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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/09/2024, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IZ ES ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2553/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERROSI GUIDO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Dante di Nanni 16 10138 10138 Torino Italia presso il difensore avv.
TERROSI GUIDO
ATTORE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUGGIOLI LAURA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in V. G. AMENDOLA N. 8 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.
PUGGIOLI LAURA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ritualmente depositato, affermava di CP_1 avere lavorato alle dipendenze della dal 13-01-2020 al 31-07-2023, come Parte_1 operaia al 5° Livello C.C.N.L. Merci Logistica, nell'ambito di un subappalto per la movimentazione del magazzino, conferito da Elab Strategy Societa Consortile arl, a sua volta subappaltatrice di , quest'ultima appaltatrice di Controparte_2 CP_3
pagina 1 di 4 Affermava poi che alla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente era rimasto creditore dell'importo di Euro 5.589,55 Lordi per TFR, come da documentazione depositata.
Chiedeva che il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro condannasse la a corrisponderle la somma indicata, con interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla mora al saldo e con vittoria di spese di giudizio. Con provvedimento N°820/2024 del 18-03-2024, Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro pronunciava il richiesto decreto ingiuntivo. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 03-06-2024, opponeva il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna Parte_1
N°820/2024 del 18-03-2024, ritualmente notificato, e ne chiedeva la revoca, per i motivi indicati nel ricorso in opposizione. Deduceva in particolare, quali motivi di opposizione, che del credito ingiunto sarebbero stati solidalmente responsabili altri soggetti, ossia OX NE ed Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5
e che rispetto ad uno di questi,
[...] Controparte_5 parte opponente sarebbe stata creditrice di somme ingenti, con la conseguenza che tali soggetti avrebbero dovuto essere chiamati nel giudizio instaurato, per manlevare l'opponente da qualunque responsabilità. Si costituiva in giudizio contestando le domande di parte opponente, per CP_1 le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Ne chiedeva pertanto la reiezione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. In particolare eccepiva l'inammissibilità del ricorso in opposizione, posto che la società ricorrente non aveva contestato l'esistenza del credito del lavoratore nei suoi confronti, né aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, né aveva allegato ragioni di regresso nei confronti delle società di cui aveva chiesto la chiamata in giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 23-08-2024 e 04-09-2024. Parte opponente non compariva alle udienze. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'istanza di parte opponente di chiamata in giudizio delle società
[...] ed Controparte_6 Controparte_2 Controparte_5
osserva innanzitutto il Tribunale che nel rito del lavoro non vi è un
[...] automatico obbligo del Giudice di autorizzare la chiamata del terzo del convenuto in senso sostanziale, residuando, anche alla luce delle esigenze di speditezza proprie del rito, il potere di vagliare la reale sussistenza di una comunanza di causa. Sul punto Cass. N°2522/2016 “In tema di controversie di lavoro, la disposizione del comma 9 dell'art. 420 c.p.c. non implica un automatico obbligo di adozione dei
