Art. 1. Articolo unico
I contributi previsti dall' articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , modificato dall'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 719 , nonche' la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11, sono ammessi anche quando gli impianti per la distribuzione di energia elettrica rimangano in esclusiva proprieta' dell'E.N.E.L.
I contributi previsti dall' articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , modificato dall'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 719 , nonche' la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11, sono ammessi anche quando gli impianti per la distribuzione di energia elettrica rimangano in esclusiva proprieta' dell'E.N.E.L.