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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 215/2025 R.G. promossa
DA
CF con sede legale in Pavia via Contardo Ferrini 81/A in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore nata a [...] il [...] CF Parte_2
rappresentata e difesa, come da mandato in atti , dall'avv. Anna Fassardi del foro C.F._1 di Pavia CF con studio in Pavia viale Libertà 25, presso il cui studio elegge C.F._2 domicilio.
- appellante-
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante Dott. Controparte_1 CP_2
( ), con sede in Borgaro Torinese (TO) Via Lanzo, n. 29, C.F. e P. I.V.A.: C.F._3 elettivamente domiciliata in Torino, Via Luigi Colli, n. 3, presso lo studio degli Avv.ti P.IVA_2
DR AN ( ) e MA RE C.F._4 C.F._5 pagina 1 di 6 , dai quali è Email_1 Email_2 rappresentata e difesa in forza di procura in atti
- appellata-
-
All'esito dell'udienza del 3.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
*** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1 di Pavia, la , esponendo che: Controparte_3
- attraverso una locazione finanziaria con era diventata titolare dell'auto RC CP_4
Classe C targata FZ526HH
- contestualmente alla locazione finanziaria, aveva stipulato con la Controparte_5
un programma assicurativo denominato, “Guida Sereno extra Leasing FI- Garanzia Danni” con
[...] opzione Formula Superior, che prevedeva il rimborso, in caso di furto totale, dell'intero valore a nuovo del veicolo locato, fino a 48 mesi dall'acquisto;
- in data 12 ottobre 2021 il signor utilizzatore del veicolo, in quanto socio e dipendente Persona_1 della aveva subito un furto, presso la propria abitazione, durante le ore notturne;
in Parte_1 specie, ignoti, dopo aver stordito il signor i suoi familiari, che dormivano, avevano rubato Pt_2 diversi oggetti indicati nella denuncia in atti, tra i quali, le chiavi della RC Classe C targata
FZ526SH, assicurata come sopra con la convenuta che si trovava parcheggiata in strada davanti CP_1 all'abitazione, portandola via;
venivano rubate anche le chiavi di un'altra autovettura, intestata alla moglie del signor e veniva quindi rubata anche l'autovettura custodita in garage: le chiavi della Pt_2
RC, oggetto di furto, si trovavano nel mobile in casa all'ingresso principale
- la RC oggetto di furto risultava assicurata con la convenuta Controparte_5 per un valore garantito, a nuovo, per 48 mesi, pari ad euro 23.920,70, con l'aggiunta di costi assicurativi per l'intera durata del finanziamento pari ad euro 6.200,49;
- il 24 gennaio 2022 la , invece, ha ricevuto da parte di Agenzia Italia spa una comunicazione Parte_1 con la quale veniva indicata la proposta di liquidazione per il furto, da parte di di una somma CP_1 pari ad Euro 9.182,00 relativamente alla quale venivano richiesti chiarimenti e la convenuta CP_1 rispondeva che l'importo era stato così determinato, in quanto era stato decurtato, dall'imponibile di
Euro 23.087,70 lo scoperto del 15%, nonché il 50%, perché non era stata consegnata la seconda chiave della RC rubata l'applicazione dello scoperto del 15%, non era espressamente menzionato nelle condizioni di polizza,
e, in merito alla decurtazione del 50% per la mancata riconsegna della seconda chiave, contestava il fatto che il signor avesse avuto un comportamento negligente, o imprudente;
al Persona_1 contrario, aveva subito un furto nella sua abitazione, durante la notte, da parte di ignoti, che hanno forzato le inferriate, la porta blindata di ingresso, e provveduto ad asportare diversi beni, non prima di pagina 2 di 6 aver stordito tutti i componenti della famiglia, mentre dormivano;
inoltre il furto aveva riguardato altri oggetti di valore come un Rolex, diverse borse di marca, e sono state rubate, anche, le chiavi dell'auto della moglie del signor oltre a quelle della RC, ed entrambe le vetture erano Pt_2 state quindi rubate, dovendosi escludere una colpa dell'assicurato idonea a far venir meno l'indennizzabilità; in particolare circa la tenuta delle chiavi dell'auto RC, queste venivano tenute in un armadio all'interno della propria abitazione, debitamente chiusa a chiave, con serramenti chiusi e dotati di inferriate che erano stati scassinati da ignoti per introdursi all'interno per rubare oggetti di valore: pertanto non si configurava una condotta gravemente colposa ai fini dell'applicazione della clausola invocata dalla CP_1
Chiedeva quindi di condannare la al pagamento dell'intero Controparte_5 indennizzo pari ad € 30.121,19, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro, oltre al rimborso delle spese di mediazione
Si costituiva la convenuta , deducendo che: Controparte_1
- le Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.) per l'evento “furto totale” contemplavano alcune clausole ben precise: in primo luogo, per la copertura per il furto totale, gli eventi avvenuti nella provincia di Pavia, prevedono uno “scoperto” del 15% con il minimo di €. 1.500,00 (doc. 4).
- quanto alla riduzione del 50%, l'art. 31 delle richiamate CGA, dedicato ai limiti di indennizzo per l'ipotesi di “Incendio, Furto e ” prevedeva espressamente che “...nel caso di furto con Per_2 destrezza e/o in caso di mancata presentazione di tutte le chiavi fornite in dotazione dalla Casa
Costruttrice, l'indennizzo sarà ridotto del 50% rispetto al valore indennizzabile a termini di polizza...”;
- le predette clausole sono state oggetto di apposita sottoscrizione come risulta dal modello di polizza prodotta in atti (cfr. doc. 3 pag. 2).
- provvedeva quindi a comunicare che “...l'importo di liquidazione è pari ad euro 9.812,00 così determinato: importo veicolo pari ad euro 23.087,70 (importo imponibile trattandosi di Società) da cui detrarre lo scoperto del 15% pari ad €. 3.463,15 per un totale indennizzabile di €. 19.624,54: da condizioni di polizza in caso di mancata presentazione di tutte le chiavi fornite in dotazione dalla casa costruttrice, l'indennizzo sarà ridotto del 50% rispetto al valore indennizzabile a termini di polizza, pertanto, l'importo finale di liquidazione è pari ad euro 9.812,00...” (doc. 6)
Quindi, con sentenza n. 1448/2024 il Tribunale di Pavia il Tribunale, ritenendo che l'importo già indennizzato dalla doveva ritenersi satisfattivo del danno subito, rigettava la domanda CP_1 condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00 per la fase di studio, per la fase introduttiva, e per la fase decisionale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i motivi in eseguito esposti. Parte_1
Si è costituita la insistendo per il rigetto del gravame CP_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza collegiale del 3.7.2025,in esito a discussione orale è stata trattenuta in decisione.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, nel rigettare la domanda ha affermato che la riduzione del 50% per mancata consegna di tutte le chiavi di cui all'art 31 della Condizioni Generali “non è collegata ad una ipotesi comportamento negligente o imprudente”, ma specifica solo il rischio garantito, con ciò facendo richiamo al principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale: “qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza – nel caso in esame la custodia delle chiavi dell'auto – il Giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare
l'evento dannoso e quindi, ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza, non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso” (Cass. n. 1442/2016 e n. 2469/2005)
^^^
L'appellante censura tale decisione sostenendo che ha errato il primo decidente a non Parte_1 considerare che :
- nel caso di specie il rispetto della clausola che prescrive la consegna di entrambe le chiavi in dotazione, risulta oggettivamente impossibile, atteso il furto di una di esse.
- la ratio della prescrizione di consegna di tutte le chiavi in dotazione ad un veicolo assicurato che sia stato rubato è, palesemente, quella di escludere che, per dolo o colpa grave del proprietario, questi ometta di adottare quelle precauzioni minime che adotterebbe una persona ragionevole anche in assenza di assicurazione,
- il concorso del sig. nel furto è palesemente da escludere in quanto la colpa dell'assicurato, Pt_2 idonea ad escludere l'indennizzabilità, poiché causa o concausa del sinistro, deve essere una colpa grave: nel caso di specie la tenuta delle chiavi dell'auto in un armadio all'interno della propria abitazione debitamente chiusa a chiave, con serramenti chiusi e dotati di inferriate che vengono scassinati da ignoti al fine di introdursi all'interno per rubare oggetti di valore, non può essere qualificata condotta gravemente colposa;
- Il fatto di contestare che il sig. abbia integrato la denuncia il 30.11.201 dopo un mese dal Pt_2 furto a nulla rileva in quanto le chiavi dell'auto sono state innegabilmente rubate all'interno dell'abitazione e pertanto mai, il sig. avrebbe potuto riconsegnare entrambe le chiavi. Pt_2
Chiede quindi, in riforma, la condanna di “al pagamento dell'importo di Euro 23.087,70 CP_1 decurtato del 15% per applicazione dello scoperto come da polizza e dedotto quanto già versato, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 12.10.2021”.
