Sentenza 11 giugno 2009
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02569/2026REG.PROV.COLL.
N. 07264/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7264 del 2025, proposto da
IL HI, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Liberatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato n. 4516 del 2015 pubblicata il 28/09/2015 che ha parzialmente accolto il ricorso proposto contro la decisione del Tar Molise n.392/2009;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il Cons. IN ER e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del presente giudizio è l’ottemperanza alla decisione di questa Sezione n. 4516/2015 che, in parziale riforma della sentenza del Tar Molise n.392/2009, ha riconosciuto in capo all’appellante il “.. diritto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sullo stipendio per i periodi di malattia dovuti all’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici relativamente ai periodi di assenza per causa di servizio ed in particolare alle somme corrispondenti agli scatti di anzianità maturati per il periodo 20.10.1998 al 19.12.1998, di cui al Decreto in data 28.1.1999, oltre svalutazione monetaria e interessi legali dalle date di maturazione dei crediti fino all’effettivo soddisfo ”.
In data 10 marzo 2026 si è costituito in giudizio il Ministero intimato con atto meramente formale, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026, il gravame è stato riservato per la decisione.
2.-Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento, avendo l’Amministrazione intimata già dato integrale esecuzione alla sentenza n.4516/2015 con decreto ministeriale n.1416 del 26 maggio 2016, agli atti di causa.
2.1.-Come anticipato sub 1, la decisione in questione, in parziale riforma della sentenza di prime cure,
ha statuito che: “ il ricorrente ha diritto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sullo stipendio per i periodi di malattia dovuti all’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici relativamente ai periodi di assenza per causa di servizio ed in particolare alle somme corrispondenti agli scatti di anzianità maturati per il periodo 20.10.1998 al 9.12.1998, di cui al decreto in data 28.1.1999, oltre svalutazione monetaria e interessi legali dalle date di maturazione dei crediti fino all’effettivo soddisfo ” (cfr. pag.7). In buona sostanza, ha accertato il diritto dell’odierno ricorrente ai benefici connessi all’infermità derivante da causa di servizio sin dal momento della presentazione della domanda (27 maggio 1998), in applicazione dell’art. 68, comma 7, T.U. n. 3/1957.
A tali statuizioni l’Amministrazione intimata si è adeguata con decreto ministeriale n.1416/2016, riconoscendo -stando a quanto riportato dallo stesso appellante nell’atto introduttivo del giudizio- per l’intero periodo di malattia “.. l’intera retribuzione fissa mensile nonché gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente” unitamente all’“.. anzianità giuridica ai fini contributivi con eventuale adeguamento del trattamento di fine rapporto e pensionistico” ; oltre “.. interessi e/o rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino all’effettivo soddisfo” (cfr. atto di appello, pag. 5).
2.2.-Con il presente gravame, il ricorrente sostiene di aver diritto, in virtù della richiamata sentenza, ad una ricostruzione della carriera che tenga altresì conto della mancata progressione verticale, ricondotta -in tesi- all’illegittima perdita di anzianità di servizio collegata al periodo di assenza dal servizio stesso per malattia, originariamente non computato; progressione che l’Amministrazione non ha inteso riconoscere, come in particolare chiarito nella nota n. 28081/2017 (di cui il ricorrente chiede, infatti, l’annullamento unitamente alla n.28095/2017), nella quale il -lamentato- vulnus viene qualificato come mera perdita di chance.
2.3.- La ricostruzione del ricorrente non può, in effetti, essere condivisa.
La progressione verticale nella pubblica Amministrazione è ordinariamente sganciata da meccanismi automatici collegati alla mera maturazione dell’anzianità, implicando -di regola- il superamento di specifici scrutini, con conseguente valutazione di merito; né è dato trarre argomenti in senso contrario, con specifico riferimento alla fattispecie che ci occupa, dalle graduatorie di concorso depositate in giudizio, dalle quali non si ricavano elementi utili neanche a comprendere quali criteri siano stati utilizzati per la selezione sottostante.
Del resto, lo stesso ricorrente sembra ammettere che l’anzianità di servizio rappresenti al più un criterio concorrente per l’avanzamento di carriera laddove nell’atto di appello afferma quanto segue: “ Tutte le progressioni sia economiche o di qualifica che hanno interessato il ricorrente e i suoi colleghi, a livello nazionale, sono di merito assoluto, l’anzianità di servizio e la posizione in ruolo svolgono un ruolo fondamentale, considerando che un solo giorno di immissione in ruolo determina una migliore posizione nella graduatoria nazionale” (cfr. pagg.7 e 8) .
Correttamente, pertanto, l’Amministrazione ha ritenuto che possa al più configurarsi in capo al ricorrente stesso una perdita di chance rispetto all’avanzamento verticale, causata dal mancato tempestivo riconoscimento dell’anzianità effettiva; perdita di chance che però si colloca al di fuori del perimetro conformativo definito dal giudicato oggetto del presente giudizio. Questo risulta circoscritto -lo si ribadisce ancora una volta- al riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute in relazione ad una parte del periodo di assenza per malattia e alla conseguente “ ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici ”, espressione da riferirsi all’anzianità giuridica utile ai fini contributivi, con possibili effetti sul trattamento di fine rapporto e sul trattamento pensionistico. Esattamente quanto riconosciuto con il decreto ministeriale n. 1416 del 26.5.2016 agli atti.
Pertanto, la pretesa dell’appellante ad una diversa ricostruzione della carriera, inclusiva dei mancati avanzamenti, con correlativo riconoscimento di ulteriori effetti economici, non può trovare ingresso nel presente giudizio di ottemperanza.
3.- In conclusione, il gravame va respinto. In considerazione tuttavia della natura della pretesa azionata in giudizio e dell’esigua attività difensiva svolta dall’Amministrazione intimata, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge il gravame. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente FF
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
IN ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN ER | NI SC |
IL SEGRETARIO