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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1367/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
DI MARCO GIUSEPPE e LEONI ELISABETTA, giusta procura in atti;
RICORRENTE/I contro
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti PACE DOMENICO e CP_1 C.F._1
PARISI AGOSTINO giusta procura in atti;
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In data odierna parte ricorrente ha prodotto in giudizio cartaceamente i documenti richiesti con il decreto ingiuntivo, già messi a disposizione in favore dell'opposto come da documentazione in atti.
Pertanto, non sussiste interesse alcuno delle parti al conseguimento del provvedimento giurisdizionale, con conseguente dichiarazione della cessata materia del contendere e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vengono compensate, sussistendone i presupposti.
pagina 1 di 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Revoca il decreto ingiuntivo n.165/2024;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Vallo della Lucania, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1367/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
DI MARCO GIUSEPPE e LEONI ELISABETTA, giusta procura in atti;
RICORRENTE/I contro
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti PACE DOMENICO e CP_1 C.F._1
PARISI AGOSTINO giusta procura in atti;
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In data odierna parte ricorrente ha prodotto in giudizio cartaceamente i documenti richiesti con il decreto ingiuntivo, già messi a disposizione in favore dell'opposto come da documentazione in atti.
Pertanto, non sussiste interesse alcuno delle parti al conseguimento del provvedimento giurisdizionale, con conseguente dichiarazione della cessata materia del contendere e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vengono compensate, sussistendone i presupposti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Revoca il decreto ingiuntivo n.165/2024;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Vallo della Lucania, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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