Art. 5.
Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, dalla corresponsione delle pensioni maggiorate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si provvede con un contributo pari al 2,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, da corrispondersi per la durata, di 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 1963.
Il contributo di cui al presente articolo e' dovuto al Fondo in aggiunta a quello complessivo di cui al precedente articolo 4, tenendo presenti le aliquote di riparto stabilite con l'articolo stesso.
Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, dalla corresponsione delle pensioni maggiorate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si provvede con un contributo pari al 2,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, da corrispondersi per la durata, di 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 1963.
Il contributo di cui al presente articolo e' dovuto al Fondo in aggiunta a quello complessivo di cui al precedente articolo 4, tenendo presenti le aliquote di riparto stabilite con l'articolo stesso.