^^^
insiste nel rigetto rilevando tra l'altro che, successivamente al furto e a distanza di oltre un CP_1 mese il proprietario della vettura rubata integrava la denuncia di furto includendovi anche la seconda pagina 4 di 6 chiave del veicolo;
che egli non si era premurato di verificare se le chiavi custodite in un mobile all'interno dell'abitazione fossero ancora al loro posto;
solo dopo oltre un mese – e forse rilevando che il contratto di assicurazione prevedeva la necessità di riconsegnare le due chiavi – si era attivato per integrare la denuncia di furto;
che In ogni caso non si può eludere l'evidenza: le due chiavi del veicolo oggetto di furto ed oggetto del presente giudizio non erano mai state riconsegnate
***
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'art. 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione, dedicato ai “limiti di indennizzo” prevede espressamente che “...nel caso di furto con destrezza e/o in caso di mancata presentazione di tutte le chiavi fornite in dotazione dalla Casa Costruttrice, l'indennizzo sarà ridotto del 50% rispetto al valore indennizzabile a termini di polizza...”
La clausola va qualificata come delimitante l'oggetto del contratto e del rischio assunto come tutte quelle che prevedono misure di sicurezza o condizioni di assicurabilità o delimitazioni causali del rischio.
Le due diverse ipotesi di cui al citato art.31, accomunate nell'unica clausola, evidentemente rispondono alla medesima ratio di fondo e sembrano derogare, con riferimento ai “limiti di indennizzo”, anche ai criteri generali di operatività, che solo per il dolo o colpa grave escludono la garanzia, quando invece nelle ipotesi considerate anche una colpa lieve (ma non una responsabilità oggettiva) è sufficiente a limitare l'indennizzo.
Infatti, poiché il furto con destrezza è caratterizzato da una particolare abilità del ladro nell'eludere il controllo della vittima, il grado di “colpa” di questa, seppur minimo, sussiste, per cui l'indennizzo va ragionevolmente dimezzato.
Lo stesso deve valere per la mancata consegna di tutte le chiavi fornite in dotazione, in cui parimenti scatterà il dimezzamento solo in presenza di colpa dell'assicurato, seppur non grave, ma non se inesistente .
Tanto è vero che nell'ipotesi, ad esempio, di rapina di una delle chiavi in dotazione (chiave con la quale poi verrà sottratta l'auto), deve certamente escludersi l'operare del suddetto limite di indennizzo pur se l'assicurato non sarà più in grado di consegnarla, altrimenti venendo meno la stessa causa assicurativa.
Del resto, lo scopo delle clausole che prevedono la consegna delle doppie chiavi è normalmente quello di evitare che si chieda la garanzia per un furto agevolato dall'essere state lasciate le stesse inserite nella messa in moto del veicolo (e, dunque, da un comportamento di disattenzione) - cfr
Cass. n. 14422/2016 richiamata dallo stesso Tribunale.
Dunque, non può concordarsi col primo giudice laddove parla di limitazione legata ad un presupposto oggettivo, che prescinde totalmente dall'indagine sulla colpa.
Piuttosto, in caso di mancata consegna di tutte le chiavi in dotazione, può convenirsi nel senso che si ribalta sull'assicurato l'onere di provare l'assenza di ogni sua colpa.
pagina 5 di 6 Ciò posto, nel caso di specie deve escludersi ogni profilo di colpa in capo allo il quale, secondo Pt_2 una versione non oggetto di specifica contestazione e corroborata dalla denuncia in atti, ha subito un furto nella sua abitazione, durante la notte, da parte di ignoti che, dopo aver forzato le inferriate e la porta blindata di ingresso e dopo aver stordito nel sonno tutti i componenti della famiglia, asportavano diversi beni di valore.
