Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 463/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott. Alessandro Rizzieri Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in San FI (Tv) (c.f. e p. Parte_1
iva n. ), in persona del legale (c.f. P.IVA_1 Parte_2
) difeso dall'avv. Angelo Zambusi e domiciliata in Venezia C.F._1
Mestre presso lo studio dell'avv. Gianluca Calzavara
(appellante principale)
nei confronti di
con sede in Tarzo (Tv) Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante difesa P.IVA_2 CP_2
dall'avv. Antonella Lillo e dall'avv. Paolo Corletto, domiciliata in Treviso presso lo studio dei difensori
1
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale: in parziale riforma della Sentenza impugnata n.1740/2022 del 27.10.2022,
pubblicata in data 28.10.2022, del Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile,
Giudice Dott. Andrea Valerio Cambi, non notificata, in esito alla causa R.G. n.
2879/2020, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adìta, per tutto quanto
sopra motivato, Nel merito:
a) accertarsi e dichiararsi la gratuità, in tutto e/o in parte, del contratto di conto
corrente con apertura di credito di causa, con numero 03/000076580 e del conto
anticipi sul conto corrente con numero 03/001076589 accesi dalla Società
appellante presso la Banca appellata, e ciò per indeterminatezza, per nullità delle
relative apposizioni e clausole, e comunque per tutto quanto indicato in narrativa;
b) in relazione ai predetti contratti di causa, di conto corrente con apertura di
credito con numero 03/000076580 e di conto anticipi sul conto corrente con
numero 03/001076589, accertarsi e dichiararsi, altresì, il relativo vietato ricorso all'anatocismo;
c) procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e
commissioni dal sorgere dei rapporti contrattuali di cui è causa, di conto corrente
con apertura di credito, di conto anticipi, ad oggi, e senza interessi indebiti ed
illegittimi, al fine di rideterminare i legittimi saldi conto dare-avere tra le parti;
d) pronunciarsi sulla validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi debitori, della determinazione dei tassi passivi debitori e successive
variazioni, degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, e quant'altra commissione e/o costo illegittimo, e per l'effetto dichiararne la correlata invalidità e/o nullità parziale;
2 e) ferma l'accertata nullità circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, accertarsi, senza alcuna inversione dell'onere della prova in capo a controparte, le rimesse c.d. solutorie prendendo a riferimento il saldo ricalcolato con l'esclusione degli addebiti già ritenuti illegittimi;
f) pronunciarsi altresì sull'illegittimo esercizio dello jus variandi e sul relativo tasso ultralegale, con conseguente ricalcolo a tassi sostitutivi di legge (ex art. 117
TUB o ex art. 1284 co. 1 c.c.);
g) per l'effetto di quanto sopra, accertarsi e dichiararsi la sussistenza ed entità dei crediti, dovuti in restituzione dalla appellata a favore della Società CP_1
appellante, a titolo di indebiti pagamenti ovvero comunque a titolo risarcitorio e per l'effetto, rideterminarsi i saldi attivi/passivi;
h) conseguentemente e per l'effetto di quanto sopra, condannarsi la
[...]
, c.f. , con sede Controparte_3 P.IVA_2
in Via La Corona n.45, Tarzo (TV), a pagare e/o restituire e/o risarcire a favore dell'appellante, con sede in Via Parte_1
Marco Polo 1, San FI (TV), c.f. e p.iva , in persona del Legale P.IVA_1
Rappresentante pro tempore, le somme che risulteranno di giustizia ed equità all'esito della completa istruttoria di causa, avuto riguardo a quanto indicato e valutato nelle perizie contabili attoree, cui si fa rinvio, ferme le osservazioni del
CTP attoreo di primo grado alla CTU di primo grado e le istanze ed eccezioni di
cui infra in via istruttoria, anche ai fini del supplemento/integrazione della CTU,
oltre agli interessi di legge dalla domanda al saldo;
i) per l'effetto di quanto sopra, ove occorresse, condannarsi e/o ordinarsi la e/o alla , in Controparte_3
persona del Legale Rappresentante pro tempore, ad adeguarsi agli accertamenti
e/o declaratorie e/o condanne di cui sopra, e con conseguente modifica e/o
integrazione e/o sostituzione delle relative clausole contrattuali.
