Articolo 5 della Legge 29 marzo 1965, n. 220
Articolo 4
Versione
1 novembre 1967
Art. 5.
Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, dalla corresponsione delle pensioni maggiorate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si provvede con un contributo pari al 2,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, da corrispondersi per la durata, di 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 1963.
Il contributo di cui al presente articolo e' dovuto al Fondo in aggiunta a quello complessivo di cui al precedente articolo 4, tenendo presenti le aliquote di riparto stabilite con l'articolo stesso.

Entrata in vigore il 1 novembre 1967