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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 412/2024 R.G.A avverso la sentenza del
Tribunale di Modena sezione lavoro n.511/2024 pubblicata in data 31/05/2024 promossa con ricorso depositato in data 8 luglio 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliato a Modena Largo Moro n.28 presso e nello studio dell'avv. Gianfranco Balugani che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20.02.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena in funzione di giudice del lavoro, rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1
1 e e separava la domanda svolta dallo CP_2 CP_2 Controparte_1
stesso nei confronti di Parte_2
In tale ricorso l'appellante chiedeva la condanna degli odierni appellati e di al pagamento di differenze retributive per superiore inquadramento, Parte_2
tredicesima, quattordicesima, festività e straordinario.
Si costituivano e chiedendo il rigetto del Controparte_1 Controparte_2
ricorso.
Il Tribunale di Modena sezione lavora decideva come sopra indicato.
2 Proponeva appello chiedendo in riforma della sentenza Parte_1 appellata l'accoglimento delle domande proposte dallo stesso.
Gli appellati non si costituivano.
La causa veniva decisa ex art. 436 cpc all'udienza del 20 febbraio 2025.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che parte appellante non è comparsa alla prima udienza del 20 febbraio 2025 e non risulta che abbia provveduto alla notifica del ricorso in appello non avendo depositato la prova della notifica.
Ne consegue, quindi, che l'appello deve essere dichiarato improcedibile ex art.348 cpc.
Nulla si deve disporre sulle spese del presente grado di giudizio stante la contumacia delle parti appellate.
Stante la situazione reddituale dell'appellante non trova applicazione il disposto dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 412/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello
2) Nulla sulle spese del giudizio di appello
Così deciso in Bologna, il 20 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 412/2024 R.G.A avverso la sentenza del
Tribunale di Modena sezione lavoro n.511/2024 pubblicata in data 31/05/2024 promossa con ricorso depositato in data 8 luglio 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliato a Modena Largo Moro n.28 presso e nello studio dell'avv. Gianfranco Balugani che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20.02.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena in funzione di giudice del lavoro, rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1
1 e e separava la domanda svolta dallo CP_2 CP_2 Controparte_1
stesso nei confronti di Parte_2
In tale ricorso l'appellante chiedeva la condanna degli odierni appellati e di al pagamento di differenze retributive per superiore inquadramento, Parte_2
tredicesima, quattordicesima, festività e straordinario.
Si costituivano e chiedendo il rigetto del Controparte_1 Controparte_2
ricorso.
Il Tribunale di Modena sezione lavora decideva come sopra indicato.
2 Proponeva appello chiedendo in riforma della sentenza Parte_1 appellata l'accoglimento delle domande proposte dallo stesso.
Gli appellati non si costituivano.
La causa veniva decisa ex art. 436 cpc all'udienza del 20 febbraio 2025.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che parte appellante non è comparsa alla prima udienza del 20 febbraio 2025 e non risulta che abbia provveduto alla notifica del ricorso in appello non avendo depositato la prova della notifica.
Ne consegue, quindi, che l'appello deve essere dichiarato improcedibile ex art.348 cpc.
Nulla si deve disporre sulle spese del presente grado di giudizio stante la contumacia delle parti appellate.
Stante la situazione reddituale dell'appellante non trova applicazione il disposto dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 412/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello
2) Nulla sulle spese del giudizio di appello
Così deciso in Bologna, il 20 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
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