Articolo 55 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
Articolo 54Articolo 56
Versione
29 dicembre 1978
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Versione
2 marzo 1986
Art. 55. ((I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo.))
Entrata in vigore il 2 marzo 1986