TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5395 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per il 27.5.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19537/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Carlo Giordano, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di appello;
appellante
CONTRO
, contumace, Controparte_1
appellato
NONCHE'
, contumace, Controparte_2
appellata
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 27.5.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Proc. n. 19537/24 r.g.a.c. Pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c, notificato il 28.2.2023,
ha citato in giudizio, dinnanzi l' Controparte_1 Controparte_3
Pace di Procida, e la proponendo Parte_1 Controparte_2
opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
20220002084630870522181, di € 441,67, relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2015. Eccependo l'estinzione del credito derivante dalla mancata notifica degli atti ad esso prodromici, con conseguente decorso della prescrizione triennale, ha domandato l'accertamento e la dichiarazione di nullità del suindicato provvedimento,
con vittoria di spese.
Nella contumacia delle si è costituita Controparte_2 Parte_1
eccependo preliminarmente il difetto della giurisdizione ordinaria in
[...]
favore di quella tributaria e, nel merito, l'infondatezza della domanda, attesa la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento atta ad interromperla.
Il Giudice di Pace di Procida, con sentenza n. 905/23, ha, in via preliminare, qualificato la domanda ex art. 615 c.p.c. e rilevato la sussistenza della propria giurisdizione. Nel merito, non avendo le parti resistenti fornito adeguata prova circa la valida notifica degli atti presupposti al contestato provvedimento, ha accolto l'opposizione dichiarando prescritta la pretesa creditoria e annullando il preavviso di fermo amministrativo, con condanna delle parti convenute, in solido, alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia, in data 13.9.2024, ha spiegato appello la quale, riformulando le medesime doglianze proposte in Parte_1
Proc. n. 19537/24 r.g.a.c. Pagina 2 di 7 primo grado, ha domandato il rigetto dell'opposizione, sulla base dei seguenti motivi;
1) sussistenza della giurisdizione tributaria in luogo di quella ordinaria;
2) il mancato decorso della prescrizione triennale, attesa la notifica dell'avviso di accertamento (3.12.2018) e della successiva ingiunzione di pagamento (4.9.2019).
e la sebbene validamente citati, Controparte_1 Controparte_2
sono rimasti contumaci, come dichiarato all'esito dell'udienza del 11.2.2025.
2. Per ragioni di priorità logico giuridica, deve essere innanzitutto esaminata la doglianza relativa al difetto di giurisdizione del Giudice di Pace
di Procida, rivestendo tale questione carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto all'esame degli altri lamentati vizi del provvedimento impugnato.
Come poc'anzi indicato, la cartella esattoriale presupposta dal preavviso di fermo qui impugnato è relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2015.
Ebbene, non vi sono dubbi che tale pretesa impositiva abbia natura tributaria. Invero, nel corso dell'evoluzione del tema circa il riparto delle funzioni tra Stato e Regioni ordinarie, in relazione alle attività connesse alla tassa automobilistica, la Consulta ha da ultimo ribadito che “(…) la tassa
automobilistica si connota come tributo proprio in senso stretto (…)” (C.
Cost., Sent. n. 118/2017).
La domanda formulata in primo grado è volta ad accertare l'inesistenza del credito in oggetto e, di conseguenza, l'invalidità del preavviso di fermo notificato, ovverosia l'insussistenza del diritto di procedere a iscrizione del fermo stesso.
Proc. n. 19537/24 r.g.a.c. Pagina 3 di 7 Il riparto di giurisdizione con il giudice speciale dev'essere pertanto effettuato avendo riguardo alla natura del credito tutelato dal concessionario della riscossione e sulla base degli stessi principi vigenti per le controversie di opposizione a cartella esattoriale.
Sebbene, infatti, il preavviso di fermo non compaia nel catalogo degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, contenuto nell'art. 19 d. lgs. n.
546/92, esso costituisce atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria e dev'essere conosciuto dal giudice speciale, quando a quest'ultimo appartenga la cognizione sulla pretesa sottostante (v. Cass., Sez. Trib. n. 27601/18).
