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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 2282/2022, introdotta
DA
Cod. fisc. - P. Iva rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall 'avv. (C.F. ), presso il cui studio domicilia. Controparte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE
E
, in persona del Responsabile Contenzioso Controparte_2
, CP_3
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2022 parte ricorrente ha impugnato l'esecuzione dell'atto di pignoramento dei crediti preso terzi ex art. 72-BIS dpr n.602/1973 n.01284202200000085/001 notificato dall' in data 08.06.2022 a mezzo pec con il quale è stato Controparte_4 intimato al terzo pignorato , il pagamento di tutti i crediti vantati direttamente al Controparte_5 suddetto fino alla concorrenza del credito per cui si procede ovvero della Controparte_6 complessiva somma di € 585.119,03, comprensivo di imposte, compensi di riscossione, sanzioni ed interessi.
A sostegno del gravame il ricorrente eccepiva: 1) inesistenza di un valido titolo per procedere ad esecuzione forzata, atto di pignoramento emesso e fondato su titolo non definitivo pendente giudizio di opposizione su intimazione presupposta;
2) nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per mancata allegazione degli atti prodromici dell'art. 3 comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L. 212/2000; 3) prescrizione Instaurato il contraddittorio non si costituiva l' epertanto ne va dichiarata la contumacia. CP_7 La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle note delle parti. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc. Sussiste la legittimazione passiva del
Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario (notifica degli atti di riscossione successivi agli avvisi di addebito).
L'opposizione agli atti esecutivi proposta è inammissibile e deve essere rigettata.
1 Preliminarmente ed in riferimento alla eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito sollevata da parte resistente, occorre precisare che l'ipotesi del pignoramento "diretto" ex art. 72 o 72 bis D.P.R. n. 602/1973 azionato si è formata al fine di riscuotere un credito della P.A. di natura civilistica, e pertanto la competenza a conoscere della impugnazione è esclusivamente riservata al Giudice Ordinario e, dunque, al Tribunale, a cui sono demandate le cause esecutive e di opposizione ai pignoramenti ai sensi dell'art. 9 c.p.c.
Le azioni da promuovere, dunque, saranno quelle disciplinate dagli art. 615, II Comma e 617, II Comma, c.p.c. a seconda che sia da esperire una opposizione all'esecuzione o una opposizione agli atti esecutivi.
Sempre in via preliminare, occorre innanzi tutto accertare la tempestività dell'odierna impugnazione, strettamente connessa per un verso alla qualificazione dell'azione e per altro alla ritualità o meno della notificazione dell'ultimo atto della sequenza procedimentale - pignoramento - che secondo quanto dedotto da parte convenuta andava impugnato attraverso una "opposizione agli atti esecutivi" con tutto ciò che ne consegue, rispetto al dies a quem.
In tutti i casi in cui l'opponente, deducendo un difetto di conoscenza legale, assuma di aver preso contezza dell'atto impugnato per propria iniziativa, non può limitarsi ad allegare detta conoscenza, ma deve fornire idonea prova del momento in cui l'ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione; diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., la cui osservanza deve essere pacificamente vagliata, anche d'ufficio, in via pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposte.
Secondo costante orientamento della Cassazione "colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione" (Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, n. 9962).
