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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 5047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5047 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2961/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promosso da
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.05.1947, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Giusi Mangiagli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania al Corso Italia 298, giusta procura allegata in atti;
opponente contro con sede Controparte_1 legale a Roma, Viale America n. 351, codice fiscale - partita iva di Gruppo P.IVA_1
, nella qualità di mandataria e gestore, in RTI, del Fondo Pubblico di Garanzia in P.IVA_2 favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Napolitano ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Roma, Viale Cortina d'Ampezzo n. 201, Roma, giusta procura in atti;
opposta
e con sede legale in Roma, via Controparte_2
GI AR n. 14 – 00142, codice fiscale e partita iva , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GI Spampinato e
RI AZ LA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania in via
MA ST n. 87, giusta procura in atti;
opposta
1 ********
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.2.2023, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 293 2021
0011981850001, con cui l' ( gli ha intimato il Controparte_3 CP_2 pagamento della somma di euro 95.190,68, quale garante, unitamente a Persona_1
e , della società Persona_2 Persona_3 Parte_2
L'opponente, premettendo che la era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Parte_2
Catania con sentenza n. 152/2019 e che si era resa inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento delle rate del finanziamento chirografario del 19.04.2018 erogato da Controparte_4
a seguito del quale la banca aveva escusso la garanzia ex legge 662/1996 prestata dalla
[...]
ha dedotto che si era Controparte_1 Controparte_1 surrogata ad per il recupero delle somme a questa versate ed aveva agito in via Controparte_4 coattiva, previa iscrizione a ruolo delle somme, mediante notifica della cartella esattoriale.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'inesistenza del titolo Parte_1 esecutivo e del diritto di a procedere coattivamente nei suoi confronti, chiedendo, in via CP_2 preliminare, la sospensione dell'esecutorietà della cartella esattoriale e, nel merito,
l'annullamento della stessa con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 18.7.2023 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto,
[...] oltre al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa del 22.6.2023, si è costituita in giudizio Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'opposizione,
[...] di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 13.9.2023 è stata rigettata la domanda di sospensione dell'esecutorietà dell'opposta cartella esattoriale e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Indi, in assenza di attività istruttoria, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 7.4.2025 e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va disattesa l'istanza di sospensione del giudizio formulata dall'opponente con la memoria di replica. 2 Ed invero, la circostanza nell'analogo giudizio n. 6240/2025 r.g. promosso da altri fideiussori sia stata promossa la procedura di mediazione nell'ambito della quale sia stata formulata una proposta conciliativa non costituisce una valida ragione per la sospensione del giudizio, difettando i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. Peraltro, non vi è prova che la proposta conciliativa formulata dal mediatore sia stata accettata da e dalla CP_2 [...]
sicché la richiesta di parte opponente non può trovare CP_1 CP_5 accoglimento.
3. Ciò detto, venendo al merito giova premettere che, con contratto del 19.4.2018, CP_4 ha concesso alla un finanziamento “CreditPiù” pari alla somma di euro
[...] Parte_2
200.000,00 (doc. 3 comparsa ), la cui restituzione è stata garantita tramite la CP_1 fideiussione omnibus sottoscritta da parte di , unitamente a Persona_4 Per_1
e (doc. 2 atto di citazione).
[...] Persona_2 Persona_3
Il credito concesso alla società è stato, inoltre, garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito ex art. 2, comma 100, lettera “a”, della legge 662/96, presso
[...]
che ha concesso una garanzia sul finanziamento Controparte_6 erogato dalla limitatamente all'ottanta percento dell'importo finanziato. CP_1
A causa dell'intervenuto inadempimento contrattuale della parte mutuataria, relativamente al suddetto finanziamento, la mutuante ha provveduto ad escutere la garanzia del Controparte_4
Fondo ex L. n. 662/96, inviando le comunicazioni di surroga e contestuale invito di pagamento.
Escussa la garanzia, ha erogato alla banca finanziatrice l'importo Controparte_1 stabilito acquisendo per conto del Fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ.
e dell'art. 2, comma 4°, del D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. , avvalendosi delle facoltà consentitegli dalle citate disposizioni, in CP_6 data 27.11.2019, ha quindi deliberato la liquidazione della perdita pari all'importo di euro
92.412,43, incaricando l' ad agire coattivamente nei confronti Controparte_3 dei fideiussori al fine di recuperare il credito in questione.
