Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 25 febbraio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2487/2023 promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Dipietro, giusta procura Parte_1
in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: rapporto di pubblico impiego;
corresponsione incentivi;
risarcimento del danno
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 febbraio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente e parte resistente concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2023 , dipendente dell' Parte_1 [...]
, con la qualifica di tecnico della prevenzione (comparto categoria D), adiva Controparte_1
questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per far valere il suo diritto alla corresponsione degli incentivi allo stesso spettanti per effetto della ripartizione dei proventi incassati dai Servizi del
Dipartimento di Prevenzione per le prestazioni rese ai sensi di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 1273 del 4 luglio 2003, modificato con D.A. del 4 giugno 2004, recepito con deliberazione del 10 ottobre 2003 dell' relativamente agli anni 2015, Parte_2
1
A fondamento delle spiegate domande esponeva che con decreto del 4 luglio 2003 dell'Assessore per la sanità della Regione Siciliana era stato approvato il tariffario unico regionale delle prestazioni del Dipartimento di Prevenzione da rendersi su richiesta dei privati;
che l'articolo 1 del detto decreto aveva fatto obbligo ai direttori generali di dare allo stesso immediata esecuzione e che l'articolo 2 aveva statuito che parte integrante del decreto erano gli allegati 1 e 2; che l'allegato 1 aveva stabilito, tra l'altro, che il 70% dei proventi incassati dai servizi del Dipartimento di
Prevenzione provenienti dalla applicazione delle tariffe di cui al decreto medesimo doveva incrementare il budget del dipartimento stesso e sarebbe dovuto essere utilizzato dai servizi delle aree dipartimentali afferenti al Dipartimento di Prevenzione previa regolamentazione del comitato del dipartimento medesimo e che la detta quota doveva essere utilizzata a favore del personale che operava nel dipartimento per la formazione dello stesso, l'aggiornamento e/o l'ulteriore ammodernamento della strumentazione e per incentivi al personale e comunque per il miglioramento continuo della qualità dei servizi secondo quanto stabilito e concordato in sede di contrattazione;
che in coda all'allegato 1 il D.A. aveva puntualizzato che tutti gli introiti derivanti dalle attività a pagamento scaturenti dalla applicazione del tariffario erano somme a destinazione vincolata, aggiuntive al 5% del F.S.R., destinato al funzionamento del Dipartimento di Prevenzione in tutte le sue articolazioni.
Aggiungeva che con deliberazione n.2220 del 10 ottobre 2003 il direttore generale dell' Pt_2
di aveva adottato il tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal D.P. su
[...] CP_1
richiesta dei privati approvato con D.A. n. 1273 del 4 luglio 2003; aveva preso atto che il 70% dei proventi incassati dai servizi del D.P. provenienti dalla applicazione delle tariffe di cui al D.A. doveva essere utilizzato dai servizi delle aree dipartimentali afferenti al D.P. e che la detta quota doveva essere utilizzata esclusivamente a favore del personale operante nel dipartimento di prevenzione per la formazione, l'aggiornamento, l'ulteriore ammodernamento della strumentazione e per incentivi al personale e comunque per il miglioramento continuo della qualità dei servizi ad esclusione del servizio di medicina dello sport e del reparto medico del laboratorio di igiene e profilassi;
aveva istituito due conti correnti per le due aree dipartimentali di igiene e sanità pubblica e di tutela della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro ed un conto corrente per l'area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria;
aveva istituito due progetti di cui uno comune alle due aree dipartimentali di igiene e sanità pubblica e di tutela della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro denominato progetto 2003A06 ove far confluire i proventi delle prestazioni rese dalle dette aree dipartimentali e della quota del 30% spettante all'azienda con la previsione che le somme
2 disponibili sarebbero state prelevate successivamente per le finalità previste dal comma 8 dell'allegato 1 del D.A.; aveva dato mandato al settore economico finanziario di introitare gli importi versati a corrispettivo delle prestazioni richieste, somme a destinazione vincolata e aggiuntive al 5% del F.S.R. riservate al funzionamento del Dipartimento di Prevenzione in tutte le sue articolazioni.
Evidenziava che la detta delibera era stata munita della clausola di immediata esecutività; che in data 4 giugno 2004 con D.A. pubblicato sulla GURS del 18 giugno 2004 erano state aggiornate le tariffe e che, in particolare, la allegata tabella A aveva previsto che sul 100% dell'incasso il 30% sarebbe andato all'azienda e il 70% all'area che lo aveva prodotto e che ogni area partecipava per il portafoglio del dipartimento con il 30% del proprio fatturato, mentre il restante 70% di ogni area sarebbe stato suddiviso in tre quote: la prima da utilizzarsi per l'aggiornamento professionale in modo proporzionale al personale di ogni servizio, la seconda per l'acquisto delle attrezzature in relazione alle necessità effettive di ogni servizio afferente all'area e la terza per incentivi a favore del personale in modo proporzionale al personale dei vari servizi in relazione all'indice di flessibilità stipendiale di ogni dipendente ed in funzione di progetti obiettivi regionali e/o aziendali miranti a migliorare l'efficienza e l'innovazione dei protocolli o linee guida di nuove competenze.
Deduceva che per le annualità dal 2004 al 2008 l' aveva omesso di porre in essere CP_1
qualsivoglia attività indicata dalla citata normativa, per tale ragione rimanendo soccombente in una serie di contenziosi, provvedendo solo nel 2008 a dare esecuzione agli obblighi nascenti dagli atti surrichiamati, operando una suddivisione del 70% dei proventi incassati a favore dei dipendenti/beneficiari secondo parametri stabiliti con il regolamento interno approvato con deliberazione n.513 del 30.03.2009 del direttore generale che, di tale 70%, aveva destinato il 30% all'incentivazione del personale.
Rilevava che con deliberazione del direttore generale n.174 del 28.01.2016, l' aveva CP_2 approvato un “nuovo” regolamento per la gestione dei proventi TUR, ribadendo le percentuali di ripartizione nella misura del 30 % al finanziamento delle entrate proprie dell' (per il CP_1
finanziamento di attività istituzionali) e nella misura del 70 % al finanziamento delle attività del dipartimento di prevenzione;
che di tali risorse il 30 % veniva assegnato alla disponibilità del direttore del dipartimento “per attività promozionali, divulgative, di educazione alla salute, di formazione anche di soggetti esterni all'Azienda, nonché per il cofinanziamento di progetti, anche tramite acquisizione di risorse umane, secondo un piano di attività concordato con la direzione strategica”, mentre il restante 70%, distribuito tra le diverse unità operative del dipartimento secondo il peso delle stesse, veniva destinato nella misura del 20 % per attività di formazione del personale, nella misura del 50% per l'acquisto di attrezzature e per il miglioramento delle strutture e
3 della qualità delle prestazioni e nella misura del 30 % per la incentivazione di progetti obiettivo;
che tale regolamento aveva procedimentalizzato l'attività in discorso fissando al 31 gennaio di ogni anno il termine assegnato al direttore del dipartimento per la pesatura delle unità operative e per la trasmissione delle risultanze al servizio economico finanziario, indicando nel 30 aprile il termine assegnato al direttore del suddetto servizio per la comunicazione delle somme t.u.r. incassate, acquisendo il 30 % per l' ed imputando il 70 % per le attività dipartimentali, stabilendo il CP_1
termine del 31 ottobre per la richiesta da parte del direttore dipartimentale ai direttori UU.OO. delle loro proposte e del 30 novembre quello per la proposta del direttore dipartimentale circa il piano dei progetti t.u.r. al comitato.
Precisava che con delibera del direttore generale n.3237 del 28.09.2017, l' aveva approvato CP_1
la ripartizione dei fondi t.u.r. annualità 2015 e 2016 ma non aveva mai liquidato alcunchè ai dipendenti.
Deduceva la violazione da parte resistente delle disposizioni legali contenute nei decreti assessoriali citati e nella delibera n.2220/2003 di recepimento, con responsabilità della stessa ex art. 1218 c.c. con relativo obbligo risarcitorio ex art. 1223 c.c. comprensivo della perdita subita e del mancato guadagno, rilevando come l' non poteva addurre a giustificazione del ritardo CP_1
nell'adempimento del proprio obbligo di provvedere alla corresponsione delle somme risultanti dalla ripartizione dei proventi eventi interni alla sua organizzazione, facendoli assurgere a causa di forza maggiore.
