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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott. Fabio Luongo Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1130/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 30/01/2025 da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. UMANA LUCA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 04/12/2013 in NIMIS (UD), con atto trascritto presso il Comune di NIMIS (UD) al numero 3, parte 1, anno 2013;
- dato atto che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1 in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e , il Parte_1 Parte_2
cui matrimonio è stato celebrato in data 04/12/2013, in NIMIS (UD), con atto trascritto presso il comune di NIMIS (UD) al n. 3, Parte 1, anno 2013, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dà atto che con l'omologazione tramite sentenza della separazione Parte_2
personale degli odierni ricorrenti, si allontanerà dalla casa coniugale, libera di fissare altrove, ove meglio lo riterrà, la propria nuova residenza e domicilio.
3) Dà atto che i coniugi riconoscono e si danno atto di essere allo stato economicamente autosufficienti e, pertanto, convengono che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento.
4) Dà atto che i coniugi riconoscono e si danno atto che il prezzo di acquisto dell'immobile, fra loro attualmente cointestato e costituente attuale residenza familiare, descritto al punto
5) delle premesse del ricorso, è stato integralmente corrisposto da;
la sig.ra Parte_1
pertanto, si obbliga a cedere a titolo gratuito la propria quota di Parte_2
proprietà in favore di , che ne diverrà pertanto proprietario esclusivo, degli Parte_1
immobili siti in Udine, Via Molin Nuovo n. 46, sub docc. 2 e 3, identificati al Catasto
Fabbricati del Comune di Udine come segue:
- foglio 6, mappale 1154, subalterno 3, zona censuaria 3, Via Molin Nuovo n. 46, piano
S1-1, categoria A/3, classe 4, vani 6, rendita catastale euro 387,34;
- foglio 6, mappale 1154, subalterno 21, zona censuaria 3, Via Molin Nuovo n. 46, piano
S1, categoria C/6, classe 8, mq. 13, rendita catastale euro 63,78.
5) Dà atto che la cessione degli immobili costituenti attuale residenza familiare e descritti al punto precedente verrà formalizzata entro e non oltre sessanta giorni dall'omologazione tramite sentenza della separazione personale degli odierni ricorrenti e le relative spese notarili saranno sostenute dal sig. Contestualmente alla cessione, Pt_1
verserà euro 15.000,00 in favore di per rifondere la spesa Parte_1 Parte_2 da quest'ultima sostenuta per i lavori/migliorie eseguiti negli immobili predetti, di cui si
è riferito al n. 6) delle premesse del ricorso.
2 6) Dà atto che i coniugi riconoscono e si danno atto di aver già provveduto a dividere bonariamente i regali di nozze, le suppellettili e ogni altro bene, ivi inclusi quelli tutt'ora presenti nell'immobile costituente attuale residenza familiare.
7) Dà atto che i coniugi si riconoscono reciprocamente di aver già provveduto a definire ogni aspetto economico ulteriore a quelli riferiti nel presedente ricorso, null'altro pertanto avendo reciprocamente da pretendere per alcun motivo, titolo o causa ulteriormente.
8) Nulla sulle spese. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NIMIS (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2013.
Udine, li 11/04/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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