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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa MONICA d'AGOSTINO, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, ha pronunciato all' odierna udienza ex art. 127 ter cp.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 1560\2023 R.G. promossa
DA
rapp. e dif. dall' avv.to D'AVANZO GENNARO giusta procura in atti, Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall' Avvocatura interna, giusta CP_1 procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.6.2023, parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro per sentire condannare l' alla corresponsione in proprio favore del trattamento precisato in sede di CP_1 conclusioni nella misura invocata ( 38%).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la fondatezza della CP_1 pretesa attorea, concludendo per il rigetto della stessa.
Disposta ed espletata C.T.U., all' odierna udienza, all' esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza pronuncita in udienza .
La domanda attorea è parzialmente fondata.
1 Il nominato CTU ha infatti riconosciuto che la lesione diagnosticata ha infatti determinato una lesione dell'integrità psicofisica del periziando nella misura del 6% cod 36 delle tabelle di cui all'art.13 DL 38\2000,
a decorrere dalla domanda amministrativa (v. rel CTU in atti).
La consulenza tecnica d' ufficio ha posto in rilievo la illegittimità dell' operato dell' e la parziale CP_1 fondatezza della pretesa attorea.
Questo giudice condivide e fa propria la relazione del C.T.U. in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico - legale ed esente da errori logico - giuridici.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda .
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto sono poste a carico dell' e della parte ricorrente CP_1 nella misura di 1\2 ciascuno.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto, accertato che parte istante ha subìto a seguito della malattia professionale accertata dal CTU un danno complessivo all' integrità psico-fisica pari al 6% a decorrere dalla domanda amministrativa , condanna l' in persona del legale rapp. p.t., al pagamento della relativa CP_1 prestazione di legge, oltre accessori dalla maturazione all' effettivo soddisfo;
b) compensa le spese di lite;
c) le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto sono poste a carico dell' e della parte CP_1 ricorrente nella misura di 1\2 ciascuno.
Avellino, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
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