3 In via istruttoria: richiamate le deduzioni a verbale d'udienza del 22.07.2021 di
primo grado, previa rimessione in istruttoria della causa, anche a modifica/revoca
dell'ordinanza del primo Giudice del 22.07.2021: posto che con ordinanza resa
all'udienza del 22.07.2021 lo stesso primo Giudice aveva tra l'altro indicato che: a )
in assenza di idonea documentazione contrattuale (ivi inclusi i documenti di sintesi
riferibili ai rapporti oggetto di contestazione e sottoscritti dal correntista)
dovranno essere ricalcolati gli interessi a tasso sostitutivo ex art. 117 TUB ed
esclusi gli altri oneri non pattuiti, così, integrando l'ordinanza del 14.06.2021
ammissiva della CTU (e chiarendo il quesito), si insiste, richiamando ancora a tal
fine le osservazioni del CTP attoreo di primo grado, affinché da un lato sia
ordinato alla Banca l'esibizione di ogni documento 'contrattuale' non ancora in
causa (ivi inclusi i documenti di sintesi riferibili ai rapporti oggetto di
contestazione e sottoscritti dal correntista), che non soffre la limitazione decennale
ex art. 119 TUB (riferibile semmai e al più alle 'singole operazioni' / 'estratti
conto', ma non ai documenti e condizioni contrattuali, o relativi documenti di
sintesi), e dall'altro lato sia, quindi, svolto un supplemento/integrazione della resa perizia contabile d'ufficio, anche perché non pare che il CTU di primo grado abbia preso in considerazione, nella risposta alle osservazioni del CTP attoreo di primo
grado in particolare sul punto, la predetta ordinanza integrativa del primo Giudice
del 22.07.2021 (facendo infatti solo riferimento alla precedente ordinanza e
relativo quesito del 14.06.2021); e ciò sia ai fini del ricalcolo degli interessi al
tasso sostitutivo ex art. 117 TUB (ovvero ex art. 1284 c.c.), sia ai fini di
riconsiderare l'affidato e i suoi (maggiori) limiti nel tempo, rispetto a quanto già
indicato dal CTU in merito, in particolare in tema di supposta prescrizione, e ciò
alla luce della contrattualistica di cui s'è fatto cenno innanzi e per cui si insiste per la relativa esibizione;
e ciò quindi, ferma l'accertata nullità circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, valutarsi, calcolarsi e accertarsi
le rimesse c.d. solutorie prendendo a riferimento il saldo ricalcolato con
4 l'esclusione degli addebiti già ritenuti illegittimi;
valutarsi e calcolarsi altresì il tasso ultralegale, e quindi con conseguente ricalcolo a tassi sostitutivi di legge (ex art. 117 TUB o ex art. 1284 co. 1 c.c.), in ragione dell'illegittimo esercizio dello jus variandi;
che il CTU verifichi anche la conformità o meno alla normativa (c fr. art.
118 TUB e cfr. sub doc. 2A attoreo di primo grado) delle variazioni unilaterali
delle condizioni contrattuali, ed in caso contrario che ritenga legittime solo le
variazioni favorevoli al correntista, e illegittime quelle peggiorative, con
espunzione delle somme illegittimamente incamerate in tema di CMS, tassi e spese;
e nelle prospettive di cui sopra si tenga anche conto di quanto chiarito da
Cassazione SS.UU. n.3086/2022 in tema di CTU contabile. confermando quindi la
CTU di primo grado per il resto che non sia in contrasto con quanto sopra e con
gli svolti motivi di gravame;
si insiste, ove occorresse, ex art. 210 c.p.c. (e ex art.
119 TUB quindi), venga ordinata a controparte convenuta l'esibizione in giudizio della documentazione bancaria mancante, in ordine ai contratti in questione, già
richiesta con le prodotte lettere (docc. 6A, 6B).
§§§ Con refusione di spese, ivi comprese quelle per le perizie sia di parte sia
d'ufficio, e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 15% per rimborso spese generali, Iva e Cnpa come per legge.
per l'appellata e appellante incidentale:
In via pregiudiziale Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis
In via principale Rigettarsi l'appello proposto dalla società in Parte_1
quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte e per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 1740/2022 di primo grado emessa dal Tribunale di Treviso.
