Articolo 102 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
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Versione
15 maggio 1980
Art. 102.
Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all' articolo 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 , ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico.
Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvedera', altresi', anche con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire Bello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori di cui all' articolo 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 , da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 47 del medesimo testo unico.
Entrata in vigore il 15 maggio 1980