Ebbene, con riferimento a tali entrate, la più recente giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria, dai quali non vi è ragione di discostarsi:
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con
cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla
pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano
normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione
di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti
inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la
pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere
di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od
impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si
Proc. n. 19537/24 r.g.a.c. Pagina 4 di 7 assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla
forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se
esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione,
non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come
vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla
pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento
della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -
nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto
esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli
davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n. 7822/20).
I principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale,
sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, e restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli
Proc. n. 19537/24 r.g.a.c. Pagina 5 di 7 atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Soltanto in presenza di tale ulteriore presupposto può pertanto affermarsi la giurisdizione ordinaria.
Esso, nel caso di specie, non è ravvisabile, poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il fermo – e, a maggior ragione, il mero preavviso dello stesso – non costituisce un atto dell'esecuzione, ma si pone a monte della stessa, quale forma di indiretta coazione all'adempimento (v., ex multis, Cass, Sez. II, n. 6790/24).
Inoltre, l'opponente deduce l'estinzione del credito come conseguenza dell'omessa notificazione della cartella, dalla quale a sua volta discenderebbe l'avvenuto decorso del termine di prescrizione.
Anche per tale concorrente ragione e alla luce degli esposti principi di diritto, la controversia, involgendo la valutazione della ritualità del procedimento notificatorio di una cartella per crediti fiscali, appartiene alla giurisdizione tributaria.
In definitiva, dunque, in accoglimento del primo motivo di gravame,
l'appello va accolto, declinando la giurisdizione in favore del giudice speciale.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1
nei confronti di e della per la riforma Controparte_1 Controparte_2
della sentenza n. 905/2023, emessa dal Giudice di Pace di Procida, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Proc. n. 19537/24 r.g.a.c. Pagina 6 di 7
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_1 CP_2
[...]
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da per essere la stessa Controparte_1
attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
3. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
4. condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di liquidate ex d.m. n. 55/14 e ss.mm., Parte_1
in complessivi € 139,00 per il primo grado, ed € 232,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 29.5.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Proc. n. 19537/24 r.g.a.c. Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per il 27.5.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19537/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Carlo Giordano, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di appello;
appellante
CONTRO
, contumace, Controparte_1
appellato
NONCHE'
, contumace, Controparte_2
appellata
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 27.5.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Proc. n. 19537/24 r.g.a.c. Pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c, notificato il 28.2.2023,
ha citato in giudizio, dinnanzi l' Controparte_1 Controparte_3
Pace di Procida, e la proponendo Parte_1 Controparte_2
opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
20220002084630870522181, di € 441,67, relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2015. Eccependo l'estinzione del credito derivante dalla mancata notifica degli atti ad esso prodromici, con conseguente decorso della prescrizione triennale, ha domandato l'accertamento e la dichiarazione di nullità del suindicato provvedimento,
con vittoria di spese.
Nella contumacia delle si è costituita Controparte_2 Parte_1
eccependo preliminarmente il difetto della giurisdizione ordinaria in
[...]
favore di quella tributaria e, nel merito, l'infondatezza della domanda, attesa la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento atta ad interromperla.
Il Giudice di Pace di Procida, con sentenza n. 905/23, ha, in via preliminare, qualificato la domanda ex art. 615 c.p.c. e rilevato la sussistenza della propria giurisdizione. Nel merito, non avendo le parti resistenti fornito adeguata prova circa la valida notifica degli atti presupposti al contestato provvedimento, ha accolto l'opposizione dichiarando prescritta la pretesa creditoria e annullando il preavviso di fermo amministrativo, con condanna delle parti convenute, in solido, alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia, in data 13.9.2024, ha spiegato appello la quale, riformulando le medesime doglianze proposte in Parte_1
Proc. n. 19537/24 r.g.a.c. Pagina 2 di 7 primo grado, ha domandato il rigetto dell'opposizione, sulla base dei seguenti motivi;
1) sussistenza della giurisdizione tributaria in luogo di quella ordinaria;
2) il mancato decorso della prescrizione triennale, attesa la notifica dell'avviso di accertamento (3.12.2018) e della successiva ingiunzione di pagamento (4.9.2019).
e la sebbene validamente citati, Controparte_1 Controparte_2
sono rimasti contumaci, come dichiarato all'esito dell'udienza del 11.2.2025.