La sola circostanza che solo dopo circa un mese (30.11.201) egli si sia attivato per integrare la originaria denuncia di furto, rappresentando che, in quella occasione gli erano state anche rubate le chiavi (riposte in un mobile d'ingresso) della RC poi sottratta (che si trovava parcheggiata in strada davanti all'abitazione),non vale di per sé ad inficiare la veridicità del racconto, anche perché nella prima denuncia del 12.10.2021 era stato specificato che la RC (oltre all'altra vettura parcheggiata in garage) era stata rubata, per cui può imputarsi a mera dimenticanza non aver inserito quel particolare;
senza che possa ritenersi che quel furto di chiavi non sia stato immediatamente denunciato sol perché in realtà le stesse erano state lasciate inserite nell' auto, peraltro, come detto, lasciata parcheggiata per la notte in strada e non in garage.
Non si ravvisano dunque a parere della Corte gli estremi della colpa che giustificano il dimezzamento dell'indennizzo.
In riforma dell'impugnata sentenza, va quindi condannata l'appellata al pagamento della CP_1 somma di € 23.087,70 decurtata del 15% per applicazione dello scoperto come da polizza ed ulteriormente decurtata di quanto già versato, oltre rivalutazione monetaria (Cass. 18/03/2025
n.7216 "l'indennizzo assicurativo - in considerazione della sua funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato - è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione” ) e interessi legali sulla somma devalutata al 12.10.2021 e di anno in anno rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con esclusione della fase istruttoria del grado, non espletatasi
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1448/2024 resa dal Tribunale di Pavia, in riforma della stessa, condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di Controparte_3
€ 23.087,70 decurtata del 15% per applicazione dello scoperto come da polizza e detratto quanto già versato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma devalutata al 12.10.2021 e di anno in anno rivalutata sino al soddisfo.
Condanna altresì l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da 5.200 a 26.000) per il primo grado in complessivi € 5.077,00 e per il presente grado in complessivi € 3.966,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano il 9.7.2025 Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 215/2025 R.G. promossa
DA
CF con sede legale in Pavia via Contardo Ferrini 81/A in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore nata a [...] il [...] CF Parte_2
rappresentata e difesa, come da mandato in atti , dall'avv. Anna Fassardi del foro C.F._1 di Pavia CF con studio in Pavia viale Libertà 25, presso il cui studio elegge C.F._2 domicilio.
- appellante-
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante Dott. Controparte_1 CP_2
( ), con sede in Borgaro Torinese (TO) Via Lanzo, n. 29, C.F. e P. I.V.A.: C.F._3 elettivamente domiciliata in Torino, Via Luigi Colli, n. 3, presso lo studio degli Avv.ti P.IVA_2
DR AN ( ) e MA RE C.F._4 C.F._5 pagina 1 di 6 , dai quali è Email_1 Email_2 rappresentata e difesa in forza di procura in atti
- appellata-
-
All'esito dell'udienza del 3.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
*** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1 di Pavia, la , esponendo che: Controparte_3
- attraverso una locazione finanziaria con era diventata titolare dell'auto RC CP_4
Classe C targata FZ526HH
- contestualmente alla locazione finanziaria, aveva stipulato con la Controparte_5
un programma assicurativo denominato, “Guida Sereno extra Leasing FI- Garanzia Danni” con
[...] opzione Formula Superior, che prevedeva il rimborso, in caso di furto totale, dell'intero valore a nuovo del veicolo locato, fino a 48 mesi dall'acquisto;
- in data 12 ottobre 2021 il signor utilizzatore del veicolo, in quanto socio e dipendente Persona_1 della aveva subito un furto, presso la propria abitazione, durante le ore notturne;
in Parte_1 specie, ignoti, dopo aver stordito il signor i suoi familiari, che dormivano, avevano rubato Pt_2 diversi oggetti indicati nella denuncia in atti, tra i quali, le chiavi della RC Classe C targata
FZ526SH, assicurata come sopra con la convenuta che si trovava parcheggiata in strada davanti CP_1 all'abitazione, portandola via;
venivano rubate anche le chiavi di un'altra autovettura, intestata alla moglie del signor e veniva quindi rubata anche l'autovettura custodita in garage: le chiavi della Pt_2
RC, oggetto di furto, si trovavano nel mobile in casa all'ingresso principale
- la RC oggetto di furto risultava assicurata con la convenuta Controparte_5 per un valore garantito, a nuovo, per 48 mesi, pari ad euro 23.920,70, con l'aggiunta di costi assicurativi per l'intera durata del finanziamento pari ad euro 6.200,49;
- il 24 gennaio 2022 la , invece, ha ricevuto da parte di Agenzia Italia spa una comunicazione Parte_1 con la quale veniva indicata la proposta di liquidazione per il furto, da parte di di una somma CP_1 pari ad Euro 9.182,00 relativamente alla quale venivano richiesti chiarimenti e la convenuta CP_1 rispondeva che l'importo era stato così determinato, in quanto era stato decurtato, dall'imponibile di
Euro 23.087,70 lo scoperto del 15%, nonché il 50%, perché non era stata consegnata la seconda chiave della RC rubata l'applicazione dello scoperto del 15%, non era espressamente menzionato nelle condizioni di polizza,
e, in merito alla decurtazione del 50% per la mancata riconsegna della seconda chiave, contestava il fatto che il signor avesse avuto un comportamento negligente, o imprudente;
al Persona_1 contrario, aveva subito un furto nella sua abitazione, durante la notte, da parte di ignoti, che hanno forzato le inferriate, la porta blindata di ingresso, e provveduto ad asportare diversi beni, non prima di pagina 2 di 6 aver stordito tutti i componenti della famiglia, mentre dormivano;
inoltre il furto aveva riguardato altri oggetti di valore come un Rolex, diverse borse di marca, e sono state rubate, anche, le chiavi dell'auto della moglie del signor oltre a quelle della RC, ed entrambe le vetture erano Pt_2 state quindi rubate, dovendosi escludere una colpa dell'assicurato idonea a far venir meno l'indennizzabilità; in particolare circa la tenuta delle chiavi dell'auto RC, queste venivano tenute in un armadio all'interno della propria abitazione, debitamente chiusa a chiave, con serramenti chiusi e dotati di inferriate che erano stati scassinati da ignoti per introdursi all'interno per rubare oggetti di valore: pertanto non si configurava una condotta gravemente colposa ai fini dell'applicazione della clausola invocata dalla CP_1
Chiedeva quindi di condannare la al pagamento dell'intero Controparte_5 indennizzo pari ad € 30.121,19, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro, oltre al rimborso delle spese di mediazione
Si costituiva la convenuta , deducendo che: Controparte_1
- le Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.) per l'evento “furto totale” contemplavano alcune clausole ben precise: in primo luogo, per la copertura per il furto totale, gli eventi avvenuti nella provincia di Pavia, prevedono uno “scoperto” del 15% con il minimo di €. 1.500,00 (doc. 4).
- quanto alla riduzione del 50%, l'art. 31 delle richiamate CGA, dedicato ai limiti di indennizzo per l'ipotesi di “Incendio, Furto e ” prevedeva espressamente che “...nel caso di furto con Per_2 destrezza e/o in caso di mancata presentazione di tutte le chiavi fornite in dotazione dalla Casa
Costruttrice, l'indennizzo sarà ridotto del 50% rispetto al valore indennizzabile a termini di polizza...”;
- le predette clausole sono state oggetto di apposita sottoscrizione come risulta dal modello di polizza prodotta in atti (cfr. doc. 3 pag. 2).