Richiamava, a tal fine, l'orientamento dell'Ufficio formatosi sulla questione e confermato dalla
Corte d'Appello di Catania, che aveva accertato il colpevole inadempimento del datore di lavoro con condanna dello stesso al risarcimento del danno, non avendo l' allegato e documentato CP_1
di essersi tempestivamente attivata per dare attuazione alle disposizioni del decreto né indicato un ostacolo concreto che avesse potuto giustificare il ritardo, nella specie perdurante, nell'esecuzione dell'obbligazione legale suddetta, tenuto conto il D.A. del 4 luglio 2003 che prevedeva un espresso obbligo dei direttori generali di dare immediata attuazione ed esecuzione al decreto stesso e stabilendo una destinazione vincolata del 70% delle somme riscosse in favore del personale.
Si doleva di non aver potuto quantificare la misura dell'incentivo dovuto e del danno da risarcire, atteso che l' in violazione della legge n.241/1990 e ss.mm.ii, non aveva dato riscontro alla CP_1 richiesta volta ad ottenere il dato numerico dell'importo complessivo dei ricavi TUR del
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, con ciò impedendogli la quantificazione del petitum, altresì rilevando come tale comportamento omissivo, anche a fronte della diffida rimasta priva di riscontro, integrava la violazione dei principi di buona fede e correttezza ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c..
4 Ciò posto, parte ricorrente concludeva chiedendo di “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente -e lo speculare obbligo dell'
[...]
corresponsione degli incentivi a lui spettanti, in ragione della Controparte_3 ripartizione dei proventi incassati dall' (dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione) per le CP_1
prestazioni rese, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa surrichiamata, relativamente agli anni 2015 e seguenti, e per la condanna dell' Controparte_1
al pagamento dell'importo che sarà quantificato all'esito della chiesta istruttoria a titolo
[...] di risarcimento del danno ex artt.1218 e 1223 c.c.; in subordine alla corresponsione dell'importo che sarà frutto della valutazione secondo equità ai sensi degli artt. 1226, 2056 c.c. e 432 c.p.c. oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del debito all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 2 maggio 2023, si costituiva l' Parte_3 chiedendo rigettarsi il ricorso in quanto il solo recepimento da parte dell' con la CP_1
deliberazione del 10 ottobre 2003 del tariffario regionale contenuto nel D.A. del 4 luglio 2003 non determinava l'immediata erogazione del compenso incentivante ma rendeva necessario “l'ulteriore passaggio in sede di contrattazione collettiva”, tant'è che lo stesso D.A. del 4 luglio 2003 non aveva fornito alcun criterio guida e il successivo decreto assessoriale del giugno del 2004 aveva ritenuto necessari una serie di adempimenti per accedere ai benefici economici previsti dal decreto medesimo escludendo l'immediato diritto del personale dipendente ad usufruire dei predetti benefici.
Deduceva come la documentazione prodotta non fosse idonea e sufficiente a suffragare la pretesa di quanto richiesto a titolo di incentivi, rilevando come non vi fosse traccia della reale istituzione dei progetti e del contributo eventualmente prestato, a tali progetti, da parte ricorrente.
Invocava precedente di questo Tribunale favorevole ad essa azienda e osservava come la tabella A allegata al D. A. 7 giugno 2004, recante lo schema di “suddivisione per ogni area del dipartimento di prevenzione”, prevedendo che le somme attribuite dovevano essere oggetto di specifica relazione da parte del direttore del servizio ed approvate dal comitato di dipartimento in base a un piano preventivo di utilizzo, dimostrava che la fruizione dell'incentivo economico non rappresentava un diritto che sorgeva automaticamente dall'esistenza delle risorse derivanti dal nuovo piano tariffario, ma era legato a specifici progetti obiettivi regionali e/o aziendali, mirati a migliorare l'efficienza del servizio, progetti obiettivi mai realizzati.
