Ordinanza cautelare 13 ottobre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00242/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2025, proposto da
IL RI TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Federico, Patrizio Ivo D'Andrea e Aurora Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Mediterranea di Reggio Calabria in persona del legale rappresentante p.t.; Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
nei confronti
IO AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Mazzù e Francesco Mazzù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Calabria - Sez. Staccata di Reggio Calabria, n. 252 del 28.3.2024, resa nel giudizio R.G. n. 353/2023;
per la dichiarazione di nullità e/o per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto rettorale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria n. 178 del 19.5.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IO AR, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. OM IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con ricorso ritualmente notificato l’11.7.2025 e depositato il 25.7.2025, TI IL IA ha esposto:
-) egli aveva partecipato alla procedura valutativa bandita dall’Università resistente con D.R. n. 366 del 30.12.2021, emendato da errore materiale con D.R. n. 372 del 31.12.2021, recante “ Procedure valutative per la copertura di n. 5 posti di Professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010, riservate ai Professori di seconda fascia in servizio presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge 240/2010 ” ed in particolare, al posto riservato al settore concorsuale 08/A3 “ Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione” - Settore scientifico-disciplinare ICAR/04 “ Strade, ferrovie ed aeroporti ”, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e del Materiale (DICEAM), alla quale aveva partecipato anche l’odierno controinteressato AR IO;
-) all’esito della procedura, la Commissione assegnava al ricorrente n. 58 punti e al controinteressato AR IO n. 60 punti, dimodoché quest’ultimo veniva dichiarato quale “ candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto di professore ordinario ”, mentre con successivo D.R. n. 117 del 27.4.2023 l’Università approvava gli atti della procedura;
-) il ricorrente insorgeva dinanzi a questo T.A.R. (ricorso R.G. n. 353/2023) lamentando tre ordini di vizi concernenti, rispettivamente, la composizione della Commissione, l’individuazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione e l’esito delle valutazioni della Commissione stessa e, con sentenza n. 252/2024, pubblicata il 28.3.2024, non appellata e passata in giudicato, questo Tribunale, rigettato il ricorso incidentale proposto dal controinteressato AR IO, accoglieva il ricorso principale annullando gli atti della procedura;
-) in sede di riedizione del potere, con D.R. n. 5 del 14.5.2025 venina nominata la Commissione, la quale si riuniva il 19.1.2025 (verbale n. 1) per stendere i criteri di valutazione e proseguiva i propri lavori fino al 9.4.2025 (verbale n. 4), trasmettendo gli atti al Rettore che con decreto n. 178 del 19.5.2025 li approvava;
-) in data 1-3 giugno 2025 l’odierno ricorrente formulava istanza di accesso agli atti per ottenere la documentazione della procedura e il 23.6.2025 formulava istanza di autotutela;
-) in assenza di riscontro positivo da parte dell’Ateneo circa l’istanza in autotutela, con il presente giudizio il ricorrente denunciala mancata ottemperanza alla precitata sentenza n. 252/2024;
-) contestualmente, con valenza di ricorso autonomo da rimettere alla cognizione ordinaria laddove le doglianze fossero ritenute eccedenti il perimetro del primigenio giudicato, il ricorrente ha lamentato: 1) Violazione/elusione del giudicato. Violazione degli artt. 18 e 24 della l. n. 240 del 2010. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, illogicità, violazione di atti del procedimento. Violazione dell’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 117 del 2000. In subordine: violazione del d.m. n. 344 del 2011 ; 2) In subordine. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento; 3) Ancora in via di subordine. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti.
2- In data 28.8.2025 si è costituito il controinteressato AR IO per resistere al ricorso, rappresentando che in data 4.8.2025 egli aveva chiesto l’annullamento in autotutela degli atti della procedura per l’ipotesi in cui la Commissione esaminatrice non fosse stata messa a conoscenza dei motivi posti a base della sentenza di annullamento della procedura in ordine ai criteri adottati dalla precedente commissione e il successivo 4.9.2025 lo stesso controinteressato aveva chiesto all’Università chiarimenti sulle censure mosse dal ricorrente, in particolare se la Commissione fosse stata effettivamente posta a conoscenza di tutte le prescrizioni della predetta sentenza, con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei candidati.