In via subordinata Ferme le eccezioni di inammissibilità e infondatezza sinora
sollevate, la ripropone le conclusioni già formulate in primo grado. In CP_1
5 particolare: In via preliminare: - Dichiararsi prescritto il diritto alla restituzione
delle somme versate da Oasi del Lavaggio S.p.a. in relazione ai rapporti oggetto
del contendere, per i titoli contestati nei termini e modi descritti in narrativa, in considerazione dell'intervenuta prescrizione decennale. - Dichiararsi prescritto ex art. 2948, n. 4, c.c. il diritto alla corresponsione degli interessi attivi sui saldi
eventualmente ricalcolati. In via principale Rigettarsi le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. Nella denegata ipotesi in cui dovessero risultare somme a credito della
Società attrice, compensarsi detti importi con i crediti in capo alla Banca di cui ai
mutui oggetto di causa. In via di appello incidentale accertata e dichiarata la
legittimità della capitalizzazione degli interessi operata dalla per il periodo CP_1
successivo al 30.06.2000 con riferimento al rapporto oggetto del giudizio, rigettarsi la domanda di ripetizione d'indebito formulata da per Parte_1
asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici. Con condanna di
[...]
alla corresponsione di quella parte della somma già corrisposta Parte_1
dalla in forza del titolo costituito dalla sentenza impugnata che risulterà CP_1
indebitamente pagata dall'Istituto di credito a seguito dell'accoglimento del suesposto motivo di gravame, oltre interessi. In ogni caso Con vittoria di spese e
competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio ed anche di C.T.U., nella
misura liquidata dal Giudice, e di C.T.P. In via istruttoria Disporsi un'integrazione
della C.T.U. che ricalcoli i saldi dei rapporti per cui è causa, tenendo conto della
legittimità della capitalizzazione degli interessi successiva al 30.06.2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2020, Parte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Treviso,
[...] [...]
deducendo di avere intrattenuto con la Controparte_1
banca vari rapporti (conto corrente n. 03/000076580 con apertura di credito, chiuso
6 il 22 febbraio 2010; conto anticipi n. 03/001076589, chiuso il 22 febbraio 2010;
mutuo fondiario di Euro 140.000 stipulato il 19 febbraio 2004, ancora in ammortamento;
altro mutuo fondiario di Euro 100.000, stipulato il 30 gennaio
2013).
L'attrice lamentava che la banca convenuta avesse compiuto addebiti illegittimi per spese, commissioni e interessi ultralegali e usurari (oggettivamente e soggettivamente) e che le clausole sugli interessi dei contratti di mutuo fossero nulle.
L' chiedeva che fossero accertate le Pt_1 Parte_1
nullità negoziali, quantificati gli addebiti illegittimi e condannata la banca alla restituzione degli indebiti.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo la prescrizione delle pretese restitutorie e negando di avere compiuto addebiti illegittimi.
Disposta ed espletata consulenza tecnica contabile, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1740/2022, pubblicata il 28 ottobre 2022, rigettava le domande concernenti i contratti di mutuo e accertava che sul conto corrente e sul conto anticipi erano stati compiuti addebiti illegittimi per interessi composti e commissioni. La convenuta era perciò condannata alla restituzione di Euro
8.702,93, oltre interessi al saggio legale dalla notificazione della domanda giudiziale al saldo, con compensazione delle spese processuali.
Il Tribunale riteneva: - che gli interessi debitori (compresi quelli moratori), pattuiti con i contratti di mutuo, non fossero usurari;
- che le clausole dei contratti di mutuo relative agli interessi non fossero nulle;
- che il piano di ammortamento c.d. alla francese non comportasse violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c.; - che neppure vi fosse stata usura originaria relativamente al rapporto di conto corrente
(l'usura sopravvenuta aveva riguardato solo il terzo trimestre 2006 del conto anticipi e gli interessi erano stati riportati nel limite di soglia); - che vi fosse stato
7 un legittimo esercizio, da parte della banca, dello ius variandi; - che la capitalizzazione periodica degli interessi passivi fosse avvenuta illegittimamente,
anche per il periodo successivo al 2000, in quanto non era intervenuto un accordo conforme alle prescrizioni dell'art. 6 della delibera Cicr 9 febbraio 2000; - che fosse accoglibile l'eccezione di prescrizione relativamente alle rimesse di cui il c.t.u. aveva accertato la natura solutoria.
L' si doleva della decisione, formulando Parte_1
i seguenti motivi di impugnazione: 1) il giudice aveva errato nell'accogliere l'eccezione di prescrizione, poiché spettava alla banca provare la natura solutoria delle rimesse e “il conteggio delle rimesse effettivamente solutorie negli anni doveva necessariamente venir dopo l'eliminazione delle poste indebite dai saldi trimestrali”; 2) il giudice non si era pronunciato sulla domanda di rideterminazione dei saldi dei conti, e “una volta rettificati i conti, una volta epurati detti delle accertate nullità, degli accertati indebiti, vi era e vi è in ogni caso la pacifica conseguente espansione degli affidamenti, tanto che non può dirsi che nel caso possano sussistere rimesse solutorie, con rigetto quindi della avversa eccezione di prescrizione”; 3) il giudice avrebbe dovuto accogliere l'istanza dell'attrice di ordine di esibizione dei contratti di apertura di credito in possesso della banca, la quale li avrebbe dovuti esibire in giudizio “al fine del vaglio istruttorio e del controllo di legittimità giuste doglianze e analisi contabili offerte dalla società correntista”; 4) il giudice aveva errato nel ritenere legittimo l'esercizio dello ius variandi, esercitato dalla banca senza un giusto motivo e comunque “i tassi applicati in costanza di rapporto non sono stati approvati successivamente nelle loro variazioni”.
