TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14679 /2021 RG
Alla udienza del 30.10.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 17 e 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
IM della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 14679 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
1 La sig.ra , C.F. , Avv. Parte_1 C.F._1
TT TE
ATTRICE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona dell'amministratore Rag. P.IVA_1 Controparte_2
e del (C.F. Controparte_3
) in persona dell'amministratore Rag. , P.IVA_2 Controparte_4
Avv. Gianfranco Aricò
convenuti
E
IL Controparte_5
C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore avv. P.IVA_3
, e del Controparte_6 Controparte_7
, C.F. in persona dell'Amministratore pro
[...] P.IVA_4
tempore (avv. Agata Galvano)
convenuti
E
2 il (c.f. Controparte_8
), in persona dell'amministratore pro tempore (avv. Fabio P.IVA_5
Marino)
convenuto
E
La in persona del legale rappresentante Controparte_9
pro tempore, avv. Fabio Marino
Terza chiamata in garanzia
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_10
tempore, avv. Tommaso Raimondo
Terza chiamata in garanzia
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
In accoglimento delle domande attoree, condanna in via solidale tutti i convenuti, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro- CP_11
tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, e non, subiti dall'istante e quantificati nella complessiva somma pari a 14.434,5
euro, espressa in moneta attuale, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.
3 Pone a carico delle parti convenute soccombenti il pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, nella complessiva somma di 4.800,00 euro, di cui 264,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario del 15% ex DM giustizia n. 55/2014, IVA, CPA, nonché le spese della espletata c.t.u., così come liquidate da separato decreto.
In accoglimento delle domande di manleva spiegate dal
[...]
, nei confronti della , e del Controparte_5 Controparte_10
, nei confronti della Controparte_7 [...]
, condanna le predette società, in forza della polizza Controparte_9
stipulata, a manlevare e garantire i rispettivi condomini assicurati da tutte le somme, comprese quelle legali, sborsate in forza della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della attività istruttoria espletata, merita accoglimento nei limiti della disposta consulenza tecnica.
Preliminarmente, appare opportuno sottolineare come la stessa, sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, sia riconducibile nell'alveo della responsabilità da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., a tenore del quale:
“prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del
comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per
4 la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della
pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da
essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere
rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal
fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere
del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da
affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
(Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 07/04/2010)
Ed ancora:
“….con riferimento ai danni cagionati da cose in custodia, che prevede
un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sussiste la facoltà del custode di
provare che il danno è stato determinato da cause create dal
danneggiato, da lui non conoscibili né eliminabili con immediatezza,
neppure con la più efficiente attività di manutenzione. (Cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 20943 del 30/09/2009).
Specificatamente dalla analisi della deposizione testimoniale resa dal teste attoreo escusso, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità della caduta della sig.ra allo stato della Parte_1
superficie dissestata del manto stradale (ubicato all'interno del CP_1
) nei pressi civico 49 e del posto auto contrassegnato con il
[...]
n. 91.
5 Ed in particolare il teste escusso sig. ha dichiarato Testimone_1
testualmente: “era di mattina, aggiungo che mia moglie mