022 e, per l'effetto revocare, e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 494/2022 – RG n. 826/2022;
- per i motivi dedotti in atti, dichiarare che l'attore opponente non è debitore della somma richiesta dalla convenuta opposta con il decreto ingiuntivo n. 494/2022– RG n. 826/2022 e, per l'effetto revocare, e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 494/2022 – RG n.
826/2022;
IN VIA ISTRUTTORIA
- per mero scrupolo difensivo si ripropongono le istanze istruttorie formulate con la seconda e terza memoria depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.” Per “Voglia il Tribunale di Lecco, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza:
nel merito
● in via principale, rigettare l'avversa opposizione ed ogni relativa domanda, eccezione e deduzione e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 494/2022 emesso dal Tribunale di Lecco in data 27.6.2022; in ogni caso, accertato il buon diritto della condannare al pagamento in favore Controparte_1 Parte_1 della predetta società dell'importo di € 158.950,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, ovvero al pagamento del diverso importo, maggiore o minore, che all'esito del presente procedimento sarà ritenuto di giustizia;
● in via subordinata, in accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c., condannare Parte_1
al pagamento dell'importo di € 158.950,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo,
[...] ovvero al pagamento del diverso importo, maggiore o minore, che all'esito del presente procedimento sarà ritenuto di giustizia;
● condannare in ogni caso l'opponente alla refusione di spese e competenze professionali del presente giudizio con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore;
● condannare in ogni caso parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ad una somma equitativamente determinata.
in via istruttoria
● per le motivazioni già espresse nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 24.2.2024, cui breviter si rimanda, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., si insiste affinché il Tribunale voglia disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, incaricando altro CTU;
● si chiede ammettersi prova per testi sui capi articolati in calce alla memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c. (con i testi ivi indicati), che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, e per l'ammissione a prova contraria sui capitoli attorei, ove reiterati ed ammessi, come richiesto in memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 494/2022 emesso Parte_1 in data 11/07/2022 dal Tribunale di Lecco, mediante il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 158.950,00, oltre interessi e spese, in favore della società Controparte_1
a titolo di corrispettivo di lavori edili eseguiti presso l'area adibita a giardino
[...] dell'immobile di proprietà dell'opponente sito in Oggiono, via per Imberido n. 4/2.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo, previa Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in via principale il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 494/2022, e in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 158.950,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c.
pagina 2 di 8 Con ordinanza pronunciata all'udienza del 03/02/2023, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente essere ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate da entrambe le parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere, come già indicato nell'ordinanza del 04/03/2024.
La causa è stata, infatti, compiutamente istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata all'arch. Persona_1
L'eccezione di nullità della CTU formulata dalla parte convenuta opposta deve essere disattesa.
La parte convenuta opposta, infatti, lamenta in via del tutto generica la “inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito peritale e, dunque, la incoerenza, illogicità e lacunosità delle risposte fornite ai quesiti” (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale della parte convenuta opposta), senza tuttavia approfondire in maniera precisa tale doglianza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta opposta, il CTU si è attenuto al quesito posto dal giudice, rispondendo in maniera completa ed esaustiva allo stesso, senza compiere indagini ultronee. Il CTU ha inoltre compiutamente replicato alle osservazioni del CTP di parte convenuta opposta.
La circostanza lamentata dalla parte convenuta opposta che il CTU – in adempimento del mandato conciliativo espressamente conferitogli dal giudice – abbia formulato una proposta conciliativa che prevedeva il riconoscimento in favore di di un Controparte_1 importo maggiore rispetto a quello successivamente indicato nelle conclusioni cui il medesimo
CTU è pervenuto in sede di relazione non è in alcun modo censurabile, dovendosi ovviamente tenere distinto il tentativo di conciliazione dall'indagine peritale.
La relazione del CTU merita, pertanto, di essere pienamente condivisa sotto il profilo tecnico e viene posta a fondamento del convincimento del giudice, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Le risultanze della consulenza tecnica sono quindi pienamente condivisibili, in quanto frutto dell'attento esame dei luoghi e della documentazione ritualmente prodotta, fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni fatte dalle parti.
pagina 3 di 8 In definitiva, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendo confermarsi anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Oggetto della presente controversia è l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecco n. 494/2022 del 11/07/2022, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 158.950,00, oltre interessi e spese, in favore della società
a titolo di corrispettivo per la realizzazione di alcuni lavori Controparte_1 edili presso l'area adibita a giardino dell'immobile di proprietà dell'opponente sito in Oggiono, via per Imberido n. 4/2.
