TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 242
TAR
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Improcedibile
    Mancata ottemperanza alla sentenza

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che il ricorrente ha ritirato la propria domanda di partecipazione alla procedura.

  • Improcedibile
    Violazione/elusione del giudicato

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che il ricorrente ha ritirato la propria domanda di partecipazione alla procedura valutativa oggetto di controversia.

  • Improcedibile
    Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che il ricorrente ha ritirato la propria domanda di partecipazione alla procedura valutativa oggetto di controversia.

  • Improcedibile
    Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che il ricorrente ha ritirato la propria domanda di partecipazione alla procedura valutativa oggetto di controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 242
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 242
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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