pagina 2 di 4 provvedimenti conseguenti all'istanza di chiamata in causa, in quanto il giudice conserva, secondo i principi generali, il potere di valutare la comunanza della causa e le ragioni d'intervento del terzo, sicché è configurabile un vizio del processo, tale da comportare il rinvio della causa al giudice di primo grado a norma dell'art. 383 c.p.c., solo in caso di omesso esame dell'istanza stessa ovvero di omesso rilievo del difetto del contraddittorio in costanza di litisconsorzio necessario”. Nello specifico, è necessario valutare, sempre con esclusivo riguardo alla prospettazione effettuata dalla parte, la concreta opportunità dell'estensione del contraddittorio. Nel caso in esame, con riferimento alle chiamate fondate dall'opponente sulla responsabilità solidale dei committenti ai sensi degli art. 1676 c.c. e 26 comma 4° del D.Lgs. N°81/2008, osserva il Tribunale che la domanda dell'opponente si presenta del tutto irrilevante dal punto di vista giuridico, in quanto le norme richiamate individuano una solidarietà a favore del lavoratore creditore degli emolumenti, ma non certo del datore di lavoro. In altri termini si tratta di una garanzia che l'ordinamento concede al lavoratore per evitare il pericolo di vedersi privato della retribuzione in un contesto particolare come quello degli appalti o subappalti, ma non integra alcuna garanzia propria a favore del datore di lavoro inadempiente ai suoi obblighi contrattuali. Ne consegue che non vi sono ragioni per autorizzare la chiamata relativa, soluzione negativa che sarebbe confermata anche se avallata dalla parte opposta in comparsa di costituzione, considerando che quest'ultima avrebbe potuto agire direttamente in via monitoria anche nei confronti di coloro che riteneva responsabili solidali. Per quanto concerne poi la chiamata della società consortile , la stessa è CP_5 prospettata dall'opponente, sulla asserita presenza di un credito dell'opponente stesso nei confronti di tale società, credito che rappresenterebbe, nella ricostruzione della parte opponente, una garanzia impropria, in quanto l'adempimento dello stesso potrebbe fornire la provvista per pagare le somme richieste dai lavoratori. Si tratta quindi di un credito che trae origine da una diversa vicenda. La relativa controversia non sarebbe neppure di competenza del Giudice del Lavoro, trattandosi di rapporti commerciali tra imprese, con la conseguenza che la chiamata in giudizio non può essere autorizzata. Infatti, la chiamata in causa ai sensi dell' art. 106 c.p.c. , consentita, ai sensi dell'art. 420, comma 9 c.p.c. , anche nelle controversie di lavoro, concerne sia l'ipotesi di garanzia propria che l'ipotesi di garanzia impropria, tuttavia nell'ipotesi di garanzia impropria, non essendo derogabili i criteri normali di competenza per valore e per territorio, il simultaneus processus dinanzi al Giudice del lavoro è attuabile solo ove il Giudice competente a conoscere della causa principale sia competente a conoscere anche dell'altra. Nel merito del credito richiesto in via monitoria, parte opponente non avanza poi alcun tipo di eccezione, confermando, dunque, la debenza delle somme richieste, peraltro dimostrate documentalmente.
pagina 3 di 4 Pertanto l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere interamente confermato. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali ed Euro 118,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo N°820/2024, emesso CP_7 tra le parti dal Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, in data 18-03-2024, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di , Parte_1 CP_1 liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali ed Euro 118,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
BOLOGNA 04-09-2024
IL GIUDICE
Dott. IZ ES
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IZ ES ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2553/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERROSI GUIDO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Dante di Nanni 16 10138 10138 Torino Italia presso il difensore avv.
TERROSI GUIDO
ATTORE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUGGIOLI LAURA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in V. G. AMENDOLA N. 8 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.
PUGGIOLI LAURA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ritualmente depositato, affermava di CP_1 avere lavorato alle dipendenze della dal 13-01-2020 al 31-07-2023, come Parte_1 operaia al 5° Livello C.C.N.L. Merci Logistica, nell'ambito di un subappalto per la movimentazione del magazzino, conferito da Elab Strategy Societa Consortile arl, a sua volta subappaltatrice di , quest'ultima appaltatrice di Controparte_2 CP_3
pagina 1 di 4 Affermava poi che alla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente era rimasto creditore dell'importo di Euro 5.589,55 Lordi per TFR, come da documentazione depositata.