Si osserva innanzitutto che non vi è contestazione fra le parti in relazione a due aspetti: la conclusione del contratto – sia pur in mancanza di forma scritta e pur essendo contestata dall'opponente la determinazione del corrispettivo – e l'esecuzione, quantomeno parziale, delle opere da parte dell'opposta.
Il contratto concluso tra le parti, sia pur in mancanza di forma scritta, deve essere qualificato come contratto di appalto, poiché dalle allegazioni di entrambe le parti si evince chiaramente che esso aveva ad oggetto la realizzazione di opere edili presso il giardino dell'immobile di proprietà dell'opponente, dietro pagamento di corrispettivo in denaro.
Giova infatti ricordare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto
(vendita)” (così Cass. n. 5935/2018; cfr. anche Cass., n. 30272/2024; Cass. n. 17855/2023, Cass.
20301/2012 e Cass. n. 20391/2008).
La prestazione di fare, caratterizzante la tipologia contrattuale dell'appalto, appare dunque del tutto prevalente nel caso di specie: la fornitura del materiale edile da parte dell'appaltatore è meramente strumentale rispetto alla produzione dell'opera.
La parte attrice opponente ha eccepito la nullità ex art. 26, comma 5 d.l.gs. n. 81/2008 del contratto di appalto concluso tra e per Parte_1 Controparte_1 mancata indicazione specifica dei costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Tale eccezione è infondata, poiché la norma invocata dalla parte attrice opponente non si applica alla fattispecie in esame.
L'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 è infatti norma dettata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e riguarda i casi in cui il committente è qualificabile come datore di lavoro e l'affidamento di pagina 4 di 8 lavori, servizi e forniture avviene all'interno di un'azienda o di singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima (cfr. art. 26, comma 1 d.lgs. n. 81/2008).
Presupposto della norma in oggetto è infatti che si venga a generare la concomitanza di lavorazioni contemporanee e la conseguente possibilità di interferenze tra i dipendenti del committente e quelli delle diverse imprese impegnate nell'esecuzione dell'appalto (cfr. App.
Milano, n. 157/2023).
Nel caso di specie, il committente non ricopre la qualifica di datore di Parte_1 lavoro e il luogo di esecuzione della prestazione non è un'azienda o un'unità produttiva, trattandosi di lavori di natura edilizia eseguiti presso il giardino dell'immobile adibito ad abitazione del committente stesso.
Si tratta dunque di fattispecie del tutto estranea al campo di applicazione dell'art. 26, comma 5
d.lgs. n. 81/2008, con conseguente piena validità del contratto di appalto concluso tra le odierne parti in causa.
Ritenuto validamente concluso il contratto di appalto ed essendo non contestata l'esecuzione, quantomeno parziale, della prestazione da parte della società appaltatrice, si osserva che le prospettazioni offerte dalle parti divergono circa la quantificazione del corrispettivo.
La parte opponente sostiene infatti che le parti non abbiano determinato il corrispettivo contrattuale, mentre la parte opposta sostiene che sarebbe stato concluso un vero e proprio appalto a corpo, con quantificazione del corrispettivo spettante a Controparte_1 nella somma di € 144.500,00, oltre IVA, per complessivi € 158.950,00, importo oggetto di
[...] ingiunzione.
I capitoli di prova orale articolati dalla parte convenuta opposta sul punto non sono ammissibili, poiché in contrasto con la documentazione prodotta dalla parte opponente e proveniente dalla stessa parte opposta, non disconosciuta da quest'ultima.
Si tratta, in particolare, della mail inviata il 21/03/2022 da legale rappresentante di CP_1
ad (doc. 6 di parte attrice opponente), in Controparte_1 Parte_1 cui si afferma espressamente che non era mai stato chiesto un preventivo.
Se lo stesso legale rappresentante di riconosce non mai Controparte_1 Pt_3 stato chiesto un preventivo, appare assai poco credibile siano accaduti i fatti indicati dalla parte convenuta opposta solo in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c.
Inoltre, non è presente agli atti di causa il preventivo/elenco riepilogativo dei lavori edili che la parte convenuta opposta afferma essere stato mostrato da ad;
CP_1 Parte_1 appare assai poco credibile che l'appaltatore non ne abbia tenuto traccia, in considerazione anche dell'asserito ingente importo pattuito.
Infine, la tesi sostenuta dalla parte convenuta opposta per cui le parti avrebbero concluso un appalto a corpo è contrastante con l'invio al committente da parte Parte_1
pagina 5 di 8 dell'appaltatrice di un consuntivo dei lavori (doc. 5 di parte Controparte_1 attrice opponente), indice dell'esistenza di un appalto a misura.
Deve dunque ritenersi che le parti, nel concludere il contratto di appalto, non abbiano determinato la misura del corrispettivo spettante all'appaltatore.
Pertanto, il corrispettivo deve essere determinato dal giudice ai sensi dell'art. 1657 c.c., mancando una pattuizione negoziale sul punto.
Ai fini della quantificazione del corrispettivo spettante a è stata Controparte_1 dunque disposta in corso di causa consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'arch. Persona_1 che viene posta a fondamento del convincimento del giudice per i motivi esposti sopra.
Deve poi essere precisato che non è oggetto di contestazione fra le parti che i lavori edili riguardanti il giardino dell'immobile di proprietà dell'opponente siano stati in parte realizzati dalla società Marelli Costruzioni s.r.l., soggetto terzo ed estraneo al presente giudizio.
La parte convenuta opposta, del resto, non contesta che le opere descritte nelle fatture emesse da
Marelli Costruzioni s.r.l. (docc. 1 e 2 di parte attrice opponente) siano state eseguite da quest'ultima, per cui le stesse, non essendo state realizzate da Controparte_1 non devono essere considerate ai fini della quantificazione del corrispettivo spettante a quest'ultima.
Per tali motivi, in sede di formulazione del quesito, è stata data indicazione al CTU di escludere in ogni caso dalla quantificazione le opere indicate nei docc. 1 e 2 di parte attrice opponente, in quanto da ritenersi realizzate da Marelli Costruzioni s.r.l.
Il CTU arch. ha risposto in maniera esauriente e completa al quesito postogli, Persona_1 giungendo alle conclusioni contenute nella relazione depositata in data 08/02/2024, che vengono integralmente condivise dal giudice.
Innanzitutto, anche il CTU rileva la mancanza di contratto scritto e di computo metrico iniziale delle opere da realizzare;
il CTU osserva che “Analizzando nel dettaglio i documenti presentati per comprovare il valore di quanto realizzato si evidenzia in prima battuta un importo molto elevato rispetto alle quantità oggetto d'intervento che paragonati a lavori simili non trovano un riscontro che possa giustificare quanto preteso” (pag. 7 della relazione del CTU).
Il CTU, verificata l'effettiva esecuzione dei lavori oggetto di causa, ha pertanto provveduto a quantificare il valore delle opere realizzate, facendo riferimento, in conformità a quanto indicato in sede di quesito, ai prezziari usualmente praticati nel luogo di esecuzione delle opere (“Tenendo presente le premesse di cui sopra il CTU analizzerà il valore dell'intervento tenendo come base di partenza i prezzi desunti dai preziari della Regione Lombardia, oppure non trovando riscontro verrà preso in considerazione anche il preziario DEI, in assenza di un riscontro oggettivo si farà ricorso a consulenti esterni e più precisamente ad aziende che operano nel settore che possono fornire i prezzi di mercato”, cfr. pag. 11 della relazione del CTU).
Il CUT ha quindi elaborato un dettagliato computo metrico estimativo delle opere eseguite dall'appaltatore (cfr. pagg. 12 – 14 della relazione del CTU) pervenendo alle seguenti pagina 6 di 8 conclusioni: “Dal conteggio sopra riportato si evince che secondo le valutazioni del CTU, e dei prezzi di riferimento stilati da Regione Lombardia, il prezzo corretto per realizzare le opere oggetto di causa è pari a € 16.403,43 (euro sedicimilaquattrocentotre/43) oltre l'iva di legge.
Come si può verificare le voci delle lavorazioni sono riscontrabili all'interno del preziario che specifica anche il tipo di lavorazione alla Romana, che anche il CTP geom. ha tenuto CP_3
a specificare nelle sue memorie.
Come specificato da giudice nel suo quesito, per la valutazione il CTU si è attenuto a quanto contenuto appunto nel listino regionale, al quale però per alcune voci si è ritenuto di applicare un coefficiente di valorizzazione che tenesse conto della posizione del cantiere, della sua logistica, ma soprattutto del risultato ottenuto che può essere definito un ottimo risultato e deve essere messo in risalto” (pag. 14 della relazione del CTU).
Il corrispettivo dovuto da a per la Parte_1 Controparte_1 realizzazione delle opere oggetto di causa è dunque pari a € 16.403,43, oltre IVA.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale (22/04/2022, data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, la parziale fondatezza dell'opposizione e l'accoglimento della domanda proposta dalla parte convenuta opposta in misura assai inferiore rispetto all'originaria pretesa giustificano la parziale compensazione delle spese di lite fra le parti
(cfr. Cass., sez. un., n. 32061/2022), in misura di 2/3.
Le spese di lite, nella restante misura di 1/3, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte opponente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del decisum, pari a € 16.403,43), con applicazione dei valori medi per tutte le fasi espletate e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura tra loro, poiché la CTU si è resa necessaria a causa delle tesi difensive di entrambe le parti.
Non sussistono nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento delle domande ex art. 96 c.p.c. reciprocamente formulate dalle parti, non essendo le rispettive condotte processuali qualificabili come abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 494/2022 emesso in data 11/07/2022 dal Tribunale di Lecco;
pagina 7 di 8 2) Condanna a pagare in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma di € 16.403,43, oltre IVA, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma c.c. dal 22/04/2022 al saldo;
3) Compensa le spese di lite fra le parti, in misura di 2/3;
4) Condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, in misura di 1/3, che liquida in € 1.692,33 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv. Mauro Leanza dichiaratosi antistatario;
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura fra loro.
Lecco, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1786/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO BASSILANA e dell'avv. NICOLA BARBARO contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MAURO LEANZA
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così Parte_1 giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE (GRADATAMENTE)
- per i motivi dedotti in atti, dichiarare la nullità del rapporto contrattuale intercorso tra il sig. CP
e : dedotto nel decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
494/2022 – RG n. 826/2022 e, per l'effetto revocare, e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 494/2022 – RG n. 826/2022;
- per i motivi dedotti in atti, dichiarare che l'attore opponente non è debitore della somma richiesta dalla convenuta opposta con il decreto ingiuntivo n. 494/2022– RG n. 826/2022 e, per l'effetto revocare, e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 494/2022 – RG n.
826/2022;
IN VIA ISTRUTTORIA
- per mero scrupolo difensivo si ripropongono le istanze istruttorie formulate con la seconda e terza memoria depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.” Per “Voglia il Tribunale di Lecco, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza:
nel merito
● in via principale, rigettare l'avversa opposizione ed ogni relativa domanda, eccezione e deduzione e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 494/2022 emesso dal Tribunale di Lecco in data 27.6.2022; in ogni caso, accertato il buon diritto della condannare al pagamento in favore Controparte_1 Parte_1 della predetta società dell'importo di € 158.950,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, ovvero al pagamento del diverso importo, maggiore o minore, che all'esito del presente procedimento sarà ritenuto di giustizia;
● in via subordinata, in accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c., condannare Parte_1
al pagamento dell'importo di € 158.950,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo,
[...] ovvero al pagamento del diverso importo, maggiore o minore, che all'esito del presente procedimento sarà ritenuto di giustizia;
● condannare in ogni caso l'opponente alla refusione di spese e competenze professionali del presente giudizio con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore;
● condannare in ogni caso parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ad una somma equitativamente determinata.
in via istruttoria
● per le motivazioni già espresse nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 24.2.2024, cui breviter si rimanda, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., si insiste affinché il Tribunale voglia disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, incaricando altro CTU;
● si chiede ammettersi prova per testi sui capi articolati in calce alla memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c. (con i testi ivi indicati), che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, e per l'ammissione a prova contraria sui capitoli attorei, ove reiterati ed ammessi, come richiesto in memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 494/2022 emesso Parte_1 in data 11/07/2022 dal Tribunale di Lecco, mediante il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 158.950,00, oltre interessi e spese, in favore della società Controparte_1
a titolo di corrispettivo di lavori edili eseguiti presso l'area adibita a giardino
[...] dell'immobile di proprietà dell'opponente sito in Oggiono, via per Imberido n. 4/2.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo, previa Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in via principale il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 494/2022, e in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 158.950,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c.
pagina 2 di 8 Con ordinanza pronunciata all'udienza del 03/02/2023, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente essere ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate da entrambe le parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere, come già indicato nell'ordinanza del 04/03/2024.
La causa è stata, infatti, compiutamente istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata all'arch. Persona_1
L'eccezione di nullità della CTU formulata dalla parte convenuta opposta deve essere disattesa.
La parte convenuta opposta, infatti, lamenta in via del tutto generica la “inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito peritale e, dunque, la incoerenza, illogicità e lacunosità delle risposte fornite ai quesiti” (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale della parte convenuta opposta), senza tuttavia approfondire in maniera precisa tale doglianza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta opposta, il CTU si è attenuto al quesito posto dal giudice, rispondendo in maniera completa ed esaustiva allo stesso, senza compiere indagini ultronee. Il CTU ha inoltre compiutamente replicato alle osservazioni del CTP di parte convenuta opposta.
La circostanza lamentata dalla parte convenuta opposta che il CTU – in adempimento del mandato conciliativo espressamente conferitogli dal giudice – abbia formulato una proposta conciliativa che prevedeva il riconoscimento in favore di di un Controparte_1 importo maggiore rispetto a quello successivamente indicato nelle conclusioni cui il medesimo
CTU è pervenuto in sede di relazione non è in alcun modo censurabile, dovendosi ovviamente tenere distinto il tentativo di conciliazione dall'indagine peritale.
La relazione del CTU merita, pertanto, di essere pienamente condivisa sotto il profilo tecnico e viene posta a fondamento del convincimento del giudice, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Le risultanze della consulenza tecnica sono quindi pienamente condivisibili, in quanto frutto dell'attento esame dei luoghi e della documentazione ritualmente prodotta, fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni fatte dalle parti.
pagina 3 di 8 In definitiva, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendo confermarsi anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Oggetto della presente controversia è l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecco n. 494/2022 del 11/07/2022, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 158.950,00, oltre interessi e spese, in favore della società
a titolo di corrispettivo per la realizzazione di alcuni lavori Controparte_1 edili presso l'area adibita a giardino dell'immobile di proprietà dell'opponente sito in Oggiono, via per Imberido n. 4/2.
Si osserva innanzitutto che non vi è contestazione fra le parti in relazione a due aspetti: la conclusione del contratto – sia pur in mancanza di forma scritta e pur essendo contestata dall'opponente la determinazione del corrispettivo – e l'esecuzione, quantomeno parziale, delle opere da parte dell'opposta.
Il contratto concluso tra le parti, sia pur in mancanza di forma scritta, deve essere qualificato come contratto di appalto, poiché dalle allegazioni di entrambe le parti si evince chiaramente che esso aveva ad oggetto la realizzazione di opere edili presso il giardino dell'immobile di proprietà dell'opponente, dietro pagamento di corrispettivo in denaro.
Giova infatti ricordare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto
(vendita)” (così Cass. n. 5935/2018; cfr. anche Cass., n. 30272/2024; Cass. n. 17855/2023, Cass.
20301/2012 e Cass. n. 20391/2008).
La prestazione di fare, caratterizzante la tipologia contrattuale dell'appalto, appare dunque del tutto prevalente nel caso di specie: la fornitura del materiale edile da parte dell'appaltatore è meramente strumentale rispetto alla produzione dell'opera.
La parte attrice opponente ha eccepito la nullità ex art. 26, comma 5 d.l.gs. n. 81/2008 del contratto di appalto concluso tra e per Parte_1 Controparte_1 mancata indicazione specifica dei costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Tale eccezione è infondata, poiché la norma invocata dalla parte attrice opponente non si applica alla fattispecie in esame.
L'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 è infatti norma dettata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e riguarda i casi in cui il committente è qualificabile come datore di lavoro e l'affidamento di pagina 4 di 8 lavori, servizi e forniture avviene all'interno di un'azienda o di singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima (cfr. art. 26, comma 1 d.lgs. n. 81/2008).
Presupposto della norma in oggetto è infatti che si venga a generare la concomitanza di lavorazioni contemporanee e la conseguente possibilità di interferenze tra i dipendenti del committente e quelli delle diverse imprese impegnate nell'esecuzione dell'appalto (cfr. App.
Milano, n. 157/2023).
Nel caso di specie, il committente non ricopre la qualifica di datore di Parte_1 lavoro e il luogo di esecuzione della prestazione non è un'azienda o un'unità produttiva, trattandosi di lavori di natura edilizia eseguiti presso il giardino dell'immobile adibito ad abitazione del committente stesso.
Si tratta dunque di fattispecie del tutto estranea al campo di applicazione dell'art. 26, comma 5
d.lgs. n. 81/2008, con conseguente piena validità del contratto di appalto concluso tra le odierne parti in causa.
Ritenuto validamente concluso il contratto di appalto ed essendo non contestata l'esecuzione, quantomeno parziale, della prestazione da parte della società appaltatrice, si osserva che le prospettazioni offerte dalle parti divergono circa la quantificazione del corrispettivo.
La parte opponente sostiene infatti che le parti non abbiano determinato il corrispettivo contrattuale, mentre la parte opposta sostiene che sarebbe stato concluso un vero e proprio appalto a corpo, con quantificazione del corrispettivo spettante a Controparte_1 nella somma di € 144.500,00, oltre IVA, per complessivi € 158.950,00, importo oggetto di
[...] ingiunzione.
I capitoli di prova orale articolati dalla parte convenuta opposta sul punto non sono ammissibili, poiché in contrasto con la documentazione prodotta dalla parte opponente e proveniente dalla stessa parte opposta, non disconosciuta da quest'ultima.
Si tratta, in particolare, della mail inviata il 21/03/2022 da legale rappresentante di CP_1
ad (doc. 6 di parte attrice opponente), in Controparte_1 Parte_1 cui si afferma espressamente che non era mai stato chiesto un preventivo.
Se lo stesso legale rappresentante di riconosce non mai Controparte_1 Pt_3 stato chiesto un preventivo, appare assai poco credibile siano accaduti i fatti indicati dalla parte convenuta opposta solo in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c.
Inoltre, non è presente agli atti di causa il preventivo/elenco riepilogativo dei lavori edili che la parte convenuta opposta afferma essere stato mostrato da ad;
CP_1 Parte_1 appare assai poco credibile che l'appaltatore non ne abbia tenuto traccia, in considerazione anche dell'asserito ingente importo pattuito.
Infine, la tesi sostenuta dalla parte convenuta opposta per cui le parti avrebbero concluso un appalto a corpo è contrastante con l'invio al committente da parte Parte_1
pagina 5 di 8 dell'appaltatrice di un consuntivo dei lavori (doc. 5 di parte Controparte_1 attrice opponente), indice dell'esistenza di un appalto a misura.
Deve dunque ritenersi che le parti, nel concludere il contratto di appalto, non abbiano determinato la misura del corrispettivo spettante all'appaltatore.
Pertanto, il corrispettivo deve essere determinato dal giudice ai sensi dell'art. 1657 c.c., mancando una pattuizione negoziale sul punto.
Ai fini della quantificazione del corrispettivo spettante a è stata Controparte_1 dunque disposta in corso di causa consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'arch. Persona_1 che viene posta a fondamento del convincimento del giudice per i motivi esposti sopra.
Deve poi essere precisato che non è oggetto di contestazione fra le parti che i lavori edili riguardanti il giardino dell'immobile di proprietà dell'opponente siano stati in parte realizzati dalla società Marelli Costruzioni s.r.l., soggetto terzo ed estraneo al presente giudizio.
La parte convenuta opposta, del resto, non contesta che le opere descritte nelle fatture emesse da
Marelli Costruzioni s.r.l. (docc. 1 e 2 di parte attrice opponente) siano state eseguite da quest'ultima, per cui le stesse, non essendo state realizzate da Controparte_1 non devono essere considerate ai fini della quantificazione del corrispettivo spettante a quest'ultima.
Per tali motivi, in sede di formulazione del quesito, è stata data indicazione al CTU di escludere in ogni caso dalla quantificazione le opere indicate nei docc. 1 e 2 di parte attrice opponente, in quanto da ritenersi realizzate da Marelli Costruzioni s.r.l.
Il CTU arch. ha risposto in maniera esauriente e completa al quesito postogli, Persona_1 giungendo alle conclusioni contenute nella relazione depositata in data 08/02/2024, che vengono integralmente condivise dal giudice.
Innanzitutto, anche il CTU rileva la mancanza di contratto scritto e di computo metrico iniziale delle opere da realizzare;
il CTU osserva che “Analizzando nel dettaglio i documenti presentati per comprovare il valore di quanto realizzato si evidenzia in prima battuta un importo molto elevato rispetto alle quantità oggetto d'intervento che paragonati a lavori simili non trovano un riscontro che possa giustificare quanto preteso” (pag. 7 della relazione del CTU).
Il CTU, verificata l'effettiva esecuzione dei lavori oggetto di causa, ha pertanto provveduto a quantificare il valore delle opere realizzate, facendo riferimento, in conformità a quanto indicato in sede di quesito, ai prezziari usualmente praticati nel luogo di esecuzione delle opere (“Tenendo presente le premesse di cui sopra il CTU analizzerà il valore dell'intervento tenendo come base di partenza i prezzi desunti dai preziari della Regione Lombardia, oppure non trovando riscontro verrà preso in considerazione anche il preziario DEI, in assenza di un riscontro oggettivo si farà ricorso a consulenti esterni e più precisamente ad aziende che operano nel settore che possono fornire i prezzi di mercato”, cfr. pag. 11 della relazione del CTU).
Il CUT ha quindi elaborato un dettagliato computo metrico estimativo delle opere eseguite dall'appaltatore (cfr. pagg. 12 – 14 della relazione del CTU) pervenendo alle seguenti pagina 6 di 8 conclusioni: “Dal conteggio sopra riportato si evince che secondo le valutazioni del CTU, e dei prezzi di riferimento stilati da Regione Lombardia, il prezzo corretto per realizzare le opere oggetto di causa è pari a € 16.403,43 (euro sedicimilaquattrocentotre/43) oltre l'iva di legge.
Come si può verificare le voci delle lavorazioni sono riscontrabili all'interno del preziario che specifica anche il tipo di lavorazione alla Romana, che anche il CTP geom. ha tenuto CP_3
a specificare nelle sue memorie.
Come specificato da giudice nel suo quesito, per la valutazione il CTU si è attenuto a quanto contenuto appunto nel listino regionale, al quale però per alcune voci si è ritenuto di applicare un coefficiente di valorizzazione che tenesse conto della posizione del cantiere, della sua logistica, ma soprattutto del risultato ottenuto che può essere definito un ottimo risultato e deve essere messo in risalto” (pag. 14 della relazione del CTU).
Il corrispettivo dovuto da a per la Parte_1 Controparte_1 realizzazione delle opere oggetto di causa è dunque pari a € 16.403,43, oltre IVA.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale (22/04/2022, data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, la parziale fondatezza dell'opposizione e l'accoglimento della domanda proposta dalla parte convenuta opposta in misura assai inferiore rispetto all'originaria pretesa giustificano la parziale compensazione delle spese di lite fra le parti
(cfr. Cass., sez. un., n. 32061/2022), in misura di 2/3.
Le spese di lite, nella restante misura di 1/3, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte opponente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del decisum, pari a € 16.403,43), con applicazione dei valori medi per tutte le fasi espletate e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura tra loro, poiché la CTU si è resa necessaria a causa delle tesi difensive di entrambe le parti.
Non sussistono nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento delle domande ex art. 96 c.p.c. reciprocamente formulate dalle parti, non essendo le rispettive condotte processuali qualificabili come abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 494/2022 emesso in data 11/07/2022 dal Tribunale di Lecco;
pagina 7 di 8 2) Condanna a pagare in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma di € 16.403,43, oltre IVA, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma c.c. dal 22/04/2022 al saldo;
3) Compensa le spese di lite fra le parti, in misura di 2/3;
4) Condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, in misura di 1/3, che liquida in € 1.692,33 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv. Mauro Leanza dichiaratosi antistatario;
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura fra loro.
Lecco, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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