Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00325/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04135/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4135 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
I) con il ricorso introduttivo:
- della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 364 del 7/7/2022, recante “proposta di aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei rifiuti speciali in Campania: approvazione ai sensi dell'art. 15 della L. Reg. n. 14/2016”, con allegati, in BURC n. 62 del 15.7.2022;
- della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 510 del 16/11/2021 con la quale, ai sensi dei commi 2 e 6, dell'art. 15, della L.Reg. n. 14/2016 e ss.mm.ii., è stata adottata la proposta di aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei rifiuti speciali in Campania, unitamente all'allegato Rapporto Ambientale, integrato con lo Studio di Incidenza e la Sintesi non tecnica, elaborati dal Gruppo centrale di coordinamento di cui alla cit. D.G.R. 124/2019 ed avviata la consultazione del pubblico ai fini VAS;
- del decreto dirigenziale regionale n. 110 del 15/6/2022 dello Staff 50.17.92, Autorità Competente in materia di VAS, con il quale è stato reso il parere favorevole con prescrizioni di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza sul Piano di cui alla DGR n. 510 del 16/11/2021;
- del parere della Commissione VIA – VAS reso nella seduta del 12/5/2022 e richiamato nel provvedimento impugnato;
II) con i motivi aggiunti:
- della delibera del Consiglio Regionale della Campania approvata nella seduta tenutasi in data 19 ottobre 2022, recante “Consiglio Regionale della Campania - Attestato n. 520/1 - Approvazione DGR n. 364 del 7 luglio 2022 - Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania” con la quale è stata approvata, con emendamento, la delibera di Giunta Regionale n. 364 del 7 luglio 2022;
- del Piano recante “Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei rifiuti speciali in Campania”, approvato con emendamento con la deliberazione impugnata, pubblicato come allegato in BURC Speciale del 10/11/2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa IT UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la determina n. 364 del 7.7.2022 la Giunta Regionale della Campania, previo esperimento del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica definito con decreto dirigenziale regionale n. 110 del 15.06.2022, ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali e l’ha trasmessa al Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva ai sensi dell’art. 15 LR 14/2016.
Con successiva delibera del Consiglio Regionale della Campania, approvata nella seduta del 19.10.2022, è stata approvata, con emendamento, la delibera n. 364/2022.
Il Comune ricorrente insorge avverso la proposta di Piano, unitamente agli atti ad essa prodromici in epigrafe indicati, denunciandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
-Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 16/2014:
La Giunta Regionale, nell’adottare la proposta di Piano, non aveva consentito ai Comuni interessati, tra i quali appunto il Comune di Acerra, di partecipare al procedimento e presentare ivi le proprie osservazioni in quanto la proposta era stata direttamente sottoposta al Consiglio comunale per la sua definitiva approvazione;
-Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D. lgs n.152/06 e degli indirizzi operativi e procedurali approvati in allegato alla delibera di Giunta n. 203/2010:
la Regione Campania non aveva allegato il verbale di individuazione dei SCA di cui al punto 5.2 delle rubricate linee Guida, né al rapporto di scoping, né al rapporto ambientale. Conseguentemente, gli SCA erano stati illegittimamente individuati e, comunque, tra questi non erano stati contemplati i Comuni, ivi compreso il ricorrente Comune di Acerra, con conseguente obliterazione del loro diritto di partecipazione al procedimento VAS. In violazione del punto 5.4 delle rubricate Linee Guida, al Comune non era stata neanche inviata la prescritta comunicazione dell’avvio della fase di consultazione.
Con motivi aggiunti depositati il 21.11.2022, il Comune impugna altresì la delibera di approvazione della proposta di Piano, deducendone l’invalidità derivata dalla illegittimità degli atti prodromici impugnati con ricorso principale.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania insistendo per la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del gravame alla luce delle osservazioni contenute nella nota n. PG/2022/0579064 del 23/11/2022 dello Staff valutazioni ambientali e nella nota prot. n. PG/2022/ 573303 del 18/11/2022 dello Staff Infrazioni comunitarie e piano Regionale Rifiuti prodotte in atti.
Secondo la difesa regionale, invero, i criteri di localizzazione degli impianti che consentivano di considerare il Comune ricorrente come area satura e non idonea alla localizzazione di nuovi impianti, erano stati mantenuti anche nella proposta di Piano gravata, che non aveva modificato in alcun modo la qualificazione dell’agglomerato di Acerra. Nondimeno, il Piano era stato emendato con norme ancora più favorevoli alle esigenze di aree già toccate da carichi impiantistici elevati (v. Criterio V 16). Ed infine, la partecipazione comunale era stata assicurata dalla pubblicazione sul BURC n. 111 del 06/12/2021 di un avviso nell’ambito dell’autonomo presupposto procedimento VAS regionale e tengono luogo delle forme di partecipazione di cui alla legge n. 241/90.
