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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 8892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8892 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra: codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Andrea Vannini e Costanza Innocenti in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avvocato Francesca Barbolini in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 25/11/2025):
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 un assegno divorzile di € 250,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale (e, all'esito, il divorzio) da , Controparte_1 con la quale è stato raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione.
In seguito alla pronuncia della sentenza di separazione, è stato riassunto il giudizio, nell'ambito del quale i coniugi hanno concordato anche le condizioni del divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti del procedimento, il Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 3803/2024 pubblicata il
02/12/2024.
Inoltre, alla data del deposito del ricorso in riassunzione del presente giudizio
(07/08/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza, i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
2 Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto in casa da circa otto anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Lo scioglimento può essere pronunciato alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e in difetto di prole.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento di divorzio,
- pronuncia lo scioglimento matrimonio contratto in Firenze (FI) in data 15/06/2002 da n. a FIRENZE (FI) il 17/07/1943, e Parte_1 [...]
, n. a Salvador (BRASILE) il 04/12/1966, iscritto dall'Ufficiale di CP_1
Stato Civile del Comune di Firenze (FI) al n. 368, parte 1, anno 2002;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8892 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra: codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Andrea Vannini e Costanza Innocenti in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avvocato Francesca Barbolini in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 25/11/2025):
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 un assegno divorzile di € 250,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale (e, all'esito, il divorzio) da , Controparte_1 con la quale è stato raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione.
In seguito alla pronuncia della sentenza di separazione, è stato riassunto il giudizio, nell'ambito del quale i coniugi hanno concordato anche le condizioni del divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti del procedimento, il Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 3803/2024 pubblicata il
02/12/2024.
Inoltre, alla data del deposito del ricorso in riassunzione del presente giudizio
(07/08/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza, i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
2 Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto in casa da circa otto anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Lo scioglimento può essere pronunciato alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e in difetto di prole.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento di divorzio,
- pronuncia lo scioglimento matrimonio contratto in Firenze (FI) in data 15/06/2002 da n. a FIRENZE (FI) il 17/07/1943, e Parte_1 [...]
, n. a Salvador (BRASILE) il 04/12/1966, iscritto dall'Ufficiale di CP_1
Stato Civile del Comune di Firenze (FI) al n. 368, parte 1, anno 2002;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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