Articolo 5 della Legge 7 giugno 1991, n. 182
Articolo 4Articolo 6
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19 giugno 1991
Art. 5. 1. Sono abrogati la legge 3 gennaio 1978, n. 3, e l'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 .
Nota all' art. 5:
- La legge 3 gennaio 1978, n. 3 , reca: "Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali".
- La legge 10 agosto 1964, n. 663 , reca: "Modificazioni alle norme per l'elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , ed alle norme per l'elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962 ".
Entrata in vigore il 19 giugno 1991