- provvedeva quindi a comunicare che “...l'importo di liquidazione è pari ad euro 9.812,00 così determinato: importo veicolo pari ad euro 23.087,70 (importo imponibile trattandosi di Società) da cui detrarre lo scoperto del 15% pari ad €. 3.463,15 per un totale indennizzabile di €. 19.624,54: da condizioni di polizza in caso di mancata presentazione di tutte le chiavi fornite in dotazione dalla casa costruttrice, l'indennizzo sarà ridotto del 50% rispetto al valore indennizzabile a termini di polizza, pertanto, l'importo finale di liquidazione è pari ad euro 9.812,00...” (doc. 6)
Quindi, con sentenza n. 1448/2024 il Tribunale di Pavia il Tribunale, ritenendo che l'importo già indennizzato dalla doveva ritenersi satisfattivo del danno subito, rigettava la domanda CP_1 condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00 per la fase di studio, per la fase introduttiva, e per la fase decisionale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i motivi in eseguito esposti. Parte_1
Si è costituita la insistendo per il rigetto del gravame CP_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza collegiale del 3.7.2025,in esito a discussione orale è stata trattenuta in decisione.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, nel rigettare la domanda ha affermato che la riduzione del 50% per mancata consegna di tutte le chiavi di cui all'art 31 della Condizioni Generali “non è collegata ad una ipotesi comportamento negligente o imprudente”, ma specifica solo il rischio garantito, con ciò facendo richiamo al principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale: “qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza – nel caso in esame la custodia delle chiavi dell'auto – il Giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare
l'evento dannoso e quindi, ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza, non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso” (Cass. n. 1442/2016 e n. 2469/2005)
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L'appellante censura tale decisione sostenendo che ha errato il primo decidente a non Parte_1 considerare che :
- nel caso di specie il rispetto della clausola che prescrive la consegna di entrambe le chiavi in dotazione, risulta oggettivamente impossibile, atteso il furto di una di esse.
- la ratio della prescrizione di consegna di tutte le chiavi in dotazione ad un veicolo assicurato che sia stato rubato è, palesemente, quella di escludere che, per dolo o colpa grave del proprietario, questi ometta di adottare quelle precauzioni minime che adotterebbe una persona ragionevole anche in assenza di assicurazione,
- il concorso del sig. nel furto è palesemente da escludere in quanto la colpa dell'assicurato, Pt_2 idonea ad escludere l'indennizzabilità, poiché causa o concausa del sinistro, deve essere una colpa grave: nel caso di specie la tenuta delle chiavi dell'auto in un armadio all'interno della propria abitazione debitamente chiusa a chiave, con serramenti chiusi e dotati di inferriate che vengono scassinati da ignoti al fine di introdursi all'interno per rubare oggetti di valore, non può essere qualificata condotta gravemente colposa;
- Il fatto di contestare che il sig. abbia integrato la denuncia il 30.11.201 dopo un mese dal Pt_2 furto a nulla rileva in quanto le chiavi dell'auto sono state innegabilmente rubate all'interno dell'abitazione e pertanto mai, il sig. avrebbe potuto riconsegnare entrambe le chiavi. Pt_2
Chiede quindi, in riforma, la condanna di “al pagamento dell'importo di Euro 23.087,70 CP_1 decurtato del 15% per applicazione dello scoperto come da polizza e dedotto quanto già versato, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 12.10.2021”.
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insiste nel rigetto rilevando tra l'altro che, successivamente al furto e a distanza di oltre un CP_1 mese il proprietario della vettura rubata integrava la denuncia di furto includendovi anche la seconda pagina 4 di 6 chiave del veicolo;
che egli non si era premurato di verificare se le chiavi custodite in un mobile all'interno dell'abitazione fossero ancora al loro posto;
solo dopo oltre un mese – e forse rilevando che il contratto di assicurazione prevedeva la necessità di riconsegnare le due chiavi – si era attivato per integrare la denuncia di furto;
che In ogni caso non si può eludere l'evidenza: le due chiavi del veicolo oggetto di furto ed oggetto del presente giudizio non erano mai state riconsegnate
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OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'art. 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione, dedicato ai “limiti di indennizzo” prevede espressamente che “...nel caso di furto con destrezza e/o in caso di mancata presentazione di tutte le chiavi fornite in dotazione dalla Casa Costruttrice, l'indennizzo sarà ridotto del 50% rispetto al valore indennizzabile a termini di polizza...”
La clausola va qualificata come delimitante l'oggetto del contratto e del rischio assunto come tutte quelle che prevedono misure di sicurezza o condizioni di assicurabilità o delimitazioni causali del rischio.
Le due diverse ipotesi di cui al citato art.31, accomunate nell'unica clausola, evidentemente rispondono alla medesima ratio di fondo e sembrano derogare, con riferimento ai “limiti di indennizzo”, anche ai criteri generali di operatività, che solo per il dolo o colpa grave escludono la garanzia, quando invece nelle ipotesi considerate anche una colpa lieve (ma non una responsabilità oggettiva) è sufficiente a limitare l'indennizzo.
