Articolo 1 della Legge 12 dicembre 1973, n. 822
Versione
12 gennaio 1974
Art. 1. Articolo unico

I contributi previsti dall' articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , modificato dall'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 719 , nonche' la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11, sono ammessi anche quando gli impianti per la distribuzione di energia elettrica rimangano in esclusiva proprieta' dell'E.N.E.L.

Entrata in vigore il 12 gennaio 1974