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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7530 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 30481/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data
24/08/2023, assunta in decisone in data 15/09/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 25/09/2025, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. Molfino Stefano e Bravetti Niccolò Gianbattista, presso il cui studio – sito in Milano, via della
Spiga n. 15 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
OD OL, presso il cui studio – sito in Milano, via Santa Sofia n. 27 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. , Curatore speciale dei minori (nato Controparte_2 C.F._3 ERsona_1 il 25/11/2006, divenuto maggiorenne in corso di causa), (nato il [...]) e ERsona_2 ERsona_3
(nata il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.;
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
ER Parte_1
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e contratto a Milano in data 13 Parte_1 CP_1 ottobre 2004 (Atto n. 1588, Parte I, Anno 2004), ordinando ai competenti ufficiali di Stato civile di provvedere alle annotazioni dell'emananda sentenza e agli altri adempimenti di rito;
ER 2. confermare l'affidamento dei figli minori ed al Servizio Sociale del Comune di Milano - zona di ER_3 competenza in base alla residenza dei minori - ex art. 5 bis legge n. 184/1983, per la durata di 24 mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza;
pagina 1 di 14
3. disporre, ex art. 5 bis legge n. 184/1983, che:
a) minori rimangano collocati prevalentemente presso la casa materna, con previsione dei tempi di permanenza presso il padre, secondo quanto indicato al punto 5 che segue;
b) i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in maniera separata sulle questioni di ordinaria amministrazione in base ai rispettivi tempi di permanenza e che possano assumere, sempre singolarmente, le decisioni inerenti agli interventi sanitari urgenti e non procrastinabili;
c) i genitori assumano congiuntamente le decisioni inerenti alle scelte scolastiche, alle attività sportive e ricreative e quelle sanitarie, nonché alla residenza dei minori;
essi potranno anche, di comune accordo, modificare i tempi di permanenza paterni, comunicando le avvenute variazioni all'ente affidatario;
d) l'Ente affidatario possa procedere a una diversa modulazione, anche sotto il profilo quantitativo, dei tempi di pertinenza paterni, sentiti i genitori ma nell'esclusivo interesse dei minori;
e) l'Ente affidatario individui, nel caso di conflitto tra i genitori, i tempi di permanenza estivi di presso il padre;
ER_3 ER 4. disporre che, salvo diversi e migliori accordi, il padre possa tenere con sé prendendo direttamente accordi con lo stesso;
5. disporre che, salvo diversi e migliori accordi, il padre possa tenere con sé ER_3 a) per due giorni a settimana, di cui uno la domenica, fino a dopo cena;
b) due pomeriggi infrasettimanali, il lunedì e il giovedì, prelevandola da scuola ed ivi riportandola il giorno successivo
(martedì e venerdì mattina);
c) per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
d) per la metà delle vacanze scolastiche relative alle altre feste religiose, alternando di anno in anno la prima metà con la seconda;
6. disporre che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale e in collaborazione con il Servizio Sanitario, provveda a:
a) monitorare l'andamento dei rapporti genitori/figli, con facoltà esplicita di apportare ogni modifica ritenuta;
ER b) predisporre un apposito sostegno psicologico per ed ER_3 c) monitorare la situazione complessiva dei minori;
d) attuare ogni valutazione/intervento ritenuto necessario anche in ragione dell'evoluzione della situazione;
e) predisporre un intervento di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti;
f) mantenere un servizio di educativa domiciliare sia presso il padre, sia presso la madre, anche al fine di osservare le dinamiche genitoriali;
g) monitorare il percorso presso il CPS di entrambi i genitori;
h) riferire al Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice Tutelare, mediante deposito di relazione semestrale (primo deposito 31 gennaio 2026) in merito all'andamento degli interventi, allo stato dei minori, alla situazione dei minori, avendo cura di segnalare tempestivamente all'autorità competente, anche indipendentemente dal termine di deposito delle relazioni, eventuali situazioni di pregiudizio che rendano opportuna l'adozione di altri e diversi provvedimenti.
7. porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un importo mensile pari a 1.000,00 €, per CP_ dodici mensilità, da versarsi alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di febbraio 2024;
8. porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 60 % delle spese straordinarie, individuate come da Linee Guida del Tribunale e della Corte d'appello di Milano del giugno 2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_
9. disporre che la signora percepisca il 100% dell'Assegno unico per la famiglia;
10. con vittoria di spese e competenze”.
ER : CP_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 14 1.- dichiarare la separazione legale dei coniugi e matrimonio contratto a Milano in Parte_1 CP_1 data 13 ottobre 2004 (Atto n. 1588, Parte I, Anno 2004), ordinando ai competenti ufficiali di Stato civile di provvedere alle annotazioni dell'emananda sentenza e agli altri adempimenti di rito;
ER
2.- confermare l'affidamento dei figli minori ed al Servizio Sociale del Comune di Milano - zona di ER_3 competenza in base alla residenza dei minori - ex art. 5 bis legge n. 184/1983, per la durata di 24 mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, con limitazione della responsabilità genitoriale in ordine alla regolamentazione delle frequentazioni tra la prole e il genitore non convivente e gli interventi di sostegno e cura per la prole;
3.- disporre, ex art. 5 bis legge n. 184/1983, che:
a) i minori rimangano collocati presso la casa materna, con previsione dei tempi di permanenza presso il padre, secondo quanto indicato al punto 5 che segue;
b) i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in maniera separata sulle questioni di ordinaria amministrazione in base ai rispettivi tempi di permanenza e che possano assumere, sempre singolarmente, le decisioni inerenti agli interventi sanitari urgenti e non procrastinabili;
c) i genitori assumano congiuntamente le decisioni inerenti alle scelte scolastiche, alle attività sportive e ricreative e quelle sanitarie, nonché alla residenza dei minori;
essi potranno anche, di comune accordo, modificare i tempi di permanenza paterni, comunicando le avvenute variazioni all'ente affidatario;
d) l'Ente affidatario possa procedere a una diversa modulazione, anche sotto il profilo quantitativo, dei tempi di pertinenza paterni, sentiti i genitori ma nell'esclusivo interesse dei minori;
e) l'Ente affidatario individui, nel caso di conflitto tra i genitori, i tempi di permanenza estivi di presso il padre;
ER_3 ER 4.- disporre che, salvo diversi e migliori accordi, il padre possa tenere con sé prendendo direttamente accordi con lo stesso;
5.- disporre che, salvo diversi e migliori accordi, il padre possa tenere con sé ER_3
a) per due giorni a settimana, di cui uno la domenica, fino a dopo cena;
b) due pomeriggi infrasettimanali, il lunedì e il giovedì, prelevandola da scuola ed ivi riportandola il giorno successivo
(martedì e venerdì mattina);
c) per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
d) per la metà delle vacanze scolastiche relative alle altre feste religiose, alternando di anno in anno la prima metà con la seconda;
6.- disporre che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale e in collaborazione con il Servizio Sanitario, provveda a:
a) monitorare l'andamento dei rapporti genitori/figli, con facoltà esplicita di apportare ogni modifica ritenuta;
ER b) predisporre un apposito sostegno psicologico per ed ER_3 c) monitorare la situazione complessiva dei minori;
d) attuare ogni valutazione/intervento ritenuto necessario anche in ragione dell'evoluzione della situazione;
e) predisporre un intervento di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti;
f) mantenere un servizio di educativa domiciliare sia presso il padre, sia presso la madre, anche al fine di osservare le dinamiche genitoriali;
g) monitorare il percorso presso il CPS di entrambi i genitori;
h) riferire al Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice
Tutelare, mediante deposito di relazione semestrale (primo deposito 31 gennaio 2026) in merito all'andamento degli interventi, allo stato dei minori, alla situazione dei minori, avendo cura di segnalare tempestivamente all'autorità competente, anche indipendentemente dal termine di deposito delle relazioni, eventuali situazioni di pregiudizio che rendano opportuna l'adozione di altri e diversi provvedimenti.
7.- porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un importo mensile pari a 1.000,00 €, per CP_ dodici mensilità, da versarsi alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di febbraio 2024;
pagina 3 di 14 8.- porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 60 % delle spese straordinarie, individuate come da Linee Guida del Tribunale e della Corte d'appello di Milano del giugno 2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_
9.- disporre che la signora percepisca il 100% dell'Assegno unico per la famiglia;
10.- con vittoria di spese e competenze di causa.”.
ER (Curatore speciale dei minori): Controparte_2
“1) Limitare ex art. 333 c.c. la responsabilità genitoriale dei signori a sui figli minori di Parte_1 CP_1 ER età ed con riferimento alle scelte scolastiche e di istruzione, alle scelte sanitarie, alla scelta della ER_3 residenza e, per l'effetto; ER
2) Affidare ex art. 5 Bis L.ad, per la durata di 24 mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, i figli minori ed al Servizio Sociale del Comune di Milano- zona di competenza in base alla residenza dei minori;
ER_3
3) Disporre, ex art. 5 Bis L. Ad. che:
a) i minori rimangano collocati presso la casa materna, con previsione dei tempi di permanenza presso il padre secondo quanto indicato al punto 5 che segue;
b) i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in maniera separata sulle questioni di ordinaria amministrazione in base ai rispettivi tempi di permanenza;
c) le decisioni inerenti agli interventi sanitari urgenti e non procrastinabili potranno essere assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento in cui dovrà essere assunta la decisione;
il genitore che assumerà la decisione avrà comunque l'obbligo di tentare di contattare l'altro e, comunque sia, di avvertirlo tempestivamente;
d) l'Ente affidatario, esercente la responsabilità genitoriale sulle questioni di maggior importanza, oltre agli interventi di supporto indicati al punto 7), dovrà assumere tutte le decisioni inerenti alla salute, all'istruzione, alle attività sportive e ricreative, sentiti i genitori ed acquisito il loro parere;
e) l'Ente affidatario potrà procedere a una diversa modulazione, anche sotto il profilo quantitativo, dei tempi di pertinenza paterni, nell'esclusivo interesse dei minori e previa acquisizione del parere dei genitori;
f) l'Ente affidatario, qualora emergessero ragioni di pregiudizio, potrà modificare il collocamento dei figli minori, fermo restando che, nel caso di collocamento eterofamiliare dovranno essere richiesti gli opportuni provvedimenti al
Giudice competente;
g) l'Ente affidatario dovrà individuare, nel caso di conflitto tra i genitori, i tempi di permanenza di presso il ER_3 padre nei periodi di sospensione scolastica secondo quanto indicato al punto 5 lett. c) e d); ER 4) Disporre che, salvo diversi e migliori accordi, il padre possa tenere con sé prendendo direttamente accordi con lo stesso;
5) Disporre che salvo diversi e migliori accordi, il padre possa tenere con sé ER_3 a) per due giorni a settimana (di cui uno la domenica) dalla mattina sino a dopo cena;
b) prelevandola da scuola il lunedì e il giovedì e ivi riportandola il giorno successivo (martedì e venerdì mattina);
c) per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
d) per la metà dei periodi di vacanza relativi alle altre feste religiose, alternando di anno in anno la prima metà con la seconda;
6) Disporre che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale e in collaborazione con il Servizio Sanitario e, ove possibile, con la UN Ebraica, provveda a:
a) monitorare l'andamento dei rapporti genitori/figli con facoltà esplicita di apportare ogni modifica ritenuta opportuna;
ER b) predisporre un apposito sostegno psicologico per ed ER_3 c) monitorare la situazione complessiva dei minori;
d) attuare ogni valutazione/intervento ritenuto necessario anche in ragione dell'evoluzione della situazione;
e) predisporre un intervento di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti;
pagina 4 di 14 f) mantenere un servizio di educativa domiciliare sia presso il padre, sia presso la madre;
g) monitorare il percorso presso il CPS di entrambi i genitori;
h) riferire al Tribunale di Milano-Ufficio del Giudice Tutelare, mediante deposito di relazione semestrale (primo deposito 31 gennaio 2026) in merito all'andamento degli interventi, allo stato dei minori, avendo cura di segnalare tempestivamente all'autorità competente, anche indipendentemente dai termine di deposito delle relazioni, eventuali situazioni di pregiudizio che rendano opportuna l'adozione di altri e diversi provvedimenti;
ER 7) Porre a carico del padre, a titolo di assegno perequativo per e l'importo di € 700,00 (350,00 per figlio), ER_3 da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) con prima rivalutazione luglio 2025, base luglio 2024;
8) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 60% delle spese straordinarie in base alle Linee
Guida del Tribunale di Milano e della Corte d'appello di Milano del giugno 2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
9) Autorizzare la madre alla percezione del 100% dell'Assegno Unico Universale”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/08/2023, – premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con in Milano il 13/10/2004 (anno 2004, n. 1588, parte I, reg. 01), dal quale nascevano i figli CP_1 ER (nato il [...]), (nato il [...]) e (nata il [...]) – chiedeva al Tribunale ER_1 ER_3 adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché: - in via provvisoria ed urgente, di incaricare i Servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare e di avviare CTU psicodiagnostica, accogliendo nelle more la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli come indicata nel ricorso;
- nel merito, di affidare in via condivisa i figli minori ad entrambi i genitori, con la regolamentazione dei rapporti genitori-figli indicata nel ricorso e con un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 700,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente rappresentava di essere stato costretto a lasciare la casa familiare a causa dei comportamenti vessatori posti in essere dalla resistente nei confronti dello stesso, anche CP_ rispetto al suo ruolo paterno;
in particolare, dall'uscita di casa del ricorrente, la IGa ostacolava arbitrariamente le frequentazioni tra il padre e la figlia più piccola.
Con decreto del 15/09/2023, il Giudice delegato assegnava i termini per l'integrazione del contraddittorio, incaricando altresì i Servizi sociali di Milano di provvedere alla presa in carico del nucleo familiare.
Con memoria difensiva depositata in data 20/11/2023 si costituiva in giudizio , la quale aderiva CP_1 alla domanda di separazione e – contestando la ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente -chiedeva al
Tribunale adito: - di affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con frequentazioni padre-figli come indicato nella memoria difensiva, confermando gli incarichi attribuiti ai Servizi sociali di Milano e nominando un curatore speciale a favore dei minori;
- di assegnare la casa familiare sita in Milano, via ERosi n. 3 alla resistente;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 2.100,00 mensili, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie a carico del padre e con integrale percezione da parte della madre dell'assegno unico universale;
- di prevedere un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 600,00 mensili. La resistente precisava come i disturbi psicologici del ricorrente avevano notevolmente influito sull'equilibrio familiare e nei rapporti padre-figli, disturbi peraltro acuiti a seguito dell'interruzione della convivenza tra le parti. pagina 5 di 14 In data 12/01/2024 interveniva nel presente giudizio in qualità di proprietario e locatore ERsona_4 dell'abitazione familiare, che dava atto di aver avviato procedimento di sfatto del nucleo familiare da tale immobile e chiedeva al Tribunale adito di valutare tale situazione ai fini della decisione concernente l'assegnazione di tale immobile.
All'udienza di prima comparizione del 15/01/2024, il Giudice delegato preliminarmente dichiarava inammissibile l'intervento del terzo, in quanto estraneo al presente giudizio di separazione tra le parti;
successivamente, provvedeva all'audizione delle parti e sentiva i difensori delle stesse – che si richiamavano alle domande formulate nei rispettivi atti introduttivi – assegnando nuovo termine ai Servizi sociali di Milano per il completamento delle indagini delegate.
Depositata la relazione dei Servizi sociali di Milano e sentite le parti all'udienza del 07/02/2024, con ordinanza del 09/02/2024 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
osservata la forte sfiducia reciproca manifestata dalle parti e rilevato il peggioramento dei rapporti padre-figli, affidava i minori al Comune di Milano in ordine a tutti gli aspetti concernenti le frequentazioni tra i figli e il genitore non convivente e gli interventi di sostegno e cura per la prole, permanendo la responsabilità genitoriale delle parti con riguardo alle ulteriori questioni relative ai figli;
disponeva incontri padre-figli due giorni a settimana (di cui uno la domenica) fino a dopo cena, andando il padre a prendere la sola a scuola nei giorni di lunedì e giovedì, per riportarla a casa dalla madre entro ER_3
l'ora di cena;
incaricava i Servizi sociali di Milano di svolgere attività di monitoraggio rispetto alle ER_ frequentazioni padre-figli, avviando il percorso di sostegno psicologico a carico di l'intervento di sostegno alla genitorialità a favore delle parti e l'intervento di educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori;
nominava quale Curatore speciale dei OR l'avv. (che si Controparte_2 costituiva in data 02/04/2024); a fronte dell'opacità della situazione reddituale familiare, stabiliva un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.000,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre, con integrale percezione da parte di quest'ultima dell'assegno unico universale;
rigettava le istanze istruttore formulate dalla sola parte resistente.
All'udienza del 15/05/2024, le parti chiedevano concordemente di sollecitare i Servizi sociali di Milano ad avviare tutti gli interventi di sostegno già disposti, con incarico di attivare un supporto psicologico anche per ER il OR , precisando che – a differenza di – il OR presentava un'importante chiusura ER_3 rispetto alla figura paterna;
la resistente riteneva utile l'ascolto dei minori, mentre il Curatore speciale e il ricorrente ritenevano superfluo procedersi in tal senso.
Il Giudice delegato incaricava i Servizi sociali di Milano di avviare tutti gli interventi di sostegno già ER disposti, avviando anche un percorso di sostegno psicologico per ed effettuando valutazione psicodiagnostica sul nucleo familiare, riservando all'esito ogni decisione concernente l'ascolto dei minori.
All'udienza del 20/11/2024, le parti davano atto di un generale miglioramento della situazione familiare, ER sebbene il rapporto tra il padre ed risultasse ancora interrotto, rifiutando peraltro il OR ogni intervento di sostegno proposto;
le parti, inoltre, concordavano di introdurre un pernottamento aggiuntivo di presso il padre, con adesione del Curatore speciale;
il Giudice delegato rinviava la causa, anche vista ER_3 la richiesta delle parti in tal senso, al fine di verificare l'andamento della situazione familiare.
All'udienza del 18/06/2025, il Giudice delegato – sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione –
pagina 6 di 14 fissava udienza per la rimessione in decisione della causa, assegnando i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15/09/2025, il Giudice delegato – lette le memorie e le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/09/2025.
*** Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, tenuto conto degli approfondimenti svolti dai Servizi sociali incaricati e della documentazione presente in atti, anche considerate le conclusioni sostanzialmente congiunte formulate dalle parti, e ritenuto, pertanto, superfluo provvedere all'ascolto della prole, come peraltro condiviso anche dal Curatore speciale dei minori.
Sulla domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze esposte dalle parti negli atti introduttivi e la separazione di fatto tra i coniugi intervenuta già dal 2023 sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
ERtanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Sulla responsabilità genitoriale
Al momento dell'instaurazione del presente procedimento era emersa una relazione tra le parti altamente disfunzionale, connotata da conflittualità e da sfiducia reciproca, nell'ambito della quale i minori – ed in particolare i figli più grandi – risultavano fortemente coinvolti, con conseguenti ripercussioni sul loro benessere emotivo;
peraltro, le tensioni familiari esistenti avevano inciso negativamente anche sulla qualità ER del rapporto tra il padre e i figli, soprattutto con il OR .
Attesa tale delicata situazione familiare, il Giudice delegato aveva ritenuto necessario, in via provvisoria ed urgente, limitare la responsabilità genitoriale delle parti allo stato quantomeno con riguardo alla gestione delle frequentazioni padre-figli e agli interventi di sostegno a favore dei minori.
In un primo momento, i genitori avevano accolto con reticenza l'intervento dei Servizi sociali di Milano, percepiti come eccessivamente ingerenti nelle dinamiche del nucleo familiare e ricevendo, peraltro, il nucleo familiare parallelamente assistenza anche dai Servizi sociali della UN EB.
ERaltro, le parti – pur mantenendo una certa riservatezza – hanno mostrato progressivamente una maggiore apertura, aderendo agli interventi di sostegno suggeriti e sottoponendosi alla valutazione psicodiagnostica disposta, all'esito della quale è emerso come entrambi i genitori, singolarmente considerati, siano dotati di adeguate capacità di accudimento e in grado di riconoscere i bisogni dei figli (cfr. relazione del 18/11/2024); inoltre, si rileva che i coniugi sono riusciti nel corso del presente giudizio a stemperare le tensioni inizialmente presenti, tanto da aver formulato conclusioni sostanzialmente concordi su tutti i punti che interessano la controversia.
pagina 7 di 14 Tuttavia, entrambi i genitori sono risultati portatori di importanti fragilità psicologiche: in particolare, il
IG è affetto da disturbo ossessivo compulsivo e da depressione, per cui è stato per lungo periodo Pt_1 in carico presso il San Raffaele di Milano;
le complicate vicende separative hanno inciso negativamente sullo stato psicofisico del ricorrente, che ha trascurato la cura farmacologia e il percorso presso il CPS dal febbraio
2025, subendo successivamente un ricovero ospedaliero nel marzo 2025, a seguito del quale il IG Pt_1 ha riconosciuto l'importanza di riprendere gli incontri con gli specialisti (cfr. relazione del 30/05/2025).
A pochi giorni di distanza, anche la resistente ha vissuto un grave collasso psico-fisico, per il quale è stata ricoverata dal 12 al 17 marzo 2025, avviando successivamente un percorso di supporto presso il CPS e un percorso con una psicologa della UN EB (cfr. relazione del 30/05/2025).
In tale contesto, si evidenzia come i figli abbiano dovuto gestire in prima battuta le situazioni di emergenza, mostrandosi peraltro affaticati e reticenti nell'affrontare il tema delle fragilità dei propri genitori.
ER_ ER Quanto, infatti, alla situazione dei figli, si rileva come (attualmente maggiorenne) ed abbiano manifestato importanti difficoltà emotive derivanti dalle complesse vicende familiari: infatti, il primogenito ER ha presentato alcuni problemi nella socializzazione e nell'andamento scolastico, mentre ha manifestato una forte rabbia nei confronti del padre, interrompendo i rapporti con quest'ultimo.
Ciononostante, entrambi i ragazzi hanno fermamente respinto qualsiasi intervento di sostengo proposto dagli assistenti sociali di Milano, rifiutandosi di intraprendere i percorsi di sostegno psicologico e di educativa domiciliare e di sottoporsi alla valutazione psicodiagnostica espletata sul nucleo familiare, affermando di ricevere sufficiente supporto dalla UN EB (cfr. relazione del 30/05/2025).
La situazione di è invece risultata meno compromessa, anche data la tenera età di quest'ultima al ER_3 momento dell'interruzione della convivenza tra i genitori: la OR ha infatti tratto beneficio dal percorso di ER educativa domiciliare avviato presso le abitazioni di entrambi i genitori e, a differenza del fratello , ha sempre mantenuto un buon rapporto con il padre, aumentando progressivamente gli incontri con il genitore.
ER_ Ciò posto, dato atto della sopravvenuta maggiore età di il Collegio ritiene rispondente all'interesse dei ER minori e disporre il loro affidamento al Comune di Milano, con limitazione della responsabilità ER_3 genitorialità ex art. 333 c.c. – per la durata di anni due dalla pubblicazione del presente provvedimento – con riguardo alle decisioni relative relative alla salute, istruzione e educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la prole.
Invero, sebbene debba essere valorizzato l'impegno delle parti nel raggiungere una situazione di maggiore equilibrio familiare, le importanti fragilità psicologiche delle parti rendono ad oggi necessario prevedere un supporto attivo da parte dell'Ente a tutela del benessere dei minori, considerato peraltro che allo stato i genitori non risultano in ogni caso aver raggiunto un livello di comunicazione e collaborazione tale da poter gestire tutte le decisioni relative ai minori senza richiedere l'intervento degli operatori dei Servizi sociali;
si auspica, peraltro, che i percorsi di sostegno attivati aiutino in maniera efficace le parti a superare le rispettive fragilità e ad ottenere un rapporto genitoriale funzionale alle esigenze dei minori, al fine ultimo di ristabilire un gestione condivisa della genitorialità tra le parti, invitandosi in tal senso le stesse a proseguire i percorsi di sostegno presso il CPS, nonché ad aderire alle indicazione e ai suggerimenti dei Servizi sociali di Milano. pagina 8 di 14 ER Quanto alla ripartizione degli spazi genitori-figli, si ritiene di confermare il collocamento prevalente di e presso la madre, posto che ad oggi la IGa risulta di fatto il genitore di riferimento dei figli ER_3 CP_1 nella loro quotidianità e considerate, peraltro, le domande concordi formulate dalle parti in tal senso.
ER Con riguardo alle frequentazioni padre-figli, si rileva, in primo luogo, che continua a manifestare un fermo rifiuto rispetto alle frequentazioni con il padre, non essendo stato possibile intervenire a favore del ripristino di tale relazione, tenuto conto dell'indisponibilità del OR – ormai sedicenne – ad intraprendere alcun percorso di sostegno fornito dai Servizi sociali di Milano, risultando peraltro lo stesso sostenuto dagli assistenti sociali della UN Ebraica.
ERtanto, considerata l'età del ragazzo e l'assenza di un positivo aggancio dello stesso da parte dei Servizi sociali incaricati, non appare opportuno regolamentare i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre ed ER
, né delegare i Servizi sociali di Milano in tal senso, rimettendo i loro incontri al libero accordo diretto tra gli stessi, come peraltro richiesto da entrambe le parti e anche dal Curatore speciale dei minori.
Quanto invece alle frequentazioni tra il padre ed il Collegio ritiene di poter provvedere in ER_3 conformità al calendario concordato dai genitori, posto che si tratta di un assetto organizzativo già positivamente sperimentato dalle parti e della OR nel corso di questi ultimi mesi e risultato funzionale ad assicurare alla stessa l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
ERtanto, il padre vedrà e terrà con sé la OR: “a) per due giorni a settimana (di cui uno la domenica) dalla mattina sino a dopo cena;
b) prelevandola da scuola il lunedì e il giovedì e ivi riportandola il giorno successivo (martedì e venerdì mattina); c) per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
d) per la metà dei periodi di vacanza relativi alle altre feste religiose, alternando di anno in anno la prima metà con la seconda”.
Sul punto, si ritiene di incaricare l'Ente affidatario di valutare l'andamento delle frequentazioni tra i genitori e i figli, eventualmente intervenendo a modifica dell'assetto organizzativo in essere ove si ritenesse rispondente alle esigenze dei minori.
Si ritiene altresì necessario incaricare l'Ente affidatario di curare la prosecuzione del percorso di educativa domiciliare a favore della OR presso le abitazioni di entrambi i genitori, nonché dei percorsi ER_3 presso il CPS a sostegno delle parti, invitandosi le stesse ad aderire;
l'Ente affidatario dovrà altresì proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza del nucleo familiare, verificando l'andamento dei percorsi di ER sostegno avviati e avviando ogni ulteriore intervento ritenuto utile nell'interesse di e e ER_3 segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio.
Si ritiene, infine, necessario – data la complessità e la delicatezza della situazione complessiva del nucleo familiare e considerata la necessità di assicurare l'attuazione degli interventi disposti – trasmettere il fascicolo del presente procedimento al Giudice tutelate per lo svolgimento della vigilanza ex art. 337 c.c. sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni della presente sentenza e sull'evolversi della situazione del nucleo familiare, in merito quale l'Ente affidatario invierà al Giudice tutelare relazione semestrale.
pagina 9 di 14 Sull'assegnazione della casa familiare
Si precisa che nulla deve essere disposto in punto di assegnazione della casa familiare, posto che la madre unitamente ai tre figli hanno lasciato da tempo l'immobile di Milano, via ERosi n. 3 precedentemente assegnato alla stessa, vivendo allo stato in altra abitazione reperita attraverso la UN EB.
Sulle questioni economiche Con riguardo al mantenimento dei figli, il Collegio valuta positivamente l'accordo raggiunto delle parti che prevede un contributo paterno pari ad euro 1.000,00 mensili per i tre figli, con ripartizione delle spese straordinarie al 60% in capo al IG e al 40% in capo alla IGa spese individuate Pt_1 CP_1 secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, come peraltro già previsto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti;
sempre alla stregua dell'accordo tra le parti, l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla resistente.
Invero – alla luce della documentazione presente in atti e delle dichiarazioni delle parti – tali pattuizioni economiche appaiono eque e congrue, nonché idonee a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alle loro esigenze ed a creare una condizione di equilibrio tra le parti nell'ambito dei loro rapporti economico- patrimoniali.
Si precisa, infine, che la domanda inizialmente formulata dalla resistente volta ad ottenere un assegno di mantenimento per sé non è stata coltivata dalla stessa in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, deve intendersi rinunciata.
Sulle spese di lite
Si ritiene che le spese processuali debbano essere interamente compensate, considerata la natura necessaria del presente giudizio con riguardo alla pronuncia sullo status e le domande sostanzialmente concordi formulate dalle parti con riguardo a tutte le questioni rilevanti nel presente procedimento.
Infine, si ritiene che quanto dovuto a titolo di compenso a favore del Curatore speciale debba essere posto a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, compenso che – attese le ragioni per le quali è stato richiesto l'intervento del Curatore e considerata l'attività e l'impegno profuso – si quantifica in euro 2.000,00, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile in Milano il 13/10/2004 (anno 2004, n. 1588, parte I, reg. 01);
2) Dispone l'affidamento dei figli minori (nato il [...]) e (nata il ERsona_2 ERsona_3
27/08/2016) al Comune di Milano per un periodo di anni due, alla scadenza dei quali l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso dei medesimi ai genitori;
pagina 10 di 14 3) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione e educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la prole;
ER
4) Dispone il collocamento prevalente dei minori e presso la madre, anche ai fini della ER_3 residenza anagrafica;
5) Dispone che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in maniera separata sulle questioni di ordinaria amministrazione in base ai rispettivi tempi di permanenza;
6) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione e educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il OR è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby-sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
8) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti) convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
pagina 11 di 14 c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale
a. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario assuma la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori, con eventuali relativi oneri economici a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
ER
10) Dispone che il padre potrà frequentare previo accordo diretto con il medesimo;
11) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé a) per due giorni a settimana (di cui uno la ER_3 domenica) dalla mattina sino a dopo cena;
b) due pomeriggi infrasettimanali, il lunedì e il giovedì, prelevandola da scuola il lunedì e il giovedì e ivi riportandola il giorno successivo (martedì e venerdì mattina); c) per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
d) per la metà delle vacanze scolastiche relative alle altre feste religiose, alternando di anno in anno la prima metà con la seconda;
12) Incarica l'Ente affidatario di valutare l'andamento delle frequentazioni tra i genitori e i figli, eventualmente intervenendo a modifica dell'assetto organizzativo in essere ove si ritenesse rispondente alle esigenze dei minori;
13) Incarica l'Ente affidatario di curare la prosecuzione del percorso di educativa domiciliare a favore della OR presso le abitazioni di entrambi i genitori, nonché dei percorsi presso il CPS a sostegno ER_3 delle parti, invitandosi le stesse a aderire;
14) Incarica l'Ente affidatario di proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza del nucleo familiare, verificando l'andamento dei percorsi di sostegno avviati e avviando ogni ulteriore intervento ritenuto ER utile nell'interesse di e e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali ER_3 situazioni di pregiudizio;
15) Dispone la trasmissione del fascicolo del presente procedimento al Giudice tutelate per lo svolgimento della vigilanza ex art. 337 c.c. sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni della presente sentenza e sull'evolversi della situazione del nucleo familiare, in merito alla quale l'Ente affidatario invierà al
Giudice tutelare relazione semestrale;
ER_ ER
16) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di e nella Parte_1 ER_3 misura di euro 1.000,00 mensili, somma da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese con decorrenza da febbraio 2024 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
17) Pone a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura Parte_1 CP_1 del 40% le spese straordinarie relative ai figli come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso str utture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
pagina 12 di 14 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. 18) Dispone che la madre percepisca interamente l'assegno unico universale;
19) Compensa le spese di lite.
20) Pone a carico di entrambe le parti, ciascuna nella misura del 50%, i compensi dovuti per l'attività svolta dal Curatore speciale quantificati in euro 2.000,00, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge;
pagina 13 di 14 21) Manda la cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, al Controparte_3
Ente affidatario, nonché per la trasmissione del fascicolo del presente procedimento al Giudice tutelare per la vigilanza ex art. 337 c.c.
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data
24/08/2023, assunta in decisone in data 15/09/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 25/09/2025, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. Molfino Stefano e Bravetti Niccolò Gianbattista, presso il cui studio – sito in Milano, via della
Spiga n. 15 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
OD OL, presso il cui studio – sito in Milano, via Santa Sofia n. 27 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. , Curatore speciale dei minori (nato Controparte_2 C.F._3 ERsona_1 il 25/11/2006, divenuto maggiorenne in corso di causa), (nato il [...]) e ERsona_2 ERsona_3
(nata il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.;
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
ER Parte_1
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e contratto a Milano in data 13 Parte_1 CP_1 ottobre 2004 (Atto n. 1588, Parte I, Anno 2004), ordinando ai competenti ufficiali di Stato civile di provvedere alle annotazioni dell'emananda sentenza e agli altri adempimenti di rito;
ER 2. confermare l'affidamento dei figli minori ed al Servizio Sociale del Comune di Milano - zona di ER_3 competenza in base alla residenza dei minori - ex art. 5 bis legge n. 184/1983, per la durata di 24 mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza;
pagina 1 di 14
3. disporre, ex art. 5 bis legge n. 184/1983, che:
a) minori rimangano collocati prevalentemente presso la casa materna, con previsione dei tempi di permanenza presso il padre, secondo quanto indicato al punto 5 che segue;
b) i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in maniera separata sulle questioni di ordinaria amministrazione in base ai rispettivi tempi di permanenza e che possano assumere, sempre singolarmente, le decisioni inerenti agli interventi sanitari urgenti e non procrastinabili;
c) i genitori assumano congiuntamente le decisioni inerenti alle scelte scolastiche, alle attività sportive e ricreative e quelle sanitarie, nonché alla residenza dei minori;
essi potranno anche, di comune accordo, modificare i tempi di permanenza paterni, comunicando le avvenute variazioni all'ente affidatario;
d) l'Ente affidatario possa procedere a una diversa modulazione, anche sotto il profilo quantitativo, dei tempi di pertinenza paterni, sentiti i genitori ma nell'esclusivo interesse dei minori;
e) l'Ente affidatario individui, nel caso di conflitto tra i genitori, i tempi di permanenza estivi di presso il padre;
ER_3 ER 4. disporre che, salvo diversi e migliori accordi, il padre possa tenere con sé prendendo direttamente accordi con lo stesso;
5. disporre che, salvo diversi e migliori accordi, il padre possa tenere con sé ER_3 a) per due giorni a settimana, di cui uno la domenica, fino a dopo cena;
b) due pomeriggi infrasettimanali, il lunedì e il giovedì, prelevandola da scuola ed ivi riportandola il giorno successivo
(martedì e venerdì mattina);
c) per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
d) per la metà delle vacanze scolastiche relative alle altre feste religiose, alternando di anno in anno la prima metà con la seconda;
6. disporre che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale e in collaborazione con il Servizio Sanitario, provveda a:
a) monitorare l'andamento dei rapporti genitori/figli, con facoltà esplicita di apportare ogni modifica ritenuta;
ER b) predisporre un apposito sostegno psicologico per ed ER_3 c) monitorare la situazione complessiva dei minori;
d) attuare ogni valutazione/intervento ritenuto necessario anche in ragione dell'evoluzione della situazione;
e) predisporre un intervento di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti;
f) mantenere un servizio di educativa domiciliare sia presso il padre, sia presso la madre, anche al fine di osservare le dinamiche genitoriali;
g) monitorare il percorso presso il CPS di entrambi i genitori;
h) riferire al Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice Tutelare, mediante deposito di relazione semestrale (primo deposito 31 gennaio 2026) in merito all'andamento degli interventi, allo stato dei minori, alla situazione dei minori, avendo cura di segnalare tempestivamente all'autorità competente, anche indipendentemente dal termine di deposito delle relazioni, eventuali situazioni di pregiudizio che rendano opportuna l'adozione di altri e diversi provvedimenti.
7. porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un importo mensile pari a 1.000,00 €, per CP_ dodici mensilità, da versarsi alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di febbraio 2024;
8. porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 60 % delle spese straordinarie, individuate come da Linee Guida del Tribunale e della Corte d'appello di Milano del giugno 2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_
9. disporre che la signora percepisca il 100% dell'Assegno unico per la famiglia;
10. con vittoria di spese e competenze”.
ER : CP_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 14 1.- dichiarare la separazione legale dei coniugi e matrimonio contratto a Milano in Parte_1 CP_1 data 13 ottobre 2004 (Atto n. 1588, Parte I, Anno 2004), ordinando ai competenti ufficiali di Stato civile di provvedere alle annotazioni dell'emananda sentenza e agli altri adempimenti di rito;
ER
2.- confermare l'affidamento dei figli minori ed al Servizio Sociale del Comune di Milano - zona di ER_3 competenza in base alla residenza dei minori - ex art. 5 bis legge n. 184/1983, per la durata di 24 mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, con limitazione della responsabilità genitoriale in ordine alla regolamentazione delle frequentazioni tra la prole e il genitore non convivente e gli interventi di sostegno e cura per la prole;
3.- disporre, ex art. 5 bis legge n. 184/1983, che:
a) i minori rimangano collocati presso la casa materna, con previsione dei tempi di permanenza presso il padre, secondo quanto indicato al punto 5 che segue;
b) i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in maniera separata sulle questioni di ordinaria amministrazione in base ai rispettivi tempi di permanenza e che possano assumere, sempre singolarmente, le decisioni inerenti agli interventi sanitari urgenti e non procrastinabili;
c) i genitori assumano congiuntamente le decisioni inerenti alle scelte scolastiche, alle attività sportive e ricreative e quelle sanitarie, nonché alla residenza dei minori;
essi potranno anche, di comune accordo, modificare i tempi di permanenza paterni, comunicando le avvenute variazioni all'ente affidatario;
d) l'Ente affidatario possa procedere a una diversa modulazione, anche sotto il profilo quantitativo, dei tempi di pertinenza paterni, sentiti i genitori ma nell'esclusivo interesse dei minori;
e) l'Ente affidatario individui, nel caso di conflitto tra i genitori, i tempi di permanenza estivi di presso il padre;
ER_3 ER 4.- disporre che, salvo diversi e migliori accordi, il padre possa tenere con sé prendendo direttamente accordi con lo stesso;
5.- disporre che, salvo diversi e migliori accordi, il padre possa tenere con sé ER_3
a) per due giorni a settimana, di cui uno la domenica, fino a dopo cena;
b) due pomeriggi infrasettimanali, il lunedì e il giovedì, prelevandola da scuola ed ivi riportandola il giorno successivo
(martedì e venerdì mattina);
c) per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
d) per la metà delle vacanze scolastiche relative alle altre feste religiose, alternando di anno in anno la prima metà con la seconda;
6.- disporre che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale e in collaborazione con il Servizio Sanitario, provveda a:
a) monitorare l'andamento dei rapporti genitori/figli, con facoltà esplicita di apportare ogni modifica ritenuta;
ER b) predisporre un apposito sostegno psicologico per ed ER_3 c) monitorare la situazione complessiva dei minori;
d) attuare ogni valutazione/intervento ritenuto necessario anche in ragione dell'evoluzione della situazione;
e) predisporre un intervento di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti;
f) mantenere un servizio di educativa domiciliare sia presso il padre, sia presso la madre, anche al fine di osservare le dinamiche genitoriali;
g) monitorare il percorso presso il CPS di entrambi i genitori;
h) riferire al Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice
Tutelare, mediante deposito di relazione semestrale (primo deposito 31 gennaio 2026) in merito all'andamento degli interventi, allo stato dei minori, alla situazione dei minori, avendo cura di segnalare tempestivamente all'autorità competente, anche indipendentemente dal termine di deposito delle relazioni, eventuali situazioni di pregiudizio che rendano opportuna l'adozione di altri e diversi provvedimenti.
7.- porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un importo mensile pari a 1.000,00 €, per CP_ dodici mensilità, da versarsi alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di febbraio 2024;
pagina 3 di 14 8.- porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 60 % delle spese straordinarie, individuate come da Linee Guida del Tribunale e della Corte d'appello di Milano del giugno 2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_
9.- disporre che la signora percepisca il 100% dell'Assegno unico per la famiglia;
10.- con vittoria di spese e competenze di causa.”.
ER (Curatore speciale dei minori): Controparte_2
“1) Limitare ex art. 333 c.c. la responsabilità genitoriale dei signori a sui figli minori di Parte_1 CP_1 ER età ed con riferimento alle scelte scolastiche e di istruzione, alle scelte sanitarie, alla scelta della ER_3 residenza e, per l'effetto; ER
2) Affidare ex art. 5 Bis L.ad, per la durata di 24 mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, i figli minori ed al Servizio Sociale del Comune di Milano- zona di competenza in base alla residenza dei minori;
ER_3
3) Disporre, ex art. 5 Bis L. Ad. che:
a) i minori rimangano collocati presso la casa materna, con previsione dei tempi di permanenza presso il padre secondo quanto indicato al punto 5 che segue;
b) i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in maniera separata sulle questioni di ordinaria amministrazione in base ai rispettivi tempi di permanenza;
c) le decisioni inerenti agli interventi sanitari urgenti e non procrastinabili potranno essere assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento in cui dovrà essere assunta la decisione;
il genitore che assumerà la decisione avrà comunque l'obbligo di tentare di contattare l'altro e, comunque sia, di avvertirlo tempestivamente;
d) l'Ente affidatario, esercente la responsabilità genitoriale sulle questioni di maggior importanza, oltre agli interventi di supporto indicati al punto 7), dovrà assumere tutte le decisioni inerenti alla salute, all'istruzione, alle attività sportive e ricreative, sentiti i genitori ed acquisito il loro parere;
e) l'Ente affidatario potrà procedere a una diversa modulazione, anche sotto il profilo quantitativo, dei tempi di pertinenza paterni, nell'esclusivo interesse dei minori e previa acquisizione del parere dei genitori;
f) l'Ente affidatario, qualora emergessero ragioni di pregiudizio, potrà modificare il collocamento dei figli minori, fermo restando che, nel caso di collocamento eterofamiliare dovranno essere richiesti gli opportuni provvedimenti al
Giudice competente;
g) l'Ente affidatario dovrà individuare, nel caso di conflitto tra i genitori, i tempi di permanenza di presso il ER_3 padre nei periodi di sospensione scolastica secondo quanto indicato al punto 5 lett. c) e d); ER 4) Disporre che, salvo diversi e migliori accordi, il padre possa tenere con sé prendendo direttamente accordi con lo stesso;
5) Disporre che salvo diversi e migliori accordi, il padre possa tenere con sé ER_3 a) per due giorni a settimana (di cui uno la domenica) dalla mattina sino a dopo cena;
b) prelevandola da scuola il lunedì e il giovedì e ivi riportandola il giorno successivo (martedì e venerdì mattina);
c) per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
d) per la metà dei periodi di vacanza relativi alle altre feste religiose, alternando di anno in anno la prima metà con la seconda;
6) Disporre che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale e in collaborazione con il Servizio Sanitario e, ove possibile, con la UN Ebraica, provveda a:
a) monitorare l'andamento dei rapporti genitori/figli con facoltà esplicita di apportare ogni modifica ritenuta opportuna;
ER b) predisporre un apposito sostegno psicologico per ed ER_3 c) monitorare la situazione complessiva dei minori;
d) attuare ogni valutazione/intervento ritenuto necessario anche in ragione dell'evoluzione della situazione;
e) predisporre un intervento di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti;
pagina 4 di 14 f) mantenere un servizio di educativa domiciliare sia presso il padre, sia presso la madre;
g) monitorare il percorso presso il CPS di entrambi i genitori;
h) riferire al Tribunale di Milano-Ufficio del Giudice Tutelare, mediante deposito di relazione semestrale (primo deposito 31 gennaio 2026) in merito all'andamento degli interventi, allo stato dei minori, avendo cura di segnalare tempestivamente all'autorità competente, anche indipendentemente dai termine di deposito delle relazioni, eventuali situazioni di pregiudizio che rendano opportuna l'adozione di altri e diversi provvedimenti;
ER 7) Porre a carico del padre, a titolo di assegno perequativo per e l'importo di € 700,00 (350,00 per figlio), ER_3 da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) con prima rivalutazione luglio 2025, base luglio 2024;
8) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 60% delle spese straordinarie in base alle Linee
Guida del Tribunale di Milano e della Corte d'appello di Milano del giugno 2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
9) Autorizzare la madre alla percezione del 100% dell'Assegno Unico Universale”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/08/2023, – premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con in Milano il 13/10/2004 (anno 2004, n. 1588, parte I, reg. 01), dal quale nascevano i figli CP_1 ER (nato il [...]), (nato il [...]) e (nata il [...]) – chiedeva al Tribunale ER_1 ER_3 adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché: - in via provvisoria ed urgente, di incaricare i Servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare e di avviare CTU psicodiagnostica, accogliendo nelle more la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli come indicata nel ricorso;
- nel merito, di affidare in via condivisa i figli minori ad entrambi i genitori, con la regolamentazione dei rapporti genitori-figli indicata nel ricorso e con un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 700,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente rappresentava di essere stato costretto a lasciare la casa familiare a causa dei comportamenti vessatori posti in essere dalla resistente nei confronti dello stesso, anche CP_ rispetto al suo ruolo paterno;
in particolare, dall'uscita di casa del ricorrente, la IGa ostacolava arbitrariamente le frequentazioni tra il padre e la figlia più piccola.
Con decreto del 15/09/2023, il Giudice delegato assegnava i termini per l'integrazione del contraddittorio, incaricando altresì i Servizi sociali di Milano di provvedere alla presa in carico del nucleo familiare.
Con memoria difensiva depositata in data 20/11/2023 si costituiva in giudizio , la quale aderiva CP_1 alla domanda di separazione e – contestando la ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente -chiedeva al
Tribunale adito: - di affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con frequentazioni padre-figli come indicato nella memoria difensiva, confermando gli incarichi attribuiti ai Servizi sociali di Milano e nominando un curatore speciale a favore dei minori;
- di assegnare la casa familiare sita in Milano, via ERosi n. 3 alla resistente;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 2.100,00 mensili, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie a carico del padre e con integrale percezione da parte della madre dell'assegno unico universale;
- di prevedere un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 600,00 mensili. La resistente precisava come i disturbi psicologici del ricorrente avevano notevolmente influito sull'equilibrio familiare e nei rapporti padre-figli, disturbi peraltro acuiti a seguito dell'interruzione della convivenza tra le parti. pagina 5 di 14 In data 12/01/2024 interveniva nel presente giudizio in qualità di proprietario e locatore ERsona_4 dell'abitazione familiare, che dava atto di aver avviato procedimento di sfatto del nucleo familiare da tale immobile e chiedeva al Tribunale adito di valutare tale situazione ai fini della decisione concernente l'assegnazione di tale immobile.
All'udienza di prima comparizione del 15/01/2024, il Giudice delegato preliminarmente dichiarava inammissibile l'intervento del terzo, in quanto estraneo al presente giudizio di separazione tra le parti;
successivamente, provvedeva all'audizione delle parti e sentiva i difensori delle stesse – che si richiamavano alle domande formulate nei rispettivi atti introduttivi – assegnando nuovo termine ai Servizi sociali di Milano per il completamento delle indagini delegate.
Depositata la relazione dei Servizi sociali di Milano e sentite le parti all'udienza del 07/02/2024, con ordinanza del 09/02/2024 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
osservata la forte sfiducia reciproca manifestata dalle parti e rilevato il peggioramento dei rapporti padre-figli, affidava i minori al Comune di Milano in ordine a tutti gli aspetti concernenti le frequentazioni tra i figli e il genitore non convivente e gli interventi di sostegno e cura per la prole, permanendo la responsabilità genitoriale delle parti con riguardo alle ulteriori questioni relative ai figli;
disponeva incontri padre-figli due giorni a settimana (di cui uno la domenica) fino a dopo cena, andando il padre a prendere la sola a scuola nei giorni di lunedì e giovedì, per riportarla a casa dalla madre entro ER_3
l'ora di cena;
incaricava i Servizi sociali di Milano di svolgere attività di monitoraggio rispetto alle ER_ frequentazioni padre-figli, avviando il percorso di sostegno psicologico a carico di l'intervento di sostegno alla genitorialità a favore delle parti e l'intervento di educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori;
nominava quale Curatore speciale dei OR l'avv. (che si Controparte_2 costituiva in data 02/04/2024); a fronte dell'opacità della situazione reddituale familiare, stabiliva un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.000,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre, con integrale percezione da parte di quest'ultima dell'assegno unico universale;
rigettava le istanze istruttore formulate dalla sola parte resistente.
All'udienza del 15/05/2024, le parti chiedevano concordemente di sollecitare i Servizi sociali di Milano ad avviare tutti gli interventi di sostegno già disposti, con incarico di attivare un supporto psicologico anche per ER il OR , precisando che – a differenza di – il OR presentava un'importante chiusura ER_3 rispetto alla figura paterna;
la resistente riteneva utile l'ascolto dei minori, mentre il Curatore speciale e il ricorrente ritenevano superfluo procedersi in tal senso.
Il Giudice delegato incaricava i Servizi sociali di Milano di avviare tutti gli interventi di sostegno già ER disposti, avviando anche un percorso di sostegno psicologico per ed effettuando valutazione psicodiagnostica sul nucleo familiare, riservando all'esito ogni decisione concernente l'ascolto dei minori.
All'udienza del 20/11/2024, le parti davano atto di un generale miglioramento della situazione familiare, ER sebbene il rapporto tra il padre ed risultasse ancora interrotto, rifiutando peraltro il OR ogni intervento di sostegno proposto;
le parti, inoltre, concordavano di introdurre un pernottamento aggiuntivo di presso il padre, con adesione del Curatore speciale;
il Giudice delegato rinviava la causa, anche vista ER_3 la richiesta delle parti in tal senso, al fine di verificare l'andamento della situazione familiare.
All'udienza del 18/06/2025, il Giudice delegato – sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione –
pagina 6 di 14 fissava udienza per la rimessione in decisione della causa, assegnando i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15/09/2025, il Giudice delegato – lette le memorie e le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/09/2025.
*** Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, tenuto conto degli approfondimenti svolti dai Servizi sociali incaricati e della documentazione presente in atti, anche considerate le conclusioni sostanzialmente congiunte formulate dalle parti, e ritenuto, pertanto, superfluo provvedere all'ascolto della prole, come peraltro condiviso anche dal Curatore speciale dei minori.
Sulla domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze esposte dalle parti negli atti introduttivi e la separazione di fatto tra i coniugi intervenuta già dal 2023 sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
ERtanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Sulla responsabilità genitoriale
Al momento dell'instaurazione del presente procedimento era emersa una relazione tra le parti altamente disfunzionale, connotata da conflittualità e da sfiducia reciproca, nell'ambito della quale i minori – ed in particolare i figli più grandi – risultavano fortemente coinvolti, con conseguenti ripercussioni sul loro benessere emotivo;
peraltro, le tensioni familiari esistenti avevano inciso negativamente anche sulla qualità ER del rapporto tra il padre e i figli, soprattutto con il OR .
Attesa tale delicata situazione familiare, il Giudice delegato aveva ritenuto necessario, in via provvisoria ed urgente, limitare la responsabilità genitoriale delle parti allo stato quantomeno con riguardo alla gestione delle frequentazioni padre-figli e agli interventi di sostegno a favore dei minori.
In un primo momento, i genitori avevano accolto con reticenza l'intervento dei Servizi sociali di Milano, percepiti come eccessivamente ingerenti nelle dinamiche del nucleo familiare e ricevendo, peraltro, il nucleo familiare parallelamente assistenza anche dai Servizi sociali della UN EB.
ERaltro, le parti – pur mantenendo una certa riservatezza – hanno mostrato progressivamente una maggiore apertura, aderendo agli interventi di sostegno suggeriti e sottoponendosi alla valutazione psicodiagnostica disposta, all'esito della quale è emerso come entrambi i genitori, singolarmente considerati, siano dotati di adeguate capacità di accudimento e in grado di riconoscere i bisogni dei figli (cfr. relazione del 18/11/2024); inoltre, si rileva che i coniugi sono riusciti nel corso del presente giudizio a stemperare le tensioni inizialmente presenti, tanto da aver formulato conclusioni sostanzialmente concordi su tutti i punti che interessano la controversia.
pagina 7 di 14 Tuttavia, entrambi i genitori sono risultati portatori di importanti fragilità psicologiche: in particolare, il
IG è affetto da disturbo ossessivo compulsivo e da depressione, per cui è stato per lungo periodo Pt_1 in carico presso il San Raffaele di Milano;
le complicate vicende separative hanno inciso negativamente sullo stato psicofisico del ricorrente, che ha trascurato la cura farmacologia e il percorso presso il CPS dal febbraio
2025, subendo successivamente un ricovero ospedaliero nel marzo 2025, a seguito del quale il IG Pt_1 ha riconosciuto l'importanza di riprendere gli incontri con gli specialisti (cfr. relazione del 30/05/2025).
A pochi giorni di distanza, anche la resistente ha vissuto un grave collasso psico-fisico, per il quale è stata ricoverata dal 12 al 17 marzo 2025, avviando successivamente un percorso di supporto presso il CPS e un percorso con una psicologa della UN EB (cfr. relazione del 30/05/2025).
In tale contesto, si evidenzia come i figli abbiano dovuto gestire in prima battuta le situazioni di emergenza, mostrandosi peraltro affaticati e reticenti nell'affrontare il tema delle fragilità dei propri genitori.
ER_ ER Quanto, infatti, alla situazione dei figli, si rileva come (attualmente maggiorenne) ed abbiano manifestato importanti difficoltà emotive derivanti dalle complesse vicende familiari: infatti, il primogenito ER ha presentato alcuni problemi nella socializzazione e nell'andamento scolastico, mentre ha manifestato una forte rabbia nei confronti del padre, interrompendo i rapporti con quest'ultimo.
Ciononostante, entrambi i ragazzi hanno fermamente respinto qualsiasi intervento di sostengo proposto dagli assistenti sociali di Milano, rifiutandosi di intraprendere i percorsi di sostegno psicologico e di educativa domiciliare e di sottoporsi alla valutazione psicodiagnostica espletata sul nucleo familiare, affermando di ricevere sufficiente supporto dalla UN EB (cfr. relazione del 30/05/2025).
La situazione di è invece risultata meno compromessa, anche data la tenera età di quest'ultima al ER_3 momento dell'interruzione della convivenza tra i genitori: la OR ha infatti tratto beneficio dal percorso di ER educativa domiciliare avviato presso le abitazioni di entrambi i genitori e, a differenza del fratello , ha sempre mantenuto un buon rapporto con il padre, aumentando progressivamente gli incontri con il genitore.
ER_ Ciò posto, dato atto della sopravvenuta maggiore età di il Collegio ritiene rispondente all'interesse dei ER minori e disporre il loro affidamento al Comune di Milano, con limitazione della responsabilità ER_3 genitorialità ex art. 333 c.c. – per la durata di anni due dalla pubblicazione del presente provvedimento – con riguardo alle decisioni relative relative alla salute, istruzione e educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la prole.
Invero, sebbene debba essere valorizzato l'impegno delle parti nel raggiungere una situazione di maggiore equilibrio familiare, le importanti fragilità psicologiche delle parti rendono ad oggi necessario prevedere un supporto attivo da parte dell'Ente a tutela del benessere dei minori, considerato peraltro che allo stato i genitori non risultano in ogni caso aver raggiunto un livello di comunicazione e collaborazione tale da poter gestire tutte le decisioni relative ai minori senza richiedere l'intervento degli operatori dei Servizi sociali;
si auspica, peraltro, che i percorsi di sostegno attivati aiutino in maniera efficace le parti a superare le rispettive fragilità e ad ottenere un rapporto genitoriale funzionale alle esigenze dei minori, al fine ultimo di ristabilire un gestione condivisa della genitorialità tra le parti, invitandosi in tal senso le stesse a proseguire i percorsi di sostegno presso il CPS, nonché ad aderire alle indicazione e ai suggerimenti dei Servizi sociali di Milano. pagina 8 di 14 ER Quanto alla ripartizione degli spazi genitori-figli, si ritiene di confermare il collocamento prevalente di e presso la madre, posto che ad oggi la IGa risulta di fatto il genitore di riferimento dei figli ER_3 CP_1 nella loro quotidianità e considerate, peraltro, le domande concordi formulate dalle parti in tal senso.