4. Tanto premesso, con l'unico motivo di opposizione ha contestato il Parte_1
Contro diritto di e di ad agire in via esecutiva nei suoi confronti per mancanza del titolo CP_2
Contro esecutivo ex art. 474 c.p.c., eccependo che la garanzia prestata da avrebbe soltanto natura
3 privatistica in quanto derivante dal mutuo e, di conseguenza, il ruolo non assumerebbe natura di titolo esecutivo.
Il motivo di opposizione non è fondato.
In ordine alla legittimità della procedura di esecuzione esattoriale ex art. 17 d. lgs. 46/1999, a fronte di alcune oscillazioni nella giurisprudenza di merito (citata da parte opponente), è intervenuta la Corte di legittimità, affermando che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione Controparte_1 del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3,
16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508). Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n.
123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (tra le tante, si veda Cass. nn. 9657/2024, 27360/2024).
In applicazione di tale principio, è ormai definitivamente superata la tesi sostenuta da parte opponente secondo cui mancherebbe un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. idoneo a legittimare la pretesa coattiva nei confronti del debitore e del garante.
L'opposizione va, pertanto rigettata e va dichiarato il diritto di ed Controparte_1 ad agire in via esecutiva nei confronti di in forza della cartella CP_2 Parte_1 esattoriale n. 293 2021 0011981850001.
Rimangono assorbite le ulteriori questioni.
5. In considerazione della sussistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito al momento dell'introduzione del giudizio e dell'intervento delle pronunce di legittimità a partire dal 2023, le spese processuali vanno compensate in ragione di metà.
La restante metà va posta a carico di parte soccombente e si liquida, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 3.525,75 in favore di ciascuna delle parti opposte, somma calcolata riducendo dell'ulteriore cinquanta percento i valori medi delle fasi processuali (euro
7.051,50:2=3.525,75), tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
4 Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2961/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. 293 Parte_1
2021 0011981850001;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
e di , che liquida Controparte_7 Controparte_3 in euro 3.525,75 ciascuno, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 16 ottobre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2961/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promosso da
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.05.1947, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Giusi Mangiagli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania al Corso Italia 298, giusta procura allegata in atti;
opponente contro con sede Controparte_1 legale a Roma, Viale America n. 351, codice fiscale - partita iva di Gruppo P.IVA_1
, nella qualità di mandataria e gestore, in RTI, del Fondo Pubblico di Garanzia in P.IVA_2 favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Napolitano ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Roma, Viale Cortina d'Ampezzo n. 201, Roma, giusta procura in atti;
opposta
e con sede legale in Roma, via Controparte_2
GI AR n. 14 – 00142, codice fiscale e partita iva , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GI Spampinato e
RI AZ LA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania in via
MA ST n. 87, giusta procura in atti;
opposta
1 ********
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.2.2023, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 293 2021
0011981850001, con cui l' ( gli ha intimato il Controparte_3 CP_2 pagamento della somma di euro 95.190,68, quale garante, unitamente a Persona_1
e , della società Persona_2 Persona_3 Parte_2
L'opponente, premettendo che la era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Parte_2
Catania con sentenza n. 152/2019 e che si era resa inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento delle rate del finanziamento chirografario del 19.04.2018 erogato da Controparte_4
a seguito del quale la banca aveva escusso la garanzia ex legge 662/1996 prestata dalla
[...]
ha dedotto che si era Controparte_1 Controparte_1 surrogata ad per il recupero delle somme a questa versate ed aveva agito in via Controparte_4 coattiva, previa iscrizione a ruolo delle somme, mediante notifica della cartella esattoriale.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'inesistenza del titolo Parte_1 esecutivo e del diritto di a procedere coattivamente nei suoi confronti, chiedendo, in via CP_2 preliminare, la sospensione dell'esecutorietà della cartella esattoriale e, nel merito,
l'annullamento della stessa con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 18.7.2023 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto,
[...] oltre al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa del 22.6.2023, si è costituita in giudizio Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'opposizione,
[...] di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 13.9.2023 è stata rigettata la domanda di sospensione dell'esecutorietà dell'opposta cartella esattoriale e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Indi, in assenza di attività istruttoria, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 7.4.2025 e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va disattesa l'istanza di sospensione del giudizio formulata dall'opponente con la memoria di replica. 2 Ed invero, la circostanza nell'analogo giudizio n. 6240/2025 r.g. promosso da altri fideiussori sia stata promossa la procedura di mediazione nell'ambito della quale sia stata formulata una proposta conciliativa non costituisce una valida ragione per la sospensione del giudizio, difettando i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. Peraltro, non vi è prova che la proposta conciliativa formulata dal mediatore sia stata accettata da e dalla CP_2 [...]
