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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/08/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile di primo grado, iscritta al nr. 1908/2024 R.A.C.C., vertente
TRA
in persona del Procuratore Speciale Avv. Parte_1
Giovanna Martire, nata a [...] il [...], codice fiscale in forza dei poteri alla medesima conferiti con C.F._1
procura speciale per atto a rogito del Notaio dott. Persona_1
di Roma del 30 gennaio 2023 (repertorio n. 14.958/raccolta n. 10.281), con sede legale in Roma, Via Zoe Fontana n. 220, C.F. e P. IVA P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Giulio
Masotti (CF ), elettivamente domiciliata in Roma alla CodiceFiscale_2
via Romeo Rodriguez Pereira 129 b, presso il predetto difensore;
pagina 1 di 7 ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , residente in [...], CP_1 C.F._3
Strada Valle Furci n. 31, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo D'Aurizio del Foro di Pescara (C.F. ) presso il cui studio in C.F._4
Pescara, Piazza Duca D'Aosta n. 34 ha eletto domicilio
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.06.2024, la
[...]
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole il Parte_1
02.05.2024, contenente l'intimazione di pagamento in favore di CP_1
della complessiva somma di € 13.998,45, oltre interessi sino al soddisfo e spese occorrende.
Il predetto atto di precetto trova titolo nell'ordinanza del G.E. del 09.02.2024, emessa nel processo esecutivo mobiliare N.R.G. 245-2023, promosso da nei confronti dell'esecutata risultata CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 7 creditrice di ed avverso le quali per Controparte_3 Parte_1
l'appunto la ha proceduto al pignoramento di tutte le somme a CP_1
qualsiasi titolo dovute e debende alla CP_2
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.07.2023, alla quale chiedeva al G.E. disporsi ex art. 548 c.p.c. nei confronti di CP_1 Pt_1
con ordinanza del 11.11.2023, il Tribunale disponeva quanto segue,
[...]
fissando “l'udienza del 9.2.2024 ore 10.30, onerando il creditore procedente di notificare la presente ordinanza al predetto terzo , Parte_1
almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Avverte detto terzo che se non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”. ometteva di rendere dichiarazione e di Parte_1
comparire alla predetta udienza.
Con la menzionata ordinanza del 09.02.2024 il G.E. assegnava “in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente, l'importo pari ad 1/5 dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge e da adeguarsi alle eventuali future variazioni sino al saldo del credito e delle spese processuali come sopra liquidate, nonché 1/5 del tfr in caso di risoluzione del rapporto (se dovuto), al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, dovuto dal terzo pignorato
[...]
C.F. , con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, al Parte_1 P.IVA_1
debitore esecutato, all'esito delle trattenute dipendenti da eventuali
pagina 3 di 7 pignoramenti eseguiti anteriormente e fino alla concorrenza delle somme in precedenza indicate, a totale soddisfo delle spese dell'esecuzione e del credito vantato” ed ordinava “al terzo pignorato C.F. Parte_1
, con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, di corrispondere la P.IVA_1
somma indicata all'assegnatario entro il termine di venti giorni dalla notifica della presente ordinanza (nonché, con riguardo alle somme non ancora esigibili, entro venti giorni dalla loro esigibilità), dichiarandolo con il pagamento liberato nei confronti del debitore esecutato” e liquidava le spese del processo esecutivo “in euro 1.675,48 (ivi compresi euro 272,48 per esborsi ed euro 1.403,00 per compensi) oltre accessori di legge (spese generali, CPA ed IVA) oltre le occorrende di registrazione del presente provvedimento”.
L'opponente riferisce di aver versato il totale dovuto per Parte_1
complessivi € 1.523,10. Sostiene l'opponente che in adempimento dell'ordinanza di assegnazione in esame, notificata il 15.02.2024, in data
29.02.2024 avrebbe versato quanto indicato alla debitrice esecutata, somma costituente 1/5 del compenso mensilmente maturato da in Controparte_2
virtù del rapporto di collaborazione autonoma, al netto delle ritenute di legge, accantonato dalla data di notifica del pignoramento sino alla data di cessazione del rapporto, avvenuta il 30.09.2023 per scadenza naturale dell'ultimo contratto;
da tale data nessuna somma ad ogni titolo sarebbe stata maturata dalla nei confronti della società, posto che il rapporto di CP_2
collaborazione coordinata e continuativa non prevederebbe erogazione del pagina 4 di 7 TFR. sostiene dunque di aver dato esattamente corso a quanto Parte_1
imposto dall'ordinanza di assegnazione, dato che questa avrebbe obbligato l'opponente esclusivamente al pagamento del solo quinto di quanto dovuto al debitore e nel limite dell'esigibile.
L'opponente ha concluso sostenendo in definitiva l'inesistenza del diritto di agire in via esecutiva nei confronti di e chiedendo Parte_1
dichiararsi l'inefficacia del precetto notificato in data 02.05.2024.
Con comparsa di risposta dell'1.10.2024 si è costituita l'opposta
[...]
contestando i motivi di opposizione e affermando che, sulla scorta CP_1
dell'art. 548 c.p.c. e in applicazione dell'istituto della fictio confessio (per il quale ove il terzo non renda alcuna dichiarazione nonostante convocazione ad apposita udienza il credito pignorato va inteso come non contestato), i termini per proporre opposizione ex artt. 548 c.p.c. e 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione sarebbero inutilmente decorsi;
sostiene, inoltre, che ogni contestazione in ordine alla legittimità dell'ordinanza di assegnazione impedirebbe ad di opporre le vicende, anche estintive, relative Parte_1
ai rapporti interni tra esecutato e terzo, in quanto l'istituto della fictio confessio sarebbe preordinato proprio ad evitare accordi fraudolenti o anche la semplice inerzia del terzo posta costituire ostacolo al processo esecutivo. Il
G.E. avrebbe quindi giustamente condannato il terzo inadempiente al pagamento delle somme versate dal creditore sino al saldo del credito e comunque a totale soddisfo delle spese dell'esecuzione e del credito vantato.
pagina 5 di 7 Con ordinanza del 25.10.2024 il precedente assegnatario sospendeva l'esecuzione. Sulla base della documentazione in atti, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 13.05.2024.
L'opposizione è infondata.
Va accolta l'eccezione di decadenza dall'opposizione ex artt. 548 e 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, posto che l'azione in esame assume la natura giuridica di opposizione agli atti esecutivi, inerendo la contestazione alla quantificazione delle somme indicate nel titolo esecutivo, nei confronti del quale non è stata tempestivamente proposta l'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21081 del 19/10/2015, secondo cui
<L'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., quale atto conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione e va notificato al difensore della parte opposta, costituito nella fase esecutiva, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza alla presenza del terzo pignorato, ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza>>).
Da quanto osservato deriva il rigetto dell'opposizione, tardivamente proposta.
Gli altri motivi restano assorbiti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 rigetta l'opposizione; condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 3.300,00 per compensi professionali, oltre spese
[...]
generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pescara, 07/08/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile di primo grado, iscritta al nr. 1908/2024 R.A.C.C., vertente
TRA
in persona del Procuratore Speciale Avv. Parte_1
Giovanna Martire, nata a [...] il [...], codice fiscale in forza dei poteri alla medesima conferiti con C.F._1
procura speciale per atto a rogito del Notaio dott. Persona_1
di Roma del 30 gennaio 2023 (repertorio n. 14.958/raccolta n. 10.281), con sede legale in Roma, Via Zoe Fontana n. 220, C.F. e P. IVA P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Giulio
Masotti (CF ), elettivamente domiciliata in Roma alla CodiceFiscale_2
via Romeo Rodriguez Pereira 129 b, presso il predetto difensore;
pagina 1 di 7 ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , residente in [...], CP_1 C.F._3
Strada Valle Furci n. 31, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo D'Aurizio del Foro di Pescara (C.F. ) presso il cui studio in C.F._4
Pescara, Piazza Duca D'Aosta n. 34 ha eletto domicilio
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.06.2024, la
[...]
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole il Parte_1
02.05.2024, contenente l'intimazione di pagamento in favore di CP_1
della complessiva somma di € 13.998,45, oltre interessi sino al soddisfo e spese occorrende.
Il predetto atto di precetto trova titolo nell'ordinanza del G.E. del 09.02.2024, emessa nel processo esecutivo mobiliare N.R.G. 245-2023, promosso da nei confronti dell'esecutata risultata CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 7 creditrice di ed avverso le quali per Controparte_3 Parte_1
l'appunto la ha proceduto al pignoramento di tutte le somme a CP_1
qualsiasi titolo dovute e debende alla CP_2
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.07.2023, alla quale chiedeva al G.E. disporsi ex art. 548 c.p.c. nei confronti di CP_1 Pt_1
con ordinanza del 11.11.2023, il Tribunale disponeva quanto segue,
[...]
fissando “l'udienza del 9.2.2024 ore 10.30, onerando il creditore procedente di notificare la presente ordinanza al predetto terzo , Parte_1
almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Avverte detto terzo che se non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”. ometteva di rendere dichiarazione e di Parte_1
comparire alla predetta udienza.