3- In data 29.8.2025 si sono costituiti il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria per resistere al ricorso e, con memoria depositata l’1.9.2025, i resistenti hanno rappresentato che con delibera del 31.7.2025 il Consiglio di Amministrazione dell’Università aveva disposto il rinvio della nomina del controinteressato ritenendo necessario esaminare l’eventuale fondatezza delle doglianze sollevate dal ricorrente anche in riferimento all’ulteriore richiesta di annullamento in autotutela presentata dall’odierno controinteressato.
4- Alla camera di consiglio del 3.9.2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha chiesto un breve differimento, anche alla luce del parallelo riesame in corso in sede amministrativa, sull'impegno dell’amministrazione di non completare la procedura e di non eseguire la chiamata del controinteressato e, tenuto conto dell’adesione delle altre parti, è stato disposto il differimento alla camera di consiglio dell'8.10.2025.
5- In data 4.10.2025 l’Università resistente ha depositato il decreto rettorale n. 362 del 3.10.2025 con cui è stato disposto l’annullamento in autotutela di tutti gli atti adottati dalla Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 5 del 14.1.2025, relativi alla procedura valutativa in questione, disponendo altresì la riedizione della valutazione con criteri di valutazione non meno stringenti di quelli dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.
6- Alla successiva camera di consiglio dell’8.10.2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare riservandosi la proposizione di ricorso per motivi aggiunti e, con ordinanza n. 174 depositata il 13.10.2025, il Collegio ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata da parte ricorrente fissando la camera di consiglio del 25.3.2026 per il prosieguo della trattazione del ricorso.
7- In data 19.2.2026 il controinteressato AR IO ha depositato memoria.
8- Il successivo 4.3.2026 il ricorrente ha depositato memoria ribadendo le proprie difese.
9- In data 17.3.2026 l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha depositato la comunicazione del 9.3.2026, indirizzata al Rettore dell’Università, acquisita agli atti con prot. n. 8248 del 10.3.2026, con cui il ricorrente ha comunicato il “ritiro” della propria domanda di partecipazione al bando di cui al Decreto Rettorale n. 372 del 31.12.2021 08/A3 e, alla luce di tale sopravvenienza, le parti resistenti hanno chiesto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
10- Con memoria depositata il 18.3.2026 il controinteressato AR IO ha depositato memoria nella quale, alla luce della rinunzia del ricorrente depositata in atti dall’Avvocatura dello Stato, ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente con compensazione delle spese.
11- Alla camera di consiglio del 25.3.2026, in vista della quale nessuna difesa, scritta o orale, è stata svolta dal ricorrente, la controversia è stata spedita in decisione.
12- Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
13- Dalla documentazione da ultimo versata in atti (all. alla produzione dell’Università del 17.3.2026) risulta che con la predetta comunicazione istanza indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, datata 9.3.2026, protocollata al n. 8248 del 10.3.2026, ad oggetto “ Bando di cui al DR_372 del 31/12/2021 – 08/A3 – I fascia “Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione” – Dipartimento proponente DICEAM – Rinuncia ” l’odierno ricorrente ha dichiarato “ Con la presente, io sottoscritto IL IA TI, nato il […]a […], […] residente in ]…], ritiro la domanda presentata in risposta al bando prefato. Allego alla presente la carta di identità, in corso di validità” . Detta comunicazione risulta sottoscritta analogicamente e alla stessa è legato documento di identità del ricorrente.
14- In ordine a tale sopravvenienza, come già osservato, il ricorrente non ha svolto alcuna replica in giudizio né ha partecipato alla camera di consiglio per la discussione orale.
15- Tanto premesso, ribadito che si ha sopravvenuta carenza di interesse allorquando sopraggiunge un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato, nella fattispecie la rinuncia del ricorrente a partecipare alla procedura valutativa oggetto di controversia -del cui stato, a seguito dell’annullamento in autotutela disposto da ultimo in sede amministrativa, non si ha alcuna notizia- lo priva dell’interesse a sindacarne il risultato mercè la coltivazione del presente ricorso, non potendo egli comunque più conseguire il bene della vita cui aspirava con la partecipazione a detta procedura, ragion per cui il ricorso va dichiarato improcedibile.
16- Le circostanze e l’evoluzione della vicenda contenziosa giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria pronunciandosi definitivamente sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CE, Presidente
OM IO, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM IO | RI CE |
IL SEGRETARIO