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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1336/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
OR RE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1886/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palizzi
elettivamente domiciliato presso Comune Di Palizzi Comune 89038 Palizzi RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 611 DEL 29.10.2024 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 442/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso e vittoria delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17-2-2025 e depositato il 19-3-2025 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti del Comune di Palizzi, avverso l'avviso di accertamento-in epigrafe meglio individuato e notificatogli il 20-12-2024- della somma di € 297,00 per mancato pagamento della TARI per l'anno 2019.
Ha sostenuto l'omissione nell'atto impugnato dei dati relativi all'immobile tassato (suoi dati identificativi, superficie, ecc.) mancando così la possibilità di controllare la correttezza dell'imposta e il suo calcolo.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio.
Il Comune, pur regolarmente evocato in giudizio, ha preferito non parteciparvi.
Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito della trattazione nella pubblica udienza del 30-1-2026, alla quale nessuna delle parti costituite era presente, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è priva di pregio giuridico. Ed invero il ricorrente ha versato in atti copia incompleta dell'atto impugnato perché priva di alcune pagine, decisive per provare se in effetti mancassero le indicazioni da lui lamentate. Essendo quindi impossibile verificare se mancavano gli estremi dei dati dell'immobile, come eccepito dal ricorrente, è gioco forza rigettare l'opposizione, anche perché fondata su quell'unica eccezione. La mancata costituzione della controparte esime dalla liquidazione delle spese a suo favore.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Rigetta il ricorso. Nulla per le spese REGGIO CALABRIA, 30-1-2026
IL GIUDICE
RE OR
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
OR RE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1886/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palizzi
elettivamente domiciliato presso Comune Di Palizzi Comune 89038 Palizzi RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 611 DEL 29.10.2024 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 442/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso e vittoria delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17-2-2025 e depositato il 19-3-2025 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti del Comune di Palizzi, avverso l'avviso di accertamento-in epigrafe meglio individuato e notificatogli il 20-12-2024- della somma di € 297,00 per mancato pagamento della TARI per l'anno 2019.
Ha sostenuto l'omissione nell'atto impugnato dei dati relativi all'immobile tassato (suoi dati identificativi, superficie, ecc.) mancando così la possibilità di controllare la correttezza dell'imposta e il suo calcolo.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio.
Il Comune, pur regolarmente evocato in giudizio, ha preferito non parteciparvi.
Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito della trattazione nella pubblica udienza del 30-1-2026, alla quale nessuna delle parti costituite era presente, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è priva di pregio giuridico. Ed invero il ricorrente ha versato in atti copia incompleta dell'atto impugnato perché priva di alcune pagine, decisive per provare se in effetti mancassero le indicazioni da lui lamentate. Essendo quindi impossibile verificare se mancavano gli estremi dei dati dell'immobile, come eccepito dal ricorrente, è gioco forza rigettare l'opposizione, anche perché fondata su quell'unica eccezione. La mancata costituzione della controparte esime dalla liquidazione delle spese a suo favore.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Rigetta il ricorso. Nulla per le spese REGGIO CALABRIA, 30-1-2026
IL GIUDICE
RE OR