1.3 La causa veniva stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 25 febbraio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
5 ***
2. Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione degli incentivi spettanti per effetto della ripartizione dei proventi incassati dai
Servizi del Dipartimento di Prevenzione per le prestazioni rese ai sensi di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 1273 del 4 luglio 2003, modificato con D.A. del 4 giugno 2004, recepito con deliberazione del 10 ottobre 2003 dell' relativamente agli anni 2015, Parte_2
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, con conseguente condanna della Controparte_1
datrice di lavoro al pagamento della somma dovuta anche a titolo di risarcimento del danno, in via subordinata, determinato secondo equità.
Sebbene non si sconosca l'esistenza di precedenti pronunce di questo Ufficio favorevoli ai lavoratori dell'Azienda convenuta (sentenza n. 2801/2024, estensore dott.ssa Federica Amoroso;
sentenza n. 981 e n. 982 del 2017, estensore dott.ssa Patrizia Mirenda;
sentenza n. 2258/2018, dott.ssa Valentina Maria Scardillo;
sentenza n. 2408/2018, dott. Domenico Circosta;
sentenza n.
314/2019, giudice estensore dott.ssa Caterina Musumeci;
sentenza n. 2570/2019, dott. Antonella
Resta; n. 2574/2019 giudice Rosario Cupri;
n. 1219/2020 giudice Luisa Cutrona), alcune confermate anche dalla Corte d'Appello di Catania (sent. n.196/2022, n.188/2022, n.189/2022 e n.871/2022), reputa il Tribunale che il ricorso sia infondato e che lo stesso non possa essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Con decreto dell'Assessore per la Sanità della Regione Siciliana del 4 luglio 2003 (Tariffario Unico
Regionale delle Prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione su richiesta dei privati) è stato approvato il tariffario unico regionale delle prestazioni del Dipartimento di Prevenzione da rendersi su richiesta dei privati. L'articolo 1 del detto D.A. recita, altresì, “è fatto obbligo ai direttori generali dare immediata attuazione ed esecuzione al presente decreto” e l'articolo 2 prevede che
“Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto”.
L'allegato 1 individua le tariffe per le prestazioni rese, a richiesta, dal Dipartimento di Prevenzione
e prevede che “il 70% dei proventi incassati dai servizi del D.P., che provengono dall'applicazione delle tariffe allegate al presente decreto, devono incrementare il budget del D.P., e dovranno essere utilizzate dai servizi delle aree dipartimentali afferenti al D.P. previa regolamentazione del
Comitato del D.P. Detta precedente quota dovrà essere utilizzata esclusivamente a favore del personale che opera nel dipartimento di prevenzione per la formazione continua, per
l'aggiornamento, e/o l'ulteriore ammodernamento della strumentazione, per incentivi al personale
e comunque per il miglioramento continuo della qualità dei servizi secondo quanto stabilito e concordato in sede di contrattazione” e, ancora, che “Tutti gli introiti derivanti dalle attività a pagamento scaturenti dall'applicazione del presente tariffario sono somme a destinazione vincolate
6 aggiuntive al 5% del destinato al funzionamento del dipartimento di prevenzione in tutte le Pt_4 sue articolazioni” (cfr. all. A al ricorso).
Con deliberazione del 10 ottobre 2003 (cfr. all. B al ricorso) l' di ha Parte_2 CP_1 deliberato di “prendere atto che il 70% dei proventi incassati dai servizi del D.P. che provengono dall'applicazione delle tariffe allegate al presente decreto dovranno essere utilizzate dai servizi delle aree dipartimentali afferenti al D.P. e che detta precedente quota dovrà essere utilizzata esclusivamente a favore del personale che opera nel Dipartimento di Prevenzione per la formazione continua per l'aggiornamento e/o l'ulteriore ammodernamento della strumentazione per incentivi al personale e comunque per il miglioramento continuo della qualità dei servizi ad esclusione del servizio di medicina dello sport e del reparto medico del laboratorio igiene e profilassi” e di “istituire due progetti di cui uno comune alle due aree dipartimentali di igiene e sanità pubblica e di tutela della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro denominato progetto
2003A06 ove far confluire i proventi delle prestazioni rese dalle sopra citate Aree dipartimentali ..e della quota del 30% spettante all' ”. CP_1
Con il D.A. del 4 giugno 2004 sono state “manutenzionate ed aggiornate le tariffe di cui al decreto
n. 1273 del 4 luglio 2003” ed è stato previsto che costituiscono parte integrante del detto decreto quattro allegati nel quarto dei quali vengono indicati i criteri di riparto dei proventi derivanti dall'attività svolta su richiesta dei privati in conto terzi.