Con la menzionata ordinanza del 09.02.2024 il G.E. assegnava “in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente, l'importo pari ad 1/5 dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge e da adeguarsi alle eventuali future variazioni sino al saldo del credito e delle spese processuali come sopra liquidate, nonché 1/5 del tfr in caso di risoluzione del rapporto (se dovuto), al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, dovuto dal terzo pignorato
[...]
C.F. , con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, al Parte_1 P.IVA_1
debitore esecutato, all'esito delle trattenute dipendenti da eventuali
pagina 3 di 7 pignoramenti eseguiti anteriormente e fino alla concorrenza delle somme in precedenza indicate, a totale soddisfo delle spese dell'esecuzione e del credito vantato” ed ordinava “al terzo pignorato C.F. Parte_1
, con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, di corrispondere la P.IVA_1
somma indicata all'assegnatario entro il termine di venti giorni dalla notifica della presente ordinanza (nonché, con riguardo alle somme non ancora esigibili, entro venti giorni dalla loro esigibilità), dichiarandolo con il pagamento liberato nei confronti del debitore esecutato” e liquidava le spese del processo esecutivo “in euro 1.675,48 (ivi compresi euro 272,48 per esborsi ed euro 1.403,00 per compensi) oltre accessori di legge (spese generali, CPA ed IVA) oltre le occorrende di registrazione del presente provvedimento”.
L'opponente riferisce di aver versato il totale dovuto per Parte_1
complessivi € 1.523,10. Sostiene l'opponente che in adempimento dell'ordinanza di assegnazione in esame, notificata il 15.02.2024, in data
29.02.2024 avrebbe versato quanto indicato alla debitrice esecutata, somma costituente 1/5 del compenso mensilmente maturato da in Controparte_2
virtù del rapporto di collaborazione autonoma, al netto delle ritenute di legge, accantonato dalla data di notifica del pignoramento sino alla data di cessazione del rapporto, avvenuta il 30.09.2023 per scadenza naturale dell'ultimo contratto;
da tale data nessuna somma ad ogni titolo sarebbe stata maturata dalla nei confronti della società, posto che il rapporto di CP_2
collaborazione coordinata e continuativa non prevederebbe erogazione del pagina 4 di 7 TFR. sostiene dunque di aver dato esattamente corso a quanto Parte_1
imposto dall'ordinanza di assegnazione, dato che questa avrebbe obbligato l'opponente esclusivamente al pagamento del solo quinto di quanto dovuto al debitore e nel limite dell'esigibile.
L'opponente ha concluso sostenendo in definitiva l'inesistenza del diritto di agire in via esecutiva nei confronti di e chiedendo Parte_1
dichiararsi l'inefficacia del precetto notificato in data 02.05.2024.
Con comparsa di risposta dell'1.10.2024 si è costituita l'opposta
[...]
contestando i motivi di opposizione e affermando che, sulla scorta CP_1
dell'art. 548 c.p.c. e in applicazione dell'istituto della fictio confessio (per il quale ove il terzo non renda alcuna dichiarazione nonostante convocazione ad apposita udienza il credito pignorato va inteso come non contestato), i termini per proporre opposizione ex artt. 548 c.p.c. e 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione sarebbero inutilmente decorsi;
sostiene, inoltre, che ogni contestazione in ordine alla legittimità dell'ordinanza di assegnazione impedirebbe ad di opporre le vicende, anche estintive, relative Parte_1
ai rapporti interni tra esecutato e terzo, in quanto l'istituto della fictio confessio sarebbe preordinato proprio ad evitare accordi fraudolenti o anche la semplice inerzia del terzo posta costituire ostacolo al processo esecutivo. Il
G.E. avrebbe quindi giustamente condannato il terzo inadempiente al pagamento delle somme versate dal creditore sino al saldo del credito e comunque a totale soddisfo delle spese dell'esecuzione e del credito vantato.
pagina 5 di 7 Con ordinanza del 25.10.2024 il precedente assegnatario sospendeva l'esecuzione. Sulla base della documentazione in atti, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 13.05.2024.
L'opposizione è infondata.
Va accolta l'eccezione di decadenza dall'opposizione ex artt. 548 e 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, posto che l'azione in esame assume la natura giuridica di opposizione agli atti esecutivi, inerendo la contestazione alla quantificazione delle somme indicate nel titolo esecutivo, nei confronti del quale non è stata tempestivamente proposta l'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21081 del 19/10/2015, secondo cui
<L'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., quale atto conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione e va notificato al difensore della parte opposta, costituito nella fase esecutiva, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza alla presenza del terzo pignorato, ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza>>).
Da quanto osservato deriva il rigetto dell'opposizione, tardivamente proposta.
Gli altri motivi restano assorbiti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 rigetta l'opposizione; condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 3.300,00 per compensi professionali, oltre spese
[...]
generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pescara, 07/08/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
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