Pertanto, è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere piena conoscenza dell'atto, senza che ciò impedisca il decorso del termine complessivo di venti giorni dalla comunicazione incompleta;
ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso,
l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa. Orbene, nel caso di specie, il debitore al momento della notifica del pignoramento ben avrebbe potuto promuovere opposizione nei termini visto che nulla ha eccepito circa i motivi che lo hanno indotto ad esperire il rimedio tardivamente. L'opponente eccepisce l'irregolarità della procedura esattoriale, quali la nullità del pignoramento per omessa indicazione del titolo esecutivo, la nullità del pignoramento per omessa indicazione dei ruoli e degli interessi di mora;
l'omessa notifica dell'avviso di intimazione;
la nullità del pignoramento per mancata allegazione degli atti prodromici;
l'omessa indicazione dei termini di impugnazione e della autorità giudiziaria competente;
vizi di forma e omessa notifica delle cartelle di pagamento. La domanda dell'opponente va qualificata, pertanto, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. che, come noto, è azione che concerne la regolarità formale degli atti preliminari all'azione esecutiva, come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni ovvero i vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo, e va proposta entro il termine di venti giorni dall'atto o dalla sua conoscenza. Alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte, il termine di venti giorni per proporre ricorso ex art. 617 c.p.c. avverso un atto del processo esecutivo decorre, per il debitore esecutato, dal momento in cui questi abbia conseguito la conoscenza, legale o di fatto, di tale atto, ovvero di un diverso atto della sequenza procedimentale che ne presuppone il compimento (in tal senso, tra le tante pronunce sul punto, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 27533 del 30.12.2014 e Cass. Civ., III, sentenza n. 7051 del 09.05.2012). Tale principio va inteso nel senso che il dies a quo per proporre opposizione agli atti esecutivi coincide, normalmente, con il momento in cui l'opponente ha acquisito la conoscenza legale dell'atto illegittimo ovvero, eccezionalmente, ove la comunicazione o la notificazione di tale atto siano irregolari, con il momento in cui l'opponente ne ha conseguito
2 comunque la conoscenza di fatto, ad esempio eseguendo un accesso al fascicolo relativo alla procedura esecutiva. Tenuto conto che nella fattispecie che ci occupa la notifica del pignoramento è avvenuta nei confronti dell'esecutato in data 8.06.2022 mentre l'opposizione risulta proposta con ricorso depositato presso la
Cancelleria il 15.07.2022, occorre quindi verificare se la stessa sia legittima (ipotesi in cui l'opposizione dovrebbe essere considerata tardiva e, dunque, inammissibile, giacché proposta oltre il termine di venti giorni dalla conoscenza legale dell'atto) o meno (ipotesi in cui, invece, sarebbe necessario individuare, sulla base delle allegazioni dell'opponente e comunque degli atti del fascicolo dell'esecuzione e di quelli del fascicolo dell'opposizione, il momento in cui l'opponente medesimo ha conseguito la conoscenza di fatto dell'atto e valutare pertanto la tempestività del ricorso rispetto a tale momento).
Orbene, il debitore nulla ha eccepito circa la notifica del pignoramento e pertanto ben avrebbe potuto depositare l'opposizione nei termini.
Ne consegue che l'opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Si ritengono, tuttavia, insussistenti i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
È noto che la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010).
Le spese di lite stante la natura del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara valido ed efficace il pignoramento impugnato;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 13.03.2025
Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
3
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 2282/2022, introdotta
DA
Cod. fisc. - P. Iva rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall 'avv. (C.F. ), presso il cui studio domicilia. Controparte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE
E
, in persona del Responsabile Contenzioso Controparte_2
, CP_3
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2022 parte ricorrente ha impugnato l'esecuzione dell'atto di pignoramento dei crediti preso terzi ex art. 72-BIS dpr n.602/1973 n.01284202200000085/001 notificato dall' in data 08.06.2022 a mezzo pec con il quale è stato Controparte_4 intimato al terzo pignorato , il pagamento di tutti i crediti vantati direttamente al Controparte_5 suddetto fino alla concorrenza del credito per cui si procede ovvero della Controparte_6 complessiva somma di € 585.119,03, comprensivo di imposte, compensi di riscossione, sanzioni ed interessi.
A sostegno del gravame il ricorrente eccepiva: 1) inesistenza di un valido titolo per procedere ad esecuzione forzata, atto di pignoramento emesso e fondato su titolo non definitivo pendente giudizio di opposizione su intimazione presupposta;
2) nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per mancata allegazione degli atti prodromici dell'art. 3 comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L. 212/2000; 3) prescrizione Instaurato il contraddittorio non si costituiva l' epertanto ne va dichiarata la contumacia. CP_7 La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle note delle parti. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc. Sussiste la legittimazione passiva del
Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario (notifica degli atti di riscossione successivi agli avvisi di addebito).
L'opposizione agli atti esecutivi proposta è inammissibile e deve essere rigettata.
1 Preliminarmente ed in riferimento alla eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito sollevata da parte resistente, occorre precisare che l'ipotesi del pignoramento "diretto" ex art. 72 o 72 bis D.P.R. n. 602/1973 azionato si è formata al fine di riscuotere un credito della P.A. di natura civilistica, e pertanto la competenza a conoscere della impugnazione è esclusivamente riservata al Giudice Ordinario e, dunque, al Tribunale, a cui sono demandate le cause esecutive e di opposizione ai pignoramenti ai sensi dell'art. 9 c.p.c.
Le azioni da promuovere, dunque, saranno quelle disciplinate dagli art. 615, II Comma e 617, II Comma, c.p.c. a seconda che sia da esperire una opposizione all'esecuzione o una opposizione agli atti esecutivi.
