Art. 55. ((I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo.))
Articolo 54Articolo 56
Articolo 55 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
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29 dicembre 1978
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2 marzo 1986
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