La allegata tabella A ha previsto che “sul 100% dell'incasso il 30% va all'azienda e il 70% va all'area che lo ha prodotto. Ogni area partecipa per il portafoglio del dipartimento con il 30% del proprio fatturato. Il restante 70% di ogni area verrà suddiviso in tre quote così distinte: 1) quota per l'aggiornamento professionale in modo proporzionale al personale di ogni servizio. 2) Quota per l'acquisto delle attrezzature in relazione alle necessità effettive di ogni servizio afferente all'area; 3) Quota incentivante in modo proporzionale la personale dei vari servizi in relazione all'indice di flessibilità stipendiale (K) di ogni dipendente ed in funzione di progetti obiettivi regionali e/o aziendali miranti a migliorare l'efficienza e l'innovazione dei protocolli o linee guida di nuove competenze” (cfr. all. C).
Come ritenuto dalla Corte d'Appello di Catania, in conformità dei precedenti dell'Ufficio sopra richiamati, “da tali norme deriva un obbligo attuale, non rimesso a un successivo accordo, di destinare la quota del 70% dei proventi incassati dai servizi del D.P. esclusivamente a favore del personale che opera nel dipartimento di prevenzione per diverse finalità tra cui il fine di incentivo al personale. Ciò che non era stato determinato e che era rimesso alla contrattazione successiva era la modalità concreta di ripartizione di tale quota del 70% tra le diverse finalità previste dal decreto.”
7 Ora, giova rilevare che, sebbene tali modalità sono state inizialmente dettate nel 2009 mediante l'adozione della Deliberazione n. 513 del 30.3.2009 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento interno per la ripartizione del 70% dei proventi incassati dai servizi del Dipartimento di prevenzione dall'applicazione del D.A. Sanità del 4 giugno 2004 – “Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione” (all. D ricorso), nel 2016 è intervenuta l'approvazione del nuovo Regolamento per la gestione dei proventi TUR, giusta Deliberazione n.
174 del 28.1.2016, munito della clausola di immediata esecutività, emanato sulla premessa della necessità che il precedente Regolamento interno venisse “ulteriormente dettagliato con la definizione di un cronoprogramma e la individuazione specifica, oltre che delle quote da ripartire, anche delle competenze dei diversi attori chiamati a garantire che l'erogazione delle somme a titolo di incentivazione del personale siano il corrispettivo di una reale crescita quali-quantitativa delle attività rese dal Dipartimento di prevenzione, mediante un processo di individuazione di obiettivi e loro valutazione” (all. E ricorso).
