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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1141/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, LA
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2430/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5635/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249006034402000 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080044924064000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150033673260001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150000753785001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7437/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte Tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso di M. Ric_1 avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, relativa a omesso pagamento di tributi anno 2002 e anno 2003 ; la cartella di pagamento notificata il 13.1.2009 per omesso pagamento IRPEF anno 1998; cartella di pagamento notificata il 23.5.2015 per omesso pagamento del diritto camerale anno 2011; cartella di pagamento per omesso pagamento del diritto camerale anno 2012.
Tanto in ragione della avvenuta notifica degli atti interruttivi e presupposti, non impugnati (atto di intimazione di pagamento n. 02820149007666936000notificata con racc. a/r dell'8.7.2014 ; l'intimazione di pagamento n. 02820199000658380000, notificata il 19.6.2019; l'intimazione di pagamento n. 02820219001053390000, notificata il 13.112021.
Il contribuente ha proposto appello, lamentando la mancata pronuncia di nullità degli atti impugnati per decadenza e prescrizione e per difetto degli atti presupposti, con violazione dell'art. 26 d.p.r. 602\73 e dell'art. 60 d.p.r. 600\73- motivazione apparente.
L'ader si è costituita e ha chiesto il rigetto del gravame.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – invero proposto in termini estremamente generici, e senza un reale riscontro con la pur chiara e completa sentenza di prime cure- è in parte inammissibile, in parte infondato.
Sono inammissibili (come eccepito dall'Ader; ma si tratta di profilo rilevabile d'ufficio) i motivi di gravame attinenti il vizio di notificazione delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni;
va anzi rimarcato che nell'atto introduttivo di primo grado l'odierno appellante ha addirittura ammesso di aver prestato acquiescenza alle cartelle, lamentando solo la tardività della intimazione ad adempiere.
Quanto alle intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione (del resto solo genericamente eccepita) queste sono state notificate tutte con raccomandata a\r, ricevuta da familiari conviventi (v. cartoline in atti)
, come correttamente e analiticamente dedotto dall'appellato.
Per il resto, l'appellante non muove censure specifiche alla intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 510,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, LA
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2430/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5635/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249006034402000 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080044924064000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150033673260001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150000753785001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7437/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte Tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso di M. Ric_1 avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, relativa a omesso pagamento di tributi anno 2002 e anno 2003 ; la cartella di pagamento notificata il 13.1.2009 per omesso pagamento IRPEF anno 1998; cartella di pagamento notificata il 23.5.2015 per omesso pagamento del diritto camerale anno 2011; cartella di pagamento per omesso pagamento del diritto camerale anno 2012.
Tanto in ragione della avvenuta notifica degli atti interruttivi e presupposti, non impugnati (atto di intimazione di pagamento n. 02820149007666936000notificata con racc. a/r dell'8.7.2014 ; l'intimazione di pagamento n. 02820199000658380000, notificata il 19.6.2019; l'intimazione di pagamento n. 02820219001053390000, notificata il 13.112021.
Il contribuente ha proposto appello, lamentando la mancata pronuncia di nullità degli atti impugnati per decadenza e prescrizione e per difetto degli atti presupposti, con violazione dell'art. 26 d.p.r. 602\73 e dell'art. 60 d.p.r. 600\73- motivazione apparente.
L'ader si è costituita e ha chiesto il rigetto del gravame.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – invero proposto in termini estremamente generici, e senza un reale riscontro con la pur chiara e completa sentenza di prime cure- è in parte inammissibile, in parte infondato.
Sono inammissibili (come eccepito dall'Ader; ma si tratta di profilo rilevabile d'ufficio) i motivi di gravame attinenti il vizio di notificazione delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni;
va anzi rimarcato che nell'atto introduttivo di primo grado l'odierno appellante ha addirittura ammesso di aver prestato acquiescenza alle cartelle, lamentando solo la tardività della intimazione ad adempiere.
Quanto alle intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione (del resto solo genericamente eccepita) queste sono state notificate tutte con raccomandata a\r, ricevuta da familiari conviventi (v. cartoline in atti)
, come correttamente e analiticamente dedotto dall'appellato.
Per il resto, l'appellante non muove censure specifiche alla intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 510,00 oltre accessori se dovuti