Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 30/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 4148 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ast riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 4148/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ARMENI RITA
E
nato il [...] a [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DEMETRIO DOMENICA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. Affidamento condiviso dei figli, con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
3. La casa coniugale sita in Montiglio Monferrato, via Mazzini n.9, in comproprietà tra i coniugi viene assegnata alla signora unitamente a tutti gli arredi che la Pt_1 compongono. La signora si farà carico dell'integrale pagamento della rata del mutuo pari ad Pt_1 euro 375 mensili circa (doc. 4). Le spese straordinarie per l'immobile, da concordare di volta in volta, verranno suddivise al 50% tra i coniugi. Quando i figli minori avranno raggiunto l'indipendenza economica, potrà essere valutata la vendita dell'immobile ovvero l'intestazione dello stesso ai figli ON medesimi, in tal sede, il signor provvederà a restituire alla signora il 50% delle rate del Pt_1
mutuo dalla stessa versate nelle more.
4. I minori verranno affidati secondo il piano genitoriale in allegato, che si intende parte integrante del presente atto (doc. 5), condizioni che qui si indicano: - i figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Premesso che entrambi i genitori, nella frequentazione dei figli, si impegnano a rispettare i loro interessi scolastici, ricreativi, sportivi e personali, convengono che: - Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati con la madre, prelevandoli dalla casa familiare il venerdì sera prima di cena e riportandoli presso la medesima abitazione la domenica sera entro le ore 20.00; poiché il figlio frequenterà gli allenamenti di calcio nei Per_1
ON pomeriggi di martedì e giovedì ed il signor provvederà ad accompagnarlo all'allenamento, nei periodi durante i quali si terranno gli allenamenti predetti, il padre terrà con sé anche il figlio minore
ON
nel pomeriggio del giovedì; durante i restanti periodi, il signor terrà con sé i figli minori Per_2
il giorno mercoledì, dalle ore 18.30 fino alle ore 22.00. il padre potrà frequentare i figli anche in altre occasioni previo accordo con la madre e sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e personali. -
Vacanze estive: i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni ciascuno o in alternativa due settimane non consecutive da concordare tra le parti con idoneo preavviso (entro il giorno 30/04 di ogni anno); in difetto di accordo, si applicherà il principio dell'alternanza; il periodo di competenza del padre, potrà essere trascorso da questi in vacanza con i nonni paterni in Sardegna;
Vacanze natalizie: dal primo giorno di vacanza dei ragazzi fino al 30/12 compreso con un genitore e dalla mattina del 31/12 fino al 05/01 con l'altro genitore da alternare di anno in anno;
Epifania ad anni alterni con ciascun genitore. Vacanze pasquali: l'intero periodo ad anni alterni con ciascun genitore. I periodi sopra citati saranno concordati in ogni caso sulla base delle esigenze dei genitori e dei figli;
i genitori dovranno vigilare sull'assolvimento scolastico dei figli. - I genitori potranno, in caso di necessità, ricorrere all'aiuto dei nonni e delle zie dei minori. Per quanto attiene ai nonni
ON paterni, ciò potrà verificarsi quando gli stessi si troveranno in Piemonte. - Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori la somma mensile di euro 250.00 ciascuno per un totale di euro 500.00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondi indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Asti. L'assegno unico universale per i figli sarà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore e saranno anche al 50% le detrazioni fiscali
ON per i figli.
5. Il signor si impegna a lasciare la casa coniugale entro giorni 15 dalla firma del ricorso e porterà con sé i propri beni personali, in particolare, le armi regolarmente detenute entro ON giorni 30 dal suo trasferimento.
6. Il sig. sosterà le spese per l'alimentazione e le cure dei due cani (segugio istriano e pastore tedesco) allo stesso intestati, premurandosi di reperire per gli stessi un'idonea sistemazione entro breve prefiggendo termine, alla luce dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra 7. Spese compensate”; Pt_1
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato/a a CHIVASSO (TO) il 20/09/1978 e da , nato/a a Parte_1 CP_1
TORINO (TO) l'8/05/1979, celebrato in COCCONATO in data 28/06/2009, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2009,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.