Sempre in via preliminare, occorre innanzi tutto accertare la tempestività dell'odierna impugnazione, strettamente connessa per un verso alla qualificazione dell'azione e per altro alla ritualità o meno della notificazione dell'ultimo atto della sequenza procedimentale - pignoramento - che secondo quanto dedotto da parte convenuta andava impugnato attraverso una "opposizione agli atti esecutivi" con tutto ciò che ne consegue, rispetto al dies a quem.
In tutti i casi in cui l'opponente, deducendo un difetto di conoscenza legale, assuma di aver preso contezza dell'atto impugnato per propria iniziativa, non può limitarsi ad allegare detta conoscenza, ma deve fornire idonea prova del momento in cui l'ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione; diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., la cui osservanza deve essere pacificamente vagliata, anche d'ufficio, in via pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposte.
Secondo costante orientamento della Cassazione "colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione" (Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, n. 9962).
Pertanto, è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere piena conoscenza dell'atto, senza che ciò impedisca il decorso del termine complessivo di venti giorni dalla comunicazione incompleta;
ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso,
l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa. Orbene, nel caso di specie, il debitore al momento della notifica del pignoramento ben avrebbe potuto promuovere opposizione nei termini visto che nulla ha eccepito circa i motivi che lo hanno indotto ad esperire il rimedio tardivamente. L'opponente eccepisce l'irregolarità della procedura esattoriale, quali la nullità del pignoramento per omessa indicazione del titolo esecutivo, la nullità del pignoramento per omessa indicazione dei ruoli e degli interessi di mora;
l'omessa notifica dell'avviso di intimazione;
la nullità del pignoramento per mancata allegazione degli atti prodromici;
l'omessa indicazione dei termini di impugnazione e della autorità giudiziaria competente;
vizi di forma e omessa notifica delle cartelle di pagamento. La domanda dell'opponente va qualificata, pertanto, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. che, come noto, è azione che concerne la regolarità formale degli atti preliminari all'azione esecutiva, come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni ovvero i vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo, e va proposta entro il termine di venti giorni dall'atto o dalla sua conoscenza. Alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte, il termine di venti giorni per proporre ricorso ex art. 617 c.p.c. avverso un atto del processo esecutivo decorre, per il debitore esecutato, dal momento in cui questi abbia conseguito la conoscenza, legale o di fatto, di tale atto, ovvero di un diverso atto della sequenza procedimentale che ne presuppone il compimento (in tal senso, tra le tante pronunce sul punto, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 27533 del 30.12.2014 e Cass. Civ., III, sentenza n. 7051 del 09.05.2012). Tale principio va inteso nel senso che il dies a quo per proporre opposizione agli atti esecutivi coincide, normalmente, con il momento in cui l'opponente ha acquisito la conoscenza legale dell'atto illegittimo ovvero, eccezionalmente, ove la comunicazione o la notificazione di tale atto siano irregolari, con il momento in cui l'opponente ne ha conseguito
2 comunque la conoscenza di fatto, ad esempio eseguendo un accesso al fascicolo relativo alla procedura esecutiva. Tenuto conto che nella fattispecie che ci occupa la notifica del pignoramento è avvenuta nei confronti dell'esecutato in data 8.06.2022 mentre l'opposizione risulta proposta con ricorso depositato presso la
Cancelleria il 15.07.2022, occorre quindi verificare se la stessa sia legittima (ipotesi in cui l'opposizione dovrebbe essere considerata tardiva e, dunque, inammissibile, giacché proposta oltre il termine di venti giorni dalla conoscenza legale dell'atto) o meno (ipotesi in cui, invece, sarebbe necessario individuare, sulla base delle allegazioni dell'opponente e comunque degli atti del fascicolo dell'esecuzione e di quelli del fascicolo dell'opposizione, il momento in cui l'opponente medesimo ha conseguito la conoscenza di fatto dell'atto e valutare pertanto la tempestività del ricorso rispetto a tale momento).
Orbene, il debitore nulla ha eccepito circa la notifica del pignoramento e pertanto ben avrebbe potuto depositare l'opposizione nei termini.
Ne consegue che l'opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Si ritengono, tuttavia, insussistenti i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
È noto che la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010).
Le spese di lite stante la natura del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara valido ed efficace il pignoramento impugnato;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 13.03.2025
Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
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