Infatti, poiché il furto con destrezza è caratterizzato da una particolare abilità del ladro nell'eludere il controllo della vittima, il grado di “colpa” di questa, seppur minimo, sussiste, per cui l'indennizzo va ragionevolmente dimezzato.
Lo stesso deve valere per la mancata consegna di tutte le chiavi fornite in dotazione, in cui parimenti scatterà il dimezzamento solo in presenza di colpa dell'assicurato, seppur non grave, ma non se inesistente .
Tanto è vero che nell'ipotesi, ad esempio, di rapina di una delle chiavi in dotazione (chiave con la quale poi verrà sottratta l'auto), deve certamente escludersi l'operare del suddetto limite di indennizzo pur se l'assicurato non sarà più in grado di consegnarla, altrimenti venendo meno la stessa causa assicurativa.
Del resto, lo scopo delle clausole che prevedono la consegna delle doppie chiavi è normalmente quello di evitare che si chieda la garanzia per un furto agevolato dall'essere state lasciate le stesse inserite nella messa in moto del veicolo (e, dunque, da un comportamento di disattenzione) - cfr
Cass. n. 14422/2016 richiamata dallo stesso Tribunale.
Dunque, non può concordarsi col primo giudice laddove parla di limitazione legata ad un presupposto oggettivo, che prescinde totalmente dall'indagine sulla colpa.
Piuttosto, in caso di mancata consegna di tutte le chiavi in dotazione, può convenirsi nel senso che si ribalta sull'assicurato l'onere di provare l'assenza di ogni sua colpa.
pagina 5 di 6 Ciò posto, nel caso di specie deve escludersi ogni profilo di colpa in capo allo il quale, secondo Pt_2 una versione non oggetto di specifica contestazione e corroborata dalla denuncia in atti, ha subito un furto nella sua abitazione, durante la notte, da parte di ignoti che, dopo aver forzato le inferriate e la porta blindata di ingresso e dopo aver stordito nel sonno tutti i componenti della famiglia, asportavano diversi beni di valore.
La sola circostanza che solo dopo circa un mese (30.11.201) egli si sia attivato per integrare la originaria denuncia di furto, rappresentando che, in quella occasione gli erano state anche rubate le chiavi (riposte in un mobile d'ingresso) della RC poi sottratta (che si trovava parcheggiata in strada davanti all'abitazione),non vale di per sé ad inficiare la veridicità del racconto, anche perché nella prima denuncia del 12.10.2021 era stato specificato che la RC (oltre all'altra vettura parcheggiata in garage) era stata rubata, per cui può imputarsi a mera dimenticanza non aver inserito quel particolare;
senza che possa ritenersi che quel furto di chiavi non sia stato immediatamente denunciato sol perché in realtà le stesse erano state lasciate inserite nell' auto, peraltro, come detto, lasciata parcheggiata per la notte in strada e non in garage.
Non si ravvisano dunque a parere della Corte gli estremi della colpa che giustificano il dimezzamento dell'indennizzo.
In riforma dell'impugnata sentenza, va quindi condannata l'appellata al pagamento della CP_1 somma di € 23.087,70 decurtata del 15% per applicazione dello scoperto come da polizza ed ulteriormente decurtata di quanto già versato, oltre rivalutazione monetaria (Cass. 18/03/2025
n.7216 "l'indennizzo assicurativo - in considerazione della sua funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato - è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione” ) e interessi legali sulla somma devalutata al 12.10.2021 e di anno in anno rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con esclusione della fase istruttoria del grado, non espletatasi
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1448/2024 resa dal Tribunale di Pavia, in riforma della stessa, condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di Controparte_3
€ 23.087,70 decurtata del 15% per applicazione dello scoperto come da polizza e detratto quanto già versato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma devalutata al 12.10.2021 e di anno in anno rivalutata sino al soddisfo.
Condanna altresì l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da 5.200 a 26.000) per il primo grado in complessivi € 5.077,00 e per il presente grado in complessivi € 3.966,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano il 9.7.2025 Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
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