In particolare, all'art. 1, ribadite le percentuali di ripartizione dei proventi TUR nella misura del Cont 30% “alle entrate proprie dell' per il finanziamento delle proprie attività istituzionali” e nella misura del “70% al finanziamento dell'attività del Dipartimento di Prevenzione”, con riguardo a quest'ultima quota ha previsto che il “30 % afferirà alla disponibilità del Direttore del
Dipartimento per attività promozionali, divulgative, di educazione alla salute, di formazione anche di soggetti esterni all'Azienda, nonché per il cofinanziamento di progetti, anche tramite acquisizione di risorse umane, secondo un piano di attività concordato con la direzione strategica”
(art.1 comma 3), mentre “il restante 70% è distribuito tra le diverse UU.OO. afferenti al
Dipartimento, secondo il peso delle stesse, e utilizzabile da ciascuna a. per attività di formazione del proprio personale assegnato, per un importo pari al 20%; b. per acquisto di attrezzature, per il miglioramento delle strutture e della qualità delle prestazioni, per un importo pari al 50%; c. per la incentivazione di progetti obiettivo, per un importo pari al 30%” (art.1 comma 5). È stata poi previsto l'adozione di un “Piano delle pesature delle UU.OO” elaborato dal Direttore del
Dipartimento e sottoposto all'approvazione del Comitato del Dipartimento (art. 2), l'adozione di
“Piani di attività TUR” approvati dal Comitato del Dipartimento su proposta del Direttore del
Dipartimento, d'intesa con la Direzione Generale, sentiti i Direttori delle UU.OO (art.3), nonché la definizione di un “Piano TUR Progetti Obiettivo” cui correlare la corresponsione degli incentivi del personale, proposto dal Direttore del Dipartimento al Comitato del Dipartimento, sulla base delle proposte di obiettivi specifici ricevute dai Direttori di ciascuna UU.OO, con la previsione che “Per la formalizzazione degli obiettivi, la verifica del loro raggiungimento, la corresponsione dei correlati incentivi, si applicano le norme e il regolamento aziendale in materia di Performance,
8 comprese le classi premio, le competenze dell'OIV, con l'eccezione della liquidazione dei premi che potrà avvenire una volta che l'OIV abbia validato i risultati” (art. 7).
Tali attività devono essere compiute nel rispetto di specifici termini fissati nel cronoprogramma di gestione dei fondi Tur secondo le seguenti scadenze: entro il 31 gennaio il Direttore del
Dipartimento provvede alla pesatura delle UU.OO. dipartimentali e ne trasmette le risultanze al
SEF; entro il 30 aprile il Direttore del SEF comunica la consistenza delle somme acquisite
Cont incamerando il 30% per l' ed imputando il 70 % per le attività dipartimentali;
entro il 31 ottobre il Direttore del Dipartimento richiede ai Direttori delle UU.OO. le loro proposte di obiettivi;
entro il 30 novembre il Direttore del Dipartimento propone al Comitato il Piano dei Progetti obiettivi t.u.r..
Appare, quindi, evidente come il nuovo Regolamento, nell'intento di instaurare una stretta correlazione tra incentivi riconosciuti al personale e obiettivi fissati dall'Azienda, abbia procedimentalizzato l'attività fissando una disciplina stringente, con il coinvolgimento di diversi attori, l'adozione di appositi atti amministrativi, il rispetto di tempi e precise modalità di adozione degli stessi, prevedendo una procedura di formalizzazione degli obiettivi, verifica del loro raggiungimento e corresponsione degli incentivi sulla base della disciplina aziendale in materia di
Performance, con liquidazione dei premi “una volta che l'OIV abbia validato i risultati”.
Nel contesto considerato, l' resistente è tenuta a porre in essere tutte le attività preliminari CP_1 all'individuazione dei menzionati obiettivi e poi di compiere le verifiche prodromiche alla concessione degli incentivi al personale;
a fronte di tale obbligo in capo alla parte datoriale, il dipendente è, quindi, titolare di un diritto a che questa proceda alla pesatura delle UU.OO, formalizzi gli obiettivi, determini i parametri per definirne il raggiungimento e, infine, compia le valutazioni necessarie. La tutela che può discendere per il dipendente in tali ipotesi è di tipo risarcitorio, sub specie di risarcimento del danno da perdita di chance, essendo preclusa una tutela in forma specifica posto che la condotta in oggetto afferisce ad un facere discrezionale e infungibile dell'amministrazione.
Nel caso di specie, indiscusso appare l'inadempimento dell' che non ha allegato e CP_1
documentato di essersi tempestivamente attivata per procedere alla fissazione degli obiettivi, né indicato che la mancata determinazione sia dipesa da una causa a sé non imputabile, limitandosi soltanto a dedurre la necessità di “una serie di adempimenti per accedere ai benefici economici previsti dal decreto medesimo” e l'assenza di “una ben indentificata progettualità” e a evidenziare la dipendenza della corresponsione degli incentivi “a specifici progetti obiettivi regionali e/o aziendali, mirati a migliorare l'efficienza del servizio, progetti obiettivi mai realizzati”.
9 Tale inadempimento si profila per tutte le annualità dedotte in ricorso, anche quella relativa al 2015
e al 2016 per le quali, pur essendo documentata, giusta delibera n. 3237 del 28.9.2017 (cfr. all. G ricorso), l'approvazione dei proventi t.u.r. ai sensi del D.A.
4.6.2004 e del Regolamento ai sensi della delibera 174/2016, tali obiettivi non erano stati predeterminati, essendo stato con essa dato mandato “alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria … per la formalizzazione ed attuazione dei progetti obiettivo relativi alle fferenti al Dipartimento”. Parte_5
Da quanto sopra, non discende tuttavia il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno.
Ed invero, si riscontra in ricorso un grave difetto in punto di allegazione della pretesa risarcitoria richiesta da parte ricorrente e da questa genericamente ricondotta alla responsabilità dell' ex CP_1 art. 1218 c..c. stante la violazione della “disposizione legale posta dal Decreto Assessoriale n. 1273 del 04.07.2003 (all. A) poi modificato con D.A. del 04.06.2004 (all. C), nonché quella regolamentare di cui alla deliberazione n.2220 del 10.10.2003 del direttore generale dell'
[...]
di (all. B) ulteriormente disciplinata a mezzo dei regolamenti approvati con le Parte_2 CP_1 deliberazioni del direttore generale dell' di n.513 del 30.03.2009 e n.174 del CP_2 CP_1
28.01.2016”, nonché il ritardo di parte datoriale nel porre in essere gli adempimenti previsti per
“scadenza del termine (i diritti avrebbero dovuto essere corrisposti annualmente, con iter procedimentale scandito dai regolamenti approvati dall' nel 2009 e nel 2016 – all. nn. D e CP_1
E)”, laddove tale pretesa si sarebbe dovuta articolare in termini specifici quale inadempimento non già e semplicemente rispetto alla quota da destinare per incentivi del personale, ma in relazione alla eventuale mancata individuazione degli obiettivi e quindi alla mancata possibilità di partecipare alla loro realizzazione e dunque quale perdita di chance.
Giova rammentare che, come affermato dalla Suprema Corte, “il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2737). Esso consiste in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass. 25 agosto 2014, n. 18207; Cass. 20 giugno 2008, n.
16877)”; e ancora, “la sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purchè fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere,
10 in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza (Cass. 30 settembre 2016,
n. 19604; Cass. 31 maggio 2017, n. 13818)” (Cass. sentenza n. 2293 del 30 gennaio 2018).
La parte che invoca il risarcimento di tale danno, inoltre, non è esonerata dalla dimostrazione dell'ammontare, dovendo favorire la liquidazione del giudice, fornendo “ogni elemento di fatto utile di cui possa ragionevolmente disporre” – e idoneo – “alla quantificazione del danno” (Cass. n.
25102/2017).
L'applicazione di detti principi al caso concreto non può prescindere da quelle che sono, tuttavia, le allegazioni di parte istante, oltre che dalle prove introdotte in giudizio.
Come già sopra affermato, seppure appare sussistere in capo all'Azienda convenuta una responsabilità per inadempimento ravvisabile nella omessa/tardiva fissazione degli obiettivi e svolgimento delle attività a ciò prodromiche, così privando a priori il dipendente del possibile riconoscimento del beneficio, tuttavia, da detto inadempimento – sì come da ricondurre al risarcimento da perdita di chance – non consegue automaticamente il danno del lavoratore salvo che lo stesso alleghi e poi provi che, qualora parte datoriale avesse predisposto eventuali obiettivi, questi sarebbero stati verosimilmente raggiunti, nemmeno il supposto danno potendo essere liquidato arbitrariamente in via equitativa in assenza di adeguati parametri di riferimento.
Nel caso di specie, come premesso, mancando in punto di allegazione i criteri cui ricondurre una corretta determinazione della perduta chance, che non può essere presunta, e della sua quantificazione.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
3. In considerazione della complessità delle questioni, dell'esito del giudizio e delle oscillazioni della giurisprudenza sulle questioni trattate, le spese processuali possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 26 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
11