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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/11/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
CI IA Presidente relatore
TT DI OB GI
Maurizio DRIGANI GI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 831/2025 R.G.A.C. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e promossa con ricorso
DA
, nata il [...] in [...]_1
(Repubblica Dominicana) e residente alla Spezia
Cod. Fisc. C.F._1
Avv. GIUSTESCHI CONTI NICOLA -RICORRENTE-
CONTRO
, nato il [...] in [...]_1
De AC (Repubblica Dominicana) e residente in [...]
Cod. Fisc. C.F._2
Avv. BRUZZI ALIETI CESARE -CONVENUTO-
1 E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
30.5.2025 sul decreto di fissazione d'udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 20.11.2025:
“Contributo ordinario: 350 mensile da rivalutare ISTAT di anno in anno a carico del padre;
Regime straordinario: spese straordinarie a carico rispettivamente del pare nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%, come disciplinate e specificate nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale a far data dal dicembre 2018.
Figli collocati prevalentemente presso la madre;
residenza presso il padre, con domicilio presso la madre;
il genitore che ha con sé per un periodo prolungato
(superiore ai 2 giorni) i figli deve avere i documenti (carte di identità e codici fiscali) di entrambi, che in genere devono in ogni caso essere nella disponibilità della madre, in quanto collocataria prevalente.
Il padre prenderà a fine settimana alternati con sé i minori dal sabato pomeriggio dopo il lavoro (orientativamente intorno alle ore 13-13,30) alla domenica sera dopo cena;
dal momento che la signora non ha l'auto, dovranno essere prelevati Pt_1
e ricondotti dal padre, salvo diversi accordi.
Periodo feriale: i genitori hanno diritto a tenere con sé per 15 giorni consecutivi i figli durante il loro periodo feriale, da comunicarsi e concordare con almeno 30 giorni di preavviso.
Le festività: dovranno, salvo diversi accordi, essere alternate, di modo che i figli possano trascorrerle con entrambi i genitori, di anno in anno.”
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., ha chiesto la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle condizioni ivi contenute, sui figli minori e , nati rispettivamente in data 3.1.2014 e in Per_1 Per_2
data 31.10.2018 dalla relazione more uxorio intrattenuta con Controparte_1
ora conclusa, e riconosciuti da entrambi i genitori.
[...]
Si è costituito chiedendo di accogliersi le Controparte_1
conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 16.9.2025 si è presentata personalmente solo parte ricorrente, in quanto il convenuto si trovava a Santo Domingo con entrambi i figli, ma alla successiva udienza, presenti entrambe, le parti hanno chiesto rinvio per verificare ipotesi transattive.
Alla ripresa della successiva udienza in data 20.11.2025, brevemente sospesa dopo ampia discussione per dare modo di discutere sulle condizioni, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e i rispettivi procuratori, autorizzati dal
GI delegato, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe, sulle quali la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della prole minore d'età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Il sopravvenuto accordo tra i genitori (ed ancor più la tenera età dei minori), esonera dall'obbligo di procedere al loro ascolto ex art. 473-bis.4 c.p.c. e giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese rispettivamente sostenute nel presente giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa r.g. n.
831/2025, avente ad oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE, preso atto degli accordi intervenuti fra le parti, omologa le seguenti condizioni concordate:
“Contributo ordinario: 350 mensile da rivalutare ISTAT di anno in anno a carico del padre;
Regime straordinario: spese straordinarie a carico rispettivamente del pare nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%, come disciplinate e specificate nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale a far data dal dicembre 2018.
Figli collocati prevalentemente presso la madre;
residenza presso il padre, con domicilio presso la madre;
il genitore che ha con sé per un periodo prolungato
(superiore ai 2 giorni) i figli deve avere i documenti (carte di identità e codici fiscali) di entrambi, che in genere devono in ogni caso essere nella disponibilità della madre, in quanto collocataria prevalente.
Il padre prenderà a fine settimana alternati con sé i minori dal sabato pomeriggio dopo il lavoro (orientativamente intorno alle ore 13-13,30) alla domenica sera dopo cena;
dal momento che la signora non ha l'auto, dovranno essere prelevati Pt_1
e ricondotti dal padre, salvo diversi accordi.
Periodo feriale: i genitori hanno diritto a tenere con sé per 15 giorni consecutivi i figli durante il loro periodo feriale, da comunicarsi e concordare con almeno 30 giorni di preavviso.
Le festività: dovranno, salvo diversi accordi, essere alternate, di modo che i figli possano trascorrerle con entrambi i genitori, di anno in anno.”
Spese compensate tra le parti
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente estensore
CI IA
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