sicché la richiesta di parte opponente non può trovare CP_1 CP_5 accoglimento.
3. Ciò detto, venendo al merito giova premettere che, con contratto del 19.4.2018, CP_4 ha concesso alla un finanziamento “CreditPiù” pari alla somma di euro
[...] Parte_2
200.000,00 (doc. 3 comparsa ), la cui restituzione è stata garantita tramite la CP_1 fideiussione omnibus sottoscritta da parte di , unitamente a Persona_4 Per_1
e (doc. 2 atto di citazione).
[...] Persona_2 Persona_3
Il credito concesso alla società è stato, inoltre, garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito ex art. 2, comma 100, lettera “a”, della legge 662/96, presso
[...]
che ha concesso una garanzia sul finanziamento Controparte_6 erogato dalla limitatamente all'ottanta percento dell'importo finanziato. CP_1
A causa dell'intervenuto inadempimento contrattuale della parte mutuataria, relativamente al suddetto finanziamento, la mutuante ha provveduto ad escutere la garanzia del Controparte_4
Fondo ex L. n. 662/96, inviando le comunicazioni di surroga e contestuale invito di pagamento.
Escussa la garanzia, ha erogato alla banca finanziatrice l'importo Controparte_1 stabilito acquisendo per conto del Fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ.
e dell'art. 2, comma 4°, del D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. , avvalendosi delle facoltà consentitegli dalle citate disposizioni, in CP_6 data 27.11.2019, ha quindi deliberato la liquidazione della perdita pari all'importo di euro
92.412,43, incaricando l' ad agire coattivamente nei confronti Controparte_3 dei fideiussori al fine di recuperare il credito in questione.
4. Tanto premesso, con l'unico motivo di opposizione ha contestato il Parte_1
Contro diritto di e di ad agire in via esecutiva nei suoi confronti per mancanza del titolo CP_2
Contro esecutivo ex art. 474 c.p.c., eccependo che la garanzia prestata da avrebbe soltanto natura
3 privatistica in quanto derivante dal mutuo e, di conseguenza, il ruolo non assumerebbe natura di titolo esecutivo.
Il motivo di opposizione non è fondato.
In ordine alla legittimità della procedura di esecuzione esattoriale ex art. 17 d. lgs. 46/1999, a fronte di alcune oscillazioni nella giurisprudenza di merito (citata da parte opponente), è intervenuta la Corte di legittimità, affermando che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione Controparte_1 del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3,
16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508). Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n.
123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (tra le tante, si veda Cass. nn. 9657/2024, 27360/2024).
In applicazione di tale principio, è ormai definitivamente superata la tesi sostenuta da parte opponente secondo cui mancherebbe un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. idoneo a legittimare la pretesa coattiva nei confronti del debitore e del garante.
L'opposizione va, pertanto rigettata e va dichiarato il diritto di ed Controparte_1 ad agire in via esecutiva nei confronti di in forza della cartella CP_2 Parte_1 esattoriale n. 293 2021 0011981850001.
Rimangono assorbite le ulteriori questioni.
5. In considerazione della sussistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito al momento dell'introduzione del giudizio e dell'intervento delle pronunce di legittimità a partire dal 2023, le spese processuali vanno compensate in ragione di metà.
La restante metà va posta a carico di parte soccombente e si liquida, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 3.525,75 in favore di ciascuna delle parti opposte, somma calcolata riducendo dell'ulteriore cinquanta percento i valori medi delle fasi processuali (euro
7.051,50:2=3.525,75), tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
4 Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2961/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. 293 Parte_1
2021 0011981850001;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
e di , che liquida Controparte_7 Controparte_3 in euro 3.525,75 ciascuno, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 16 ottobre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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