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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/06/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1084/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 18.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Paolo Bonalume e Michele Del Bene. attrice contro
(CF: ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2 convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
1. La ha convenuto in giudizio il al fine Parte_1 Controparte_1 di ottenerne la condanna al pagamento dei crediti portati in n. 46 fatture emesse dalle società Hera Comm S.p.A., di cui è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione dei crediti pro soluto, per la complessiva somma di € 27.467,55 per sorte capitale. Ha chiesto, oltre alla sorte capitale, anche gli interessi di mora ex artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture;
gli interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284 c.c.; il risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002. In subordine ha chiesto la condanna del al pagamento di Controparte_1 ogni diversa somma ritenuta dovuta per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria e l'eventuale indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
2. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non ha Controparte_1 inteso costituirsi. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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3. Secondo la giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). Tale ripartizione dell'onere della prova vale anche nel caso di contumacia del debitore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34947). Ciò premesso, in primo luogo è pacifico che le fatture emesse da Hera Comm S.p.A. derivano dalla somministrazione di energia elettrica eseguita nell'ambito del
“Servizio a tutele graduali”. La parte attrice ha prodotto la “Welcome Letter”, ossia la comunicazione con cui la Hera Comm S.p.A. ha comunicato al l'avvio del servizio e Controparte_1 le relative condizioni economiche/contrattuali essendo risultata aggiudicataria nella procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge n. 124/2017, per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024; ha prodotto le fatture azionate e la documentazione comprovante il ricevimento delle stesse da parte del sul sistema di interscambio, oltre che i documenti di CP_1 trasporto e le attestazione di certificazioni dei consumi. Sono state altresì provate le cessioni effettuate dalla Hera Comm S.p.A. in favore della quest'ultima ha prodotto in allegato in allegato alla memoria Parte_1 ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., i contratti di cessioni pro soluto del 4 aprile 2022 (n. 39745 Rep. - n. 18177 Racc.) e del 30 dicembre 2021 (n. 39426 Rep. - n. 18033 Racc.); in tutti gli atti di cessione richiamati è riportato in modo chiaro l'oggetto della cessione con l'elencazione specifica e dettagliata di tutte le fatture cedute, ivi incluse quelle azionate nel presente giudizio. A fronte di ciò il , non costituendosi in giudizio, non ha Controparte_1 contestato l'esistenza del rapporto in regime di tutele graduali, né i presupposti di fatto in forza dei quali detto rapporto si è instaurato, né tantomeno di aver ricevuto la fornitura o il quantitativo dei consumi per come commisurato dalla cedente. Peraltro risulta che nelle more del giudizio l'Ente convenuto ha corrisposto l'intera sorte capitale. Non rileva la mancata produzione da parte dell'attrice di un contratto stipulato in forma scritta tra l'Ente e la fornitrice Hera Comm S.p.A. essendo incontestato, oltre che documentato, che quest'ultima è intervenuta nella somministrazione di energia elettrica in maniera automatica a seguito della procedura concorsuale pubblica che l'ha individuata quale società esercente il servizio per la Regione Calabria. Si rammenta infatti che il rapporto di somministrazione è sorto ex lege in base alla disciplina legale (L. 4 agosto 2017, n. 124: v. in particolare il comma 60 dell'art. 1) e regolamentare concernente il servizio a tutele graduali, istituito dall'Autorità di
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Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) con delibera 24 novembre 2020 491/2020/R/eel recante “Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)” per accompagnare il passaggio al mercato libero dell'energia elettrica dopo la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato). La parte attrice ha quindi assolto il proprio onere probatorio. Tuttavia, come già anticipato, nulla risulta più dovuto per sorte capitale da parte del
, residuando il diritto agli importi di seguito indicati. Controparte_1
4. Quanto agli interessi ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 maturati sulla sorte capitale pagata di € 27.467,55, gli stessi sono dovuti ma non con decorrenza ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002. Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale al quale questo Giudice intende aderire, “su tale importo devono essere calcolati gli interessi di mora, nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, seppure con decorrenza dal giorno della costituzione in mora del convenuto, da ritenersi avvenuta con il sollecito di pagamento inviato dall'attrice, a mezzo pec, al Comune in data 6 giugno 2019 (v. doc. 7, 7 b e 7 c allegati all'atto di citazione), e non con decorrenza a partire dalla data di scadenza di ogni singola fattura, come invece domandato da parte attrice. Infatti, gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., in ragione della natura "querable" di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di adempimento, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta ai sensi del comma 1 della medesima disposizione” (Cass. n. 19084/2015; Cass. n. 5066/2009; Tribunale Pavia, 2 dicembre 2021, n. 1518; cfr. anche Cass. Civ., sez. I, 29 dicembre 2020, n. 29776, secondo cui “quanto alla disciplina degli interessi moratori, la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che in mancanza di prova dell'esistenza di patto contrario al disposto di cui all'art. 1282 c.c., comma 2, sui debiti delle pubbliche amministrazioni sono dovuti i soli interessi moratori, con decorrenza dalla data della costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui all'art. 1219 c.c., comma
1 atteso che, in relazione a tali debiti pecuniari, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable dell'obbligazione comporta che il ritardo nei pagamenti non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 (sez. 3, n. 5066 del 03/03/2009, Rv. 607654 - 01; sez. 3, n. 19320 del 03/10/2005, Rv. 586508 01; sez. 1, n. 19084 del 25/09/2015, Rv. 636676 - 01)”). Pertanto, trattandosi di credito verso una pubblica amministrazione, gli interessi decorrono dalla data di messa in mora. Nel caso in disamina l'attrice non ha provato di avere inviato al convenuto CP_1 dei solleciti di pagamento prima dell'introduzione del presente giudizio, sicché gli interessi possono essere fatti decorrere dal 28.4.2022, data di notifica dell'atto di citazione. Per come richiesto da parte attrice, ai sensi dell'art. 1283 c.c., su tali interessi, limitatamente a quelli maturati da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione, sono dovuti anche gli interessi anatocistici, da calcolarsi al medesimo tasso ex art. 1284 comma 4 c.c..
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5. Per quel che riguarda, poi, l'importo di € 40,00 previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, deve tenersi conto di quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, terza sezione, nella sentenza del 20.10.2022, la quale, fornendo l'esegesi dell'art. 6 della Direttiva n. 2011/7/UE -recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 192/2012, a modifica ed integrazione del D. Lgs. n. 231/2002 - ha osservato che “da un'interpretazione letterale e contestuale di tale disposizione risulta che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, è dovuto al creditore che abbia adempiuto i propri obblighi per ogni pagamento non effettuato alla scadenza a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, attestato in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento, e il ritardo è imputabile al debitore”. Va, quindi, riconosciuto alla parte attrice l'ulteriore importo di € 1.840,00, pari ad € 40,00 moltiplicato per le n. 46 fatture azionate non pagate entro la data di scadenza.
6. Il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita: ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione la domanda proposta da Parte_1
CONDANNA il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento degli interessi Controparte_1 ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 calcolati sulla sorte capitale azionata (€ 27.467,55), con decorrenza dal 28.4.2022 al saldo, oltre, su tali interessi, limitatamente a quelli maturati da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione, interessi anatocistici, al medesimo tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, dalla data di notifica della citazione al saldo;
CONDANNA il , in persona del p.t., al pagamento di € 1.840,00 ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 18/06/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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