Il Comune ricorrente ha replicato alle difese del Comune con memoria del 6.10.2025, insistendo per la sua piena legittimazione a ricorrere ed evidenziando l’immediata lesività degli atti gravati essendo questi incidenti direttamente sulla conformazione del territorio comunale di Acerra e facendo venire meno, per esso territorio, la qualificazione di “zona rossa”, cioè satura, e quindi inidonea alla localizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti prevista dalla previgente pianificazione regionale. La tesi regionale sarebbe, poi, errata in quanto la consultazione ai fini VAS, che si svolge nell’ambito di un distinto ed autonomo procedimento, che si chiude con il provvedimento dirigenziale definitivo di VAS, e non potrebbe per ciò sostituirsi alla partecipazione prevista nella specifica fase di aggiornamento e redazione del piano. La speciale partecipazione comunale prevista dall’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 16/2014, invece, incide a valle del piano già formato e valutato ai fini ambientali, e nel suo ambito la giunta regionale è onerata di accogliere o respingere motivatamente le osservazioni comunali sul piano già formato ed adottato nell’ambito dell’autonomo procedimento di approvazione del Piano regionale stesso. La norma semplificatoria invocata dalla Regione non sarebbe, infine, direttamente applicabile al procedimento di approvazione del Piano oggetto del presente giudizio in quanto la Regione Campania non aveva approvato alcuna norma di attuazione della norma statale per il coordinamento del procedimento VAS con quello di approvazione del Piano.
L’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati è stata respinta con ordinanza del 13.12.2022. Alla udienza pubblica di smaltimento dell’11.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni che seguono.
Il Comune di Acerra, premettendo che l’estrema criticità ambientale che caratterizza il territorio comunale è stata correttamente considerata nel vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania, che contempla infatti, l’agglomerato ASI di Acerra come “area vincolata” tra quelle, cioè, “che non lasciano la possibilità di indicare come idonee per la localizzazione dell’impiantistica industriale di trattamento e/o smaltimento di rifiuti le partizioni spaziali entro le quali dette ASI sono comprese” (cfr. nota 61 a pag. 380 PRGRS) e che riporta l’agglomerato ASI di Acerra come “zona rossa” in cui vige un vincolo cogente di inidoneità alla localizzazione di impianti di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, impugna gli atti con i quali la Regione Campania è giunta alla approvazione della determina di aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali, culminata della delibera del Consiglio regionale della Campania approvata nella seduta del 19.10. 2022, recante appunto approvazione della proposta di piano di cui alla determina di Giunta n. 364 del 7.7.2022.
A fondamento del ricorso il Comune lamenta, sostanzialmente, la violazione delle garanzie procedimentali garantite dalla normativa di settore posto che sarebbe stato impedito all’ente locale di partecipare al procedimento e rendere in esso le proprie osservazioni, in quanto ente esponenziale della collettività interessata dalle misure regionali. Tale fase partecipativa sarebbe stata totalmente obliterata, così determinando la illegittimità non solo della proposta di Piano ma anche del provvedimento finale di sua approvazione.
Le censure così proposte, tuttavia, non colgono nel segno e vanno respinte.
Ed invero, la Regione Campania ha efficacemente rilevato che la procedura di VAS integrata con la valutazione di incidenza del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) ha previsto la pubblicazione di un avviso per l’avvio della consultazione prevista sia dall’art. 14 del Dlgs 152/2006 che dall’art. 15, co. 3 della LR 16/2014. Lo stesso identico avviso è stato pubblicato il 6 dicembre 2021 sia sulle pagine web regionali dedicate alle valutazioni ambientali sia sul BURC n. 111 del 06/12/2021 (si veda Allegato 1 e 2 alla nota n. PG/2022/0579064 del 23/11/2022 dello Staff valutazioni ambientali prodotta in atti dalla Regione). Sullo stesso BURC n. 111/2021 è stata pubblicata anche la Delibera della Giunta Regionale n. 510 del 16.11.2021 -Adozione della proposta di aggiornamento e/o revisione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania.
Come si può leggere, poi, l’avviso riporta espressamente nel testo che si trattava di un “AVVISO, ai sensi dell’articolo 14, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 inerente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la VIncA di Piani e Programmi ed ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della L.R. n. 14/2016” e che, Ai fini della consultazione prevista dall’articolo 14 del D. lgs 152/2006, nonché di quella prevista ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della L.R. n. 14/2016, si comunicava che il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania – PRGRS, il relativo Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio di Incidenza e la Sintesi Non Tecnica sarebbero stati consultabili sul sito web dell’Autorità Competente in materia di VAS e sul sito dell’Autorità procedente; veniva infine consentito a “chiunque” di prendere visione di tale documentazione e far pervenire le proprie osservazioni.
Ed invero, l’art. 14, co. 3 del Dlgs 152/2006 dispone che “In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.
Da quanto ricostruito, quindi, la proposta di PRGRS è stata pubblicata e posta in consultazione con la pubblicazione del citato avviso sia sul BURC che sul sito web dell’Autorità competente in materia di VAS. Tra l’altro, la nota con la quale si è data comunicazione diretta della pubblicazione dell’avviso del 06.12.2021 e dell’avvio della consultazione prevista dall’articolo 14 del D.lgs. n. 152/2006, nonché di quella prevista ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della L.R. n. 14/2016 risulta anche trasmessa anche all’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – Campania, in forza, appunto, del ruolo di quest’ultimo quale ente preposto alla tutela e rappresentanza degli interessi generali dei Comuni associati, ed all’Ente d’Ambito per i Rifiuti OL 1 del quale il Comune di Acerra è parte integrante.
Ciò premesso, il Collegio è dell’avviso che la Regione resistente abbia comprovato di aver garantito correttamente, nel caso che ci occupa, la partecipazione procedimentale aprendo, in conformità al dettato normativo, la fase di consultazione con i soggetti interessati.
In tal senso, le censure avanzate dal Comune risultano smentite dalle circostanze evidenziate dalla Regione che denotano che l’articolazione del procedimento si è svolta in modo non lesivo degli interessi dell’ente locale; anche l’ulteriore tesi della prevalenza della legge regionale n. 16/2014, quale norma regionale speciale sopravvenuta alla disciplina statale di cui all’art. 14 del D. Lgs n. 152/2006, del resto, risulta smentita da quanto previsto dall’art. 14, co. 3 del Dlgs 152/2006 che, come sopra evidenziato, stabilisce che le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui alla disciplina statale, proprio al fine di evitare duplicazioni ed aggravio del procedimento.
Analogamente, con riferimento agli indirizzi operativi e procedurali approvati in allegato alla delibera di Giunta n. 203/2010, che, pure, secondo il ricorrente, non sarebbero stati rispettati, il Collegio osserva quanto in merito espressamente evidenziato dalla Regione ovvero che la collaborazione tra Uffici della stessa amministrazione, cioè la Regione Campania, si è concretizzata in un confronto diretto dei funzionari dei due Uffici dal quale è esitato l’elenco degli SCA. Con nota prot. 527832 del 04.09.2019 (Allegato 5 alla nota PG/2022/0579064 del 23/11/2022) l’Autorità competente in materia di VAS ha poi comunicato formalmente le indicazioni per la revisione dell’elenco degli SCA che è stato successivamente utilizzato in fase di scoping. A ciò aggiungasi che nel Rapporto Ambientale del PRGRS (Allegato 6 alla nota PG/2022/0579064 del 23/11/2022) è riportata la descrizione della fase di scoping, che comprende anche l’elenco degli SCA.
Ed infine, il Collegio osserva che il Comune ricorrente non chiarisce, al di là di formule generiche, quale lesione concreta avrebbe subito per effetto della mancata partecipazione assicurata dalla legge regionale ovvero quali specifiche circostanze avrebbe effettivamente rappresentato in sede procedimentale se tale partecipazione fosse stata garantita; al contrario, la Regione ha evidenziato- senza replica in merito- che le delibere gravate non hanno modificato la qualificazione dell’agglomerato ASI Acerra e che il Piano è stato approvato con norme ancora più favorevoli alle esigenze di aree già toccate da carichi impiantistici elevati ( v. Criterio V 16).
Per tali considerazioni, quindi, il ricorso va complessivamente respinto siccome infondato.
La novità e peculiarità della controversia giustificano, oltremodo, la compensazione delle spese, tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi mediante video conferenza ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm., con l'intervento dei magistrati:
GL AR Di OL, Presidente
IT UC, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT UC | GL AR Di OL |
IL SEGRETARIO