Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7222/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Calabro' Antonino;
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Zanda Daniela;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si veda verbale dell'udienza del 4/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 12/05/2007 a Palermo con il resistente e che CP_1 dall'unione coniugale non sono nati i figli, ha chiesto a questo Tribunale, a seguito della sentenza di separazione tra le parti n. 3131/2020 emessa da questo Tribunale il 12/10/2020, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'obbligo a carico del resistente di corrispondere
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in subordine, ha invocato il riconoscimento di un assegno in misura non inferiore a euro 200,00, come disposto in sede di separazione.
2. costituitosi in giudizio con memoria depositata il CP_1
17/11/2023, pur aderendo alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto il rigetto di tutte le ulteriori domande formulate da controparte.
3. All'udienza del 4/03/2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio con la previsione dell'obbligo, da parte di di versare in favore di CP_1 Pt_1
la somma di euro 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile entro il
[...] giorno 5 di ogni mese, rivalutabile ai fini ISTAT (vedasi verbale d'ud. citato).
I procuratori delle parti hanno dunque chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio tra le parti alle superiori condizioni e la causa è stata posta in decisione.
4. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 12/05/2020;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. n. 3131/2020 del 12/10/2020, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio all'udienza suindicata.
5. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono essere, pertanto, recepite dal
Tribunale.
6. In considerazione del complessivo esito del giudizio si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra
2 le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.
51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo il 12/05/2007, da
, nata a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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