Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1141
CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità degli atti per decadenza e prescrizione

    I motivi di gravame attinenti il vizio di notificazione delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni sono inammissibili, in quanto l'appellante ha ammesso di aver prestato acquiescenza alle cartelle, lamentando solo la tardività dell'intimazione ad adempiere. Le intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione sono state notificate correttamente.

  • Inammissibile
    Mancanza di atti presupposti

    La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di gravame attinenti il vizio di notificazione delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni, in quanto l'appellante ha ammesso di aver prestato acquiescenza alle cartelle, lamentando solo la tardività dell'intimazione ad adempiere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1141
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1141
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo