Articolo 2 della Legge 2 marzo 1963, n. 365
Articolo 1
Versione
17 aprile 1963
Art. 2.
All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 17 aprile 1963