ER Con riguardo alle frequentazioni padre-figli, si rileva, in primo luogo, che continua a manifestare un fermo rifiuto rispetto alle frequentazioni con il padre, non essendo stato possibile intervenire a favore del ripristino di tale relazione, tenuto conto dell'indisponibilità del OR – ormai sedicenne – ad intraprendere alcun percorso di sostegno fornito dai Servizi sociali di Milano, risultando peraltro lo stesso sostenuto dagli assistenti sociali della UN Ebraica.
ERtanto, considerata l'età del ragazzo e l'assenza di un positivo aggancio dello stesso da parte dei Servizi sociali incaricati, non appare opportuno regolamentare i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre ed ER
, né delegare i Servizi sociali di Milano in tal senso, rimettendo i loro incontri al libero accordo diretto tra gli stessi, come peraltro richiesto da entrambe le parti e anche dal Curatore speciale dei minori.
Quanto invece alle frequentazioni tra il padre ed il Collegio ritiene di poter provvedere in ER_3 conformità al calendario concordato dai genitori, posto che si tratta di un assetto organizzativo già positivamente sperimentato dalle parti e della OR nel corso di questi ultimi mesi e risultato funzionale ad assicurare alla stessa l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
ERtanto, il padre vedrà e terrà con sé la OR: “a) per due giorni a settimana (di cui uno la domenica) dalla mattina sino a dopo cena;
b) prelevandola da scuola il lunedì e il giovedì e ivi riportandola il giorno successivo (martedì e venerdì mattina); c) per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
d) per la metà dei periodi di vacanza relativi alle altre feste religiose, alternando di anno in anno la prima metà con la seconda”.
Sul punto, si ritiene di incaricare l'Ente affidatario di valutare l'andamento delle frequentazioni tra i genitori e i figli, eventualmente intervenendo a modifica dell'assetto organizzativo in essere ove si ritenesse rispondente alle esigenze dei minori.
Si ritiene altresì necessario incaricare l'Ente affidatario di curare la prosecuzione del percorso di educativa domiciliare a favore della OR presso le abitazioni di entrambi i genitori, nonché dei percorsi ER_3 presso il CPS a sostegno delle parti, invitandosi le stesse ad aderire;
l'Ente affidatario dovrà altresì proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza del nucleo familiare, verificando l'andamento dei percorsi di ER sostegno avviati e avviando ogni ulteriore intervento ritenuto utile nell'interesse di e e ER_3 segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio.
Si ritiene, infine, necessario – data la complessità e la delicatezza della situazione complessiva del nucleo familiare e considerata la necessità di assicurare l'attuazione degli interventi disposti – trasmettere il fascicolo del presente procedimento al Giudice tutelate per lo svolgimento della vigilanza ex art. 337 c.c. sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni della presente sentenza e sull'evolversi della situazione del nucleo familiare, in merito quale l'Ente affidatario invierà al Giudice tutelare relazione semestrale.
pagina 9 di 14 Sull'assegnazione della casa familiare
Si precisa che nulla deve essere disposto in punto di assegnazione della casa familiare, posto che la madre unitamente ai tre figli hanno lasciato da tempo l'immobile di Milano, via ERosi n. 3 precedentemente assegnato alla stessa, vivendo allo stato in altra abitazione reperita attraverso la UN EB.
Sulle questioni economiche Con riguardo al mantenimento dei figli, il Collegio valuta positivamente l'accordo raggiunto delle parti che prevede un contributo paterno pari ad euro 1.000,00 mensili per i tre figli, con ripartizione delle spese straordinarie al 60% in capo al IG e al 40% in capo alla IGa spese individuate Pt_1 CP_1 secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, come peraltro già previsto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti;
sempre alla stregua dell'accordo tra le parti, l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla resistente.
Invero – alla luce della documentazione presente in atti e delle dichiarazioni delle parti – tali pattuizioni economiche appaiono eque e congrue, nonché idonee a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alle loro esigenze ed a creare una condizione di equilibrio tra le parti nell'ambito dei loro rapporti economico- patrimoniali.
Si precisa, infine, che la domanda inizialmente formulata dalla resistente volta ad ottenere un assegno di mantenimento per sé non è stata coltivata dalla stessa in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, deve intendersi rinunciata.
Sulle spese di lite
Si ritiene che le spese processuali debbano essere interamente compensate, considerata la natura necessaria del presente giudizio con riguardo alla pronuncia sullo status e le domande sostanzialmente concordi formulate dalle parti con riguardo a tutte le questioni rilevanti nel presente procedimento.
Infine, si ritiene che quanto dovuto a titolo di compenso a favore del Curatore speciale debba essere posto a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, compenso che – attese le ragioni per le quali è stato richiesto l'intervento del Curatore e considerata l'attività e l'impegno profuso – si quantifica in euro 2.000,00, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile in Milano il 13/10/2004 (anno 2004, n. 1588, parte I, reg. 01);
2) Dispone l'affidamento dei figli minori (nato il [...]) e (nata il ERsona_2 ERsona_3
27/08/2016) al Comune di Milano per un periodo di anni due, alla scadenza dei quali l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso dei medesimi ai genitori;
pagina 10 di 14 3) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione e educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la prole;
ER
4) Dispone il collocamento prevalente dei minori e presso la madre, anche ai fini della ER_3 residenza anagrafica;
5) Dispone che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in maniera separata sulle questioni di ordinaria amministrazione in base ai rispettivi tempi di permanenza;
6) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione e educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il OR è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby-sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
8) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti) convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
pagina 11 di 14 c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale
a. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario assuma la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori, con eventuali relativi oneri economici a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
ER
10) Dispone che il padre potrà frequentare previo accordo diretto con il medesimo;
11) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé a) per due giorni a settimana (di cui uno la ER_3 domenica) dalla mattina sino a dopo cena;
b) due pomeriggi infrasettimanali, il lunedì e il giovedì, prelevandola da scuola il lunedì e il giovedì e ivi riportandola il giorno successivo (martedì e venerdì mattina); c) per due settimane non consecutive durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
d) per la metà delle vacanze scolastiche relative alle altre feste religiose, alternando di anno in anno la prima metà con la seconda;
12) Incarica l'Ente affidatario di valutare l'andamento delle frequentazioni tra i genitori e i figli, eventualmente intervenendo a modifica dell'assetto organizzativo in essere ove si ritenesse rispondente alle esigenze dei minori;
13) Incarica l'Ente affidatario di curare la prosecuzione del percorso di educativa domiciliare a favore della OR presso le abitazioni di entrambi i genitori, nonché dei percorsi presso il CPS a sostegno ER_3 delle parti, invitandosi le stesse a aderire;
14) Incarica l'Ente affidatario di proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza del nucleo familiare, verificando l'andamento dei percorsi di sostegno avviati e avviando ogni ulteriore intervento ritenuto ER utile nell'interesse di e e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali ER_3 situazioni di pregiudizio;
15) Dispone la trasmissione del fascicolo del presente procedimento al Giudice tutelate per lo svolgimento della vigilanza ex art. 337 c.c. sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni della presente sentenza e sull'evolversi della situazione del nucleo familiare, in merito alla quale l'Ente affidatario invierà al
Giudice tutelare relazione semestrale;
ER_ ER
16) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di e nella Parte_1 ER_3 misura di euro 1.000,00 mensili, somma da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese con decorrenza da febbraio 2024 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
17) Pone a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura Parte_1 CP_1 del 40% le spese straordinarie relative ai figli come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso str utture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
pagina 12 di 14 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. 18) Dispone che la madre percepisca interamente l'assegno unico universale;
19) Compensa le spese di lite.
20) Pone a carico di entrambe le parti, ciascuna nella misura del 50%, i compensi dovuti per l'attività svolta dal Curatore speciale quantificati in euro 2.000,00, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge;
pagina 13 di 14 21) Manda la cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, al Controparte_3
Ente affidatario, nonché per la trasmissione del fascicolo del presente procedimento al Giudice tutelare per la vigilanza ex art. 337 c.c.
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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