L'appellante principale domandava che la sentenza impugnata fosse riformata, accertandosi la gratuità del conto corrente con apertura di credito, l'illegittimità dell'anatocismo e dell'esercizio dello ius variandi. L'appellante chiedeva quindi che, previa rimessione in istruttoria della causa e rettifica dei saldi dei conti, la banca fosse condannata alla restituzione degli indebiti.
8 Si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo che l'appello principale fosse dichiarato inammissibile e comunque rigettato.
Inoltre, proponeva appello Controparte_1
incidentale, affinché fosse dichiarata la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo al 30 giugno 2000.
Le parti precisavo le conclusioni all'udienza del 3 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte.
La causa era trattenuta in decisione alla scadenza dei termini concessi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 1740/2022 del Tribunale di Treviso
è divenuta definitiva su tutte le statuizioni non impugnate con specifici motivi.
In particolare, è passato in giudicato il rigetto delle plurime domande concernenti i due contratti di mutuo, con riferimento ai quali l'attrice aveva dedotto la nullità delle clausole relative agli interessi, nonché l'usurarietà dei rapporti.
Altresì definitiva, in assenza di un motivo di impugnazione, è la decisione con cui il
Tribunale ha escluso che il conto corrente e l'apertura di credito fossero usurari.
2. Ciò premesso il Collegio ritiene che l'appello principale sia in parte inammissibile e in parte infondato.
E' innanzitutto inammissibile la riproposizione di domande già accolte, quali quelle sub b), c) e d) delle rassegnate conclusioni.
In proposito si osserva che l'anatocismo è già stato dichiarato illegittimo dal
Tribunale, il quale, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., ha scomputato tutti gli interessi composti addebitati dalla banca, anche successivi all'entrate in vigore della delibera Cicr 9 febbraio 2020 (di ciò, infatti, si lamenta l'appellata, la quale ha proposto impugnazione incidentale, di cui si dirà in seguito).
Le spese e commissioni sono state prese in considerazione e, anche sul punto, non si rinviene alcun motivo specifico di impugnazione.
9 In particolare, non si rinviene un motivo di impugnazione sulla seguente statuizione del primo giudice: “Come già anticipato con l'ordinanza del 14.6.2021, anche la commissione di massimo scoperto pattuita con riguardo al conto n. 76580 risultava validamente pattuita, in quanto specificamente determinata nell'aliquota, nella base di calcolo e nella periodicità di liquidazione, sicché l'addebito di tale onere è stato correttamente mantenuto, ovviamente con riguardo ai saldi ricalcolati in ragione dei rilievi che seguono” (pag. 25 della motivazione della sentenza). Il
Tribunale, recependo i risultati dell'accertamento peritale, ha quindi ritenuto illegittimi addebiti per c.m.s., ammontanti ad Euro 9.192,74 (eccedenti rispetto alla pattuizione contenuta nel contratto di apertura di conto corrente, che disciplinava anche le eventuali aperture di credito) e per spese non concordate (Euro 935,21 di spese fisse di chiusura periodica del conto).
L'appellante principale nulla osserva in proposito e, soprattutto, non lamenta errori nel conteggio compiuto dal c.t.u.
3. Il primo motivo di impugnazione è in parte inammissibile e in parte infondato.
Non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca, può essere accolta “soltanto quando l'attività processuale della banca sia capace di provare la finalità solutoria di cui richiede la prescrizione”
(sic a pag. 11 dell'atto di citazione in appello).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la banca, che eccepisca la prescrizione del diritto restitutorio esercitato in giudizio dall'ex correntista, non è tenuta a indicare le rimesse solutorie, trattandosi di questione che dev'essere indagata dal giudice sulla base degli estratti conto prodotti in causa. Nel contratto di conto corrente bancario, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando ne sia stato allegato il fatto costitutivo, cioè l'inerzia del titolare del diritto, e venga manifestata la volontà di avvalersene. Si è infatti detto che “in
materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della
prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio,
10 dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal
pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di
credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (Cass. civ. 30 gennaio 2019, n. 2660). Ed ancora: “nel contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei
confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è
necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione
rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti. Ai fini della
valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi
specificamente le rimesse prescritte, né il relativo 'dies a quo', emergendo la
natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della
cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione” (Cass. civ. 10 luglio 2018, n. 18144; da ultime v. anche
Cass. civ. 19 aprile 2021, n. 10262, Cass. civ. 2 aprile 2021, n. 9196, Cass. civ. 9
marzo 2021, n. 6479 e Cass. civ. 2 febbraio 2021, n. 2297).
Inconferenti sono poi le argomentazioni dell'appellante principale sulla prescrizione quinquennale (pag. 11 dell'atto di citazione), poiché l'unica prescrizione applicata dal Tribunale è quella ordinaria decennale.
Nel resto il motivo di appello, per come formulato, non è ammissibile, risolvendosi in un'astratta critica della metodologia di indagine seguita dal consulente tecnico – peraltro senza alcuna osservazione critica da parte dei c.t. delle parti (in particolare,
11 il c.t.p. della società attrice, nelle osservazioni datate 3 aprile 2022 Persona_1
alla bozza di perizia, nulla rilevò circa l'individuazione delle rimesse solutorie compiuta dal c.t.u.: v. allegato IX alla relazione del dott. ) – che si Persona_2
ferma all'enunciazione di principi di diritto ed astrae dalla concreta vicenda e dagli esiti dell'accertamento peritale. Dalla diversa invocata modalità di indagine della natura delle rimesse l'appellante non trae alcuna conseguenza, né indicando le rimesse che avrebbero natura diversa da quella evidenziata dal c.t.u., né indicando un diverso risultato del calcolo dei pagamenti prescritti.
Il motivo di impugnazione difetta pertanto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.
4. L' sostiene poi che il giudice non si Parte_1
sarebbe pronunciato sulla domanda di rideterminazione dei saldi dei conti, e aggiunge che “una volta rettificati i conti, una volta epurati detti delle accertate nullità, degli accertati indebiti, vi era e vi è in ogni caso la pacifica conseguente espansione degli affidamenti, tanto che non può dirsi che nel caso possano sussistere rimesse solutorie, con rigetto quindi della avversa eccezione di prescrizione”.
Il Tribunale ha senz'altro accertato il saldo del conto corrente, cui accedeva l'apertura di credito e sul quale erano girate le competenze del conto anticipi.
Infatti, il credito restitutorio, per il cui pagamento l'ex correntista ha agito in giudizio, corrisponde, nella misura in cui è stato accertato dal giudice, al saldo di chiusura rettificato. Il Tribunale ha così recepito le conclusioni del c.t.u., il quale a pag. 28 della relazione peritale ha rideterminato il saldo del rapporto al 22 febbraio
2010 in Euro 8.702,93, anziché a zero, come risultante dall'estratto conto di chiusura.
Con riferimento al conto anticipi, il saldo non poteva invece subire rettifiche, in considerazione del fatto che non vi erano stati addebiti per competenze, interessi e spese. Si legge infatti nella relazione peritale: “Il C.T.U., da ultimo, con riferimento
12 al c/anticipi n. 76589, precisa che il saldo al 19.2.2010, pari a zero, come risulta dall'estratto conto di pari data, non può che essere confermato, dal momento che, come sopra detto, per tutta la durata del rapporto, gli addebiti per competenze, con pari data valuta, venivano girocontati nel c/c n. 76580, con l'effetto che i saldo trimestrali del c/anticipi n. 76589 erano generati solo da addebiti in sorte capitale”
(pag. 33 della relazione).
Quanto alle rimesse solutorie, già s'è detto al punto che precede, potendosi qui aggiungere che il saldo di chiusura del conto non ha alcuna attinenza con il limite dell'affidamento, contrattualmente pattuito.
Se poi l'appellante, con la doglianza in esame, intendesse sostenere che l'eccezione di prescrizione non è ammissibile con riferimento alla domanda di rettifica del saldo del conto corrente, tale tesi dovrebbe senz'altro respingersi. Infatti, il riaccredito dei pagamenti di addebiti illegittimi comporta una restituzione di somme di denaro.
Tale riaccredito, in cui consiste la rettifica del saldo, si sostanzia pur sempre in uno spostamento patrimoniale dalla banca al cliente, e pertanto non può rimanere indifferente alla prescrizione. Diversamente ragionando, per superare gli effetti estintivi della prescrizione, sarebbe sufficiente che il correntista, anziché formulare domanda di condanna, si limitasse a chiedere l'accertamento del saldo finale del conto, richiedendo poi alla banca il pagamento del saldo, esponente un credito a suo favore, come rettificato dal giudice. Deve invece evidenziarsi che la rettifica del saldo in senso favorevole alla correntista altro non rappresenta, sul pianto contabile,
che il riconoscimento, sul piano sostanziale, del diritto di ripetizione.