2. Per ragioni di priorità logico giuridica, deve essere innanzitutto esaminata la doglianza relativa al difetto di giurisdizione del Giudice di Pace
di Procida, rivestendo tale questione carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto all'esame degli altri lamentati vizi del provvedimento impugnato.
Come poc'anzi indicato, la cartella esattoriale presupposta dal preavviso di fermo qui impugnato è relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2015.
Ebbene, non vi sono dubbi che tale pretesa impositiva abbia natura tributaria. Invero, nel corso dell'evoluzione del tema circa il riparto delle funzioni tra Stato e Regioni ordinarie, in relazione alle attività connesse alla tassa automobilistica, la Consulta ha da ultimo ribadito che “(…) la tassa
automobilistica si connota come tributo proprio in senso stretto (…)” (C.
Cost., Sent. n. 118/2017).
La domanda formulata in primo grado è volta ad accertare l'inesistenza del credito in oggetto e, di conseguenza, l'invalidità del preavviso di fermo notificato, ovverosia l'insussistenza del diritto di procedere a iscrizione del fermo stesso.
Proc. n. 19537/24 r.g.a.c. Pagina 3 di 7 Il riparto di giurisdizione con il giudice speciale dev'essere pertanto effettuato avendo riguardo alla natura del credito tutelato dal concessionario della riscossione e sulla base degli stessi principi vigenti per le controversie di opposizione a cartella esattoriale.
Sebbene, infatti, il preavviso di fermo non compaia nel catalogo degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, contenuto nell'art. 19 d. lgs. n.
546/92, esso costituisce atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria e dev'essere conosciuto dal giudice speciale, quando a quest'ultimo appartenga la cognizione sulla pretesa sottostante (v. Cass., Sez. Trib. n. 27601/18).
Ebbene, con riferimento a tali entrate, la più recente giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria, dai quali non vi è ragione di discostarsi:
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con
cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla
pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano
normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione
di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti
inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la
pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere
di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od
impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si
Proc. n. 19537/24 r.g.a.c. Pagina 4 di 7 assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla
forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se
esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione,
non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come
vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla
pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento
della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -
nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto
esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli
davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n. 7822/20).
I principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale,
sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, e restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli
Proc. n. 19537/24 r.g.a.c. Pagina 5 di 7 atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Soltanto in presenza di tale ulteriore presupposto può pertanto affermarsi la giurisdizione ordinaria.
Esso, nel caso di specie, non è ravvisabile, poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il fermo – e, a maggior ragione, il mero preavviso dello stesso – non costituisce un atto dell'esecuzione, ma si pone a monte della stessa, quale forma di indiretta coazione all'adempimento (v., ex multis, Cass, Sez. II, n. 6790/24).
Inoltre, l'opponente deduce l'estinzione del credito come conseguenza dell'omessa notificazione della cartella, dalla quale a sua volta discenderebbe l'avvenuto decorso del termine di prescrizione.
Anche per tale concorrente ragione e alla luce degli esposti principi di diritto, la controversia, involgendo la valutazione della ritualità del procedimento notificatorio di una cartella per crediti fiscali, appartiene alla giurisdizione tributaria.
In definitiva, dunque, in accoglimento del primo motivo di gravame,
l'appello va accolto, declinando la giurisdizione in favore del giudice speciale.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1
nei confronti di e della per la riforma Controparte_1 Controparte_2
della sentenza n. 905/2023, emessa dal Giudice di Pace di Procida, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Proc. n. 19537/24 r.g.a.c. Pagina 6 di 7
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_1 CP_2
[...]
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da per essere la stessa Controparte_1
attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
3. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
4. condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di liquidate ex d.m. n. 55/14 e ss.mm., Parte_1
in complessivi € 139,00 per il primo grado, ed € 232,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 29.5.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Proc. n. 19537/24 r.g.a.c. Pagina 7 di 7