Chiedeva che il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro condannasse la a corrisponderle la somma indicata, con interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla mora al saldo e con vittoria di spese di giudizio. Con provvedimento N°820/2024 del 18-03-2024, Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro pronunciava il richiesto decreto ingiuntivo. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 03-06-2024, opponeva il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna Parte_1
N°820/2024 del 18-03-2024, ritualmente notificato, e ne chiedeva la revoca, per i motivi indicati nel ricorso in opposizione. Deduceva in particolare, quali motivi di opposizione, che del credito ingiunto sarebbero stati solidalmente responsabili altri soggetti, ossia OX NE ed Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5
e che rispetto ad uno di questi,
[...] Controparte_5 parte opponente sarebbe stata creditrice di somme ingenti, con la conseguenza che tali soggetti avrebbero dovuto essere chiamati nel giudizio instaurato, per manlevare l'opponente da qualunque responsabilità. Si costituiva in giudizio contestando le domande di parte opponente, per CP_1 le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Ne chiedeva pertanto la reiezione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. In particolare eccepiva l'inammissibilità del ricorso in opposizione, posto che la società ricorrente non aveva contestato l'esistenza del credito del lavoratore nei suoi confronti, né aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, né aveva allegato ragioni di regresso nei confronti delle società di cui aveva chiesto la chiamata in giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 23-08-2024 e 04-09-2024. Parte opponente non compariva alle udienze. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'istanza di parte opponente di chiamata in giudizio delle società
[...] ed Controparte_6 Controparte_2 Controparte_5
osserva innanzitutto il Tribunale che nel rito del lavoro non vi è un
[...] automatico obbligo del Giudice di autorizzare la chiamata del terzo del convenuto in senso sostanziale, residuando, anche alla luce delle esigenze di speditezza proprie del rito, il potere di vagliare la reale sussistenza di una comunanza di causa. Sul punto Cass. N°2522/2016 “In tema di controversie di lavoro, la disposizione del comma 9 dell'art. 420 c.p.c. non implica un automatico obbligo di adozione dei
pagina 2 di 4 provvedimenti conseguenti all'istanza di chiamata in causa, in quanto il giudice conserva, secondo i principi generali, il potere di valutare la comunanza della causa e le ragioni d'intervento del terzo, sicché è configurabile un vizio del processo, tale da comportare il rinvio della causa al giudice di primo grado a norma dell'art. 383 c.p.c., solo in caso di omesso esame dell'istanza stessa ovvero di omesso rilievo del difetto del contraddittorio in costanza di litisconsorzio necessario”. Nello specifico, è necessario valutare, sempre con esclusivo riguardo alla prospettazione effettuata dalla parte, la concreta opportunità dell'estensione del contraddittorio. Nel caso in esame, con riferimento alle chiamate fondate dall'opponente sulla responsabilità solidale dei committenti ai sensi degli art. 1676 c.c. e 26 comma 4° del D.Lgs. N°81/2008, osserva il Tribunale che la domanda dell'opponente si presenta del tutto irrilevante dal punto di vista giuridico, in quanto le norme richiamate individuano una solidarietà a favore del lavoratore creditore degli emolumenti, ma non certo del datore di lavoro. In altri termini si tratta di una garanzia che l'ordinamento concede al lavoratore per evitare il pericolo di vedersi privato della retribuzione in un contesto particolare come quello degli appalti o subappalti, ma non integra alcuna garanzia propria a favore del datore di lavoro inadempiente ai suoi obblighi contrattuali. Ne consegue che non vi sono ragioni per autorizzare la chiamata relativa, soluzione negativa che sarebbe confermata anche se avallata dalla parte opposta in comparsa di costituzione, considerando che quest'ultima avrebbe potuto agire direttamente in via monitoria anche nei confronti di coloro che riteneva responsabili solidali. Per quanto concerne poi la chiamata della società consortile , la stessa è CP_5 prospettata dall'opponente, sulla asserita presenza di un credito dell'opponente stesso nei confronti di tale società, credito che rappresenterebbe, nella ricostruzione della parte opponente, una garanzia impropria, in quanto l'adempimento dello stesso potrebbe fornire la provvista per pagare le somme richieste dai lavoratori. Si tratta quindi di un credito che trae origine da una diversa vicenda. La relativa controversia non sarebbe neppure di competenza del Giudice del Lavoro, trattandosi di rapporti commerciali tra imprese, con la conseguenza che la chiamata in giudizio non può essere autorizzata. Infatti, la chiamata in causa ai sensi dell' art. 106 c.p.c. , consentita, ai sensi dell'art. 420, comma 9 c.p.c. , anche nelle controversie di lavoro, concerne sia l'ipotesi di garanzia propria che l'ipotesi di garanzia impropria, tuttavia nell'ipotesi di garanzia impropria, non essendo derogabili i criteri normali di competenza per valore e per territorio, il simultaneus processus dinanzi al Giudice del lavoro è attuabile solo ove il Giudice competente a conoscere della causa principale sia competente a conoscere anche dell'altra. Nel merito del credito richiesto in via monitoria, parte opponente non avanza poi alcun tipo di eccezione, confermando, dunque, la debenza delle somme richieste, peraltro dimostrate documentalmente.
pagina 3 di 4 Pertanto l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere interamente confermato. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali ed Euro 118,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo N°820/2024, emesso CP_7 tra le parti dal Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, in data 18-03-2024, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di , Parte_1 CP_1 liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali ed Euro 118,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
BOLOGNA 04-09-2024
IL GIUDICE
Dott. IZ ES
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