In ogni caso, nella specie, ebbe a Parte_1
richiedere, fin dall'originario atto di citazione, la condanna della banca alla restituzione degli indebiti. Né poteva avere interesse alla sola rettifica del saldo finale del conto, poiché per l'appunto il c/c era già stato chiuso da poco meno di un decennio con saldo zero.
13 5. Con un terzo motivo di impugnazione, si duole che il Parte_1
giudice non abbia accolto la richiesta di ordine di esibizione alla banca dei contratti di apertura di credito.
Anche questa doglianza non è condivisibile.
In primo luogo, l'appellante principale non spiega la ragione per cui ancora chiede che sia emesso l'ordine ex art. 210 c.p.c., atteso che il giudice ha accertato l'esistenza delle aperture di credito e non si rinviene, nell'atto di citazione in appello, un motivo di impugnazione circa i limiti dell'affidamento come appurati dal consulente tecnico (neppure è riproposta la tesi del proprio c.t.p., contenuta nelle osservazioni alla bozza di perizia, secondo cui in mancanza di contratto scritto di apertura di credito l'affidamento dovrebbe considerarsi illimitato e tutte le rimesse dovrebbero giudicarsi ripristinatorie).
La stessa appellante parrebbe rendersi conto della superfluità della richiesta istruttoria, così concludendo: “si insiste, ove occorresse, ex art. 210 c.p.c.,
[affinché] venga ordinata a controparte convenuta l'esibizione in giudizio della documentazione bancaria mancante, in ordine ai contratti in questione, già richiesta con le prodotte lettere (docc. 6A, 6B)”.
Si aggiunga che, da un lato, la prova dell'esistenza di contratti scritti di apertura di credito non sussiste;
dall'altro, proprio per il difetto di contratti di affidamento, il
Tribunale ha ritenuto che l'apertura di credito fosse disciplinata dal contratto di apertura del conto corrente. Si legge nella relazione del perito: “Il C.T.U., nel confermare la correttezza dell'impostazione metodologica adottata, osserva che la
Suprema Corte ha chiarito che l'obbligatorietà della pattuizione scritta delle clausole inerenti le condizioni economiche applicabili all'apertura di credito può considerarsi assolta qualora il contratto “madre” di conto corrente bancario contenga anche tutte le previsioni inerenti la linea di credito. Ciò rilevato il C.T.U.
evidenzia che: - come risulta dall'estratto sotto riprodotto, nel contratto di accensione del c/c n. 76580, all'art. 6 delle “norme che regolano i conti correnti di
14 corrispondenza e servizi connessi”, risulta indicata la disciplina prevista per le aperture di credito eventualmente concesse dalla [omissis]; nel documento CP_1
di sintesi, allegato al contratto di apertura del c/c n. 76580, anch'esso sottoscritto dall'attrice in data 8.4.1997 (cfr. doc. A attoreo e doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), vengono espressamente convenuti i tassi e le altre
condizioni economiche applicabili dalla Banca (tra cui C.M.S. e spese fisse
trimestrali) in caso di concessione di un affidamento in c/c. Si riporta di seguito un
estratto del richiamato documento di sintesi da cui si evince chiaramente la pattuizione in punto tasso d'interesse debitore entro ed extra fido: [omissis]”
(pagg. 20-21 della relazione peritale).
A questo proposito l'appellante nulla osserva e non censura, perlomeno con un minimo di specificità, il ragionamento del giudice (secondo cui, per l'appunto,
l'affidamento era disciplinato nel contratto di c/c, sicché l'andamento del rapporto doveva essere ricostruito sulla base delle condizioni economiche pattuite per iscritto in detto contratto) e tantomeno indica errori nel risultato ricostruttivo del c.t.u.
Quanto poi all'affermazione dell'appellante, secondo cui il giudice non si sarebbe
“pronunciato in ordine alla corretta distribuzione dell'onere della prova (art. 2697
c.c.)” (pag. 13 dell'atto di citazione in appello), basti dire che l'onere della prova era indubbiamente a carico della società ex correntista la quale, poco prima che si compisse il decimo anno dalla chiusura del rapporto di conto corrente (chiuso nel
2010), agì in giudizio, formulando pretese restitutorie, mentre la banca non propose alcuna domanda riconvenzionale.
Fermo il fatto che gli estratti di conto corrente sono stati prodotti in causa e che l'onere della prova dell'esistenza di un credito restitutorio gravava sulla società attrice, non può accogliersi neppure la tesi dell'appellante secondo cui “la banca
convenuta, omettendo di produrre il contratto oggetto d'esame, incorre altresì nella violazione del suo obbligo di rendiconto, nonché dell'obbligo di correttezza,
15 buona fede e diligenza pendente in capo all'istituto creditizio. Proprio l'obbligo di rendiconto è previsto anche per far sì che la banca non ometta di dimettere i
contratti e le relative condizioni, in particolare risalenti nel tempo, come avviene
nel caso in esame, in cui i rapporti originino prima della nota delibera Cicr del
9.2.2000” (pag. 12 dell'atto di citazione in appello). La banca non era tenuta alla rendicontazione del c/c e comunque non le fu richiesto di rendicontare alcunché; al contempo, la ricostruzione dell'andamento del conto corrente affidato, compiuta dal c.t.u., altro non rappresenta che la rendicontazione del rapporto.
6. L' afferma che lo ius variandi esercitato dalla banca Parte_1
sarebbe illegittimo.
Il motivo di impugnazione non può essere accolto.
Già il Tribunale ha evidenziato che: “Il CTU dott. ha infatti avuto Persona_2
modo di riscontrare che, con riguardo al c/c n. 76580, nel contratto di accensione
del suddetto rapporto le parti avevano espressamente convenuto la possibilità in
capo alla Banca di modificare unilateralmente, anche in senso peggiorativo, le
condizioni economiche applicabili al rapporto e che tali variazioni sono state
ritualmente comunicate, fino al 30.9.2004, mediante avviso apposto in calce agli estratti conto cronologici e, per il periodo successivo, con l'invio di separati documenti di sintesi recanti le proposte di modifica unilaterale (cfr. doc. 11 di
parte convenuta). Si conviene, quindi, con la valutazione del CTU circa la piena
efficacia delle variazioni peggiorative delle condizioni economiche comunicate fino
al III trimestre 2004 e poi quelle comunicate in data 1.1.2006, 20.3.2006,
26.6.2006, 30.10.2006 (con decorrenza 1.12.2006), 19.1.2007 (con decorrenza
19.2.2007), 13.4.2007 (con decorrenza 21.5.2007), 6.7.2007 (con decorrenza
6.8.2007), 21.6.2008 (con decorrenza 30.7.2008), 15.11.2008 (con decorrenza
24.12.2008), 16.5.2009 (con decorrenza 28.6.2009 - 1.7.2009), 23.5.2009 (con
decorrenza 3.7.2009). Tali variazioni hanno consentito di superare le incertezze determinate dalla ambigua previsione, all'accensione del conto, di un tasso
16 debitore “non superiore” al 14,00%, determinando, per effetto del mancato recesso da parte della società correntista, l'integrazione del rapporto con nuove e puntuali pattuizioni delle condizioni economiche, sì da evitare il ricorso al ricalcolo a tassi sostitutivi ex art. 117 TUB”.
Nell'atto di citazione che introdusse il giudizio, affermò Parte_1
che lo ius variandi non fosse stato validamente pattuito e che il suo esercizio non fosse legittimo poiché la banca aveva solo genericamente motivato le ragioni delle modifiche delle condizioni economiche originarie. Dunque, non sostenne di non averne ricevuta comunicazione, e del resto fu la stessa attrice a produrre in causa gli estratti conto con cui la comunicava le modifiche. CP_1
Diversamente da quanto sostiene la difesa dell'appellante, la quale non si è
evidentemente preoccupata di esaminare il documento contrattuale prodotto in causa da controparte (doc. 5 fasc. primo grado), la clausola che prevedeva lo ius
variandi (clausola indicata come art. 16 delle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi”) è stata specificatamente approvata per iscritto dalla società correntista con una seconda sottoscrizione apposta in calce al contratto concluso l'8 aprile 1997.
Quanto infine alla motivazione circa l'esercizio dello ius variandi, essa si rinviene nelle comunicazioni, le quali fanno riferimento alle mutate condizioni economiche generali. La motivazione era sufficiente, non indicando l'appellante quali ulteriori informazioni la banca avrebbe dovuto trasmettere. In particolare, si osserva che l'appellante neppure ha allegato che il mutamento delle condizioni economiche generali non fosse intervenuto. Si deve anche aggiungere che la motivazione della banca non attiene alla validità della clausola contrattuale che attribuisce lo ius variandi, essendo piuttosto condizione di efficacia dell'esercizio della variazione, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione nei termini di legge dell'estratto, contenente la comunicazione, ha comportato tacita accettazione della modifica.
17 7. Non può trovare accoglimento neppure il motivo di impugnazione incidentale della banca.
Con riferimento agli interessi anatocistici successivi al 2000, l'appellante incidentale afferma che sarebbero legittimi, poiché la banca si adeguò alla delibera
Cicr del 9 febbraio 2000, dandone pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 giugno 2000, foglio inserzioni n. 149.
Il motivo non è fondato.
L'art. 2 della delibera Cicr del 9 febbraio 2000 disponeva per la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Inoltre, prevedeva, per le condizioni applicate in base a contratti stipulati anteriormente, il meccanismo di adeguamento da impiegare entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1° luglio (art. 7, co. 1°).
Qualora le nuove condizioni contrattuali non avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, entro il termine suddetto la banca avrebbe potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque entro il 31 dicembre 2000 (v. art. 7, co. 2°).
L'approvazione specifica da parte del correntista (e quindi il perfezionamento di un nuovo accordo fondato sulla specifica adesione del cliente) rimaneva necessaria nell'ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.
Il riferimento non alle condizioni precedentemente “pattuite” e, quindi nulle, ma a quelle precedentemente “applicate” comporterebbe un'inammissibile validazione della capitalizzazione contenuta in una clausola nulla, in contrasto con il principio
quod nullum est nullum producit effectum. Appare perciò corretto affermare che non sia giuridicamente configurabile l'adeguamento di una clausola nulla, ancorché
di fatto applicata.
18 Un peggioramento non può mai essere riscontrato per le clausole anatocistiche anteriori al 2000 riferite agli interessi a debito del correntista: quest'ultimo, infatti, grazie alla declaratoria d'illegittimità costituzionale del comma 3° dell'art. 25 del d.lgs. n. 342/99 (Corte Cost. 425/2000), ha diritto alla totale esclusione dell'anatocismo sugli interessi a suo debito, con la conseguenza che la capitalizzazione reciproca introdotta post 2000 comporta l'inserimento di condizioni da qualificare sempre peggiorative rispetto alle precedenti. Non essendo, pertanto, consentito l'adeguamento unilaterale ai sensi della predetta disposizione interministeriale, soltanto un nuovo espresso accordo delle parti, ai sensi del comma
3° dell'art. 7, avrebbe potuto introdurre nel contratto una valida clausola anatocistica (Cass. civ. n. 3861/20; n. 26779/19; n. 26769/19; n. 24354/19). Va
ricordato che più volte la Suprema Corte ha ribadito la regola suddetta, affermando che la radicale nullità delle clausole in questione comporta la “impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR
teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti
perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli
interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. civ. 9140/20; Cass. civ. n. 29420/20; Cass. civ. n.
17634/21).
Ne consegue che, nel caso di specie, la norma applicabile è il 3° comma dell'art. 7 della delibera Cicr, secondo cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”, di talché la mancanza di specifica approvazione delle clausole anatocistiche dopo l'entrata in vigore della delibera suddetta comporta l'esclusione della legittimità della capitalizzazione degli interessi.
19 Pertanto, fermi gli effetti della prescrizione, il consulente ha correttamente tenuto conto, nella rideterminazione del saldo del saldo di chiusura del conto, dell'illegittimità degli addebiti per interessi composti, anche per il periodo successivo all'anno 2000.
8. In conclusione, sia l'appello principale sia l'appello incidentale devono essere respinti, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Atteso il complessivo esito del giudizio di appello, le spese processuali del grado sono per metà compensate e per la rimanente metà devono essere rifuse da
[...]
alla Parte_1 Controparte_1
essendo prevalente la soccombenza della prima (la quale,
[...]
ancora con l'atto di citazione in appello, si affermava creditrice di Euro 84.130,98:
v. pag. 18 dell'atto).
Le spese sono liquidate per l'intero come in dispositivo, considerato il valore della causa e l'assenza di una fase istruttoria, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 463/2023 r.g. promosso con atto di citazione da
[...]
(appellante principale) nei confronti di Parte_1 [...]
(appellata ed appellante Controparte_1
incidentale), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta sia l'appello principale sia l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
20 2) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
metà delle spese Controparte_1
processuali del grado che liquida per l'intero in Euro 3.966,00 per compensi e in Euro 237,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge, compensando la rimanente metà;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 9 gennaio 2025
Il Presidente est.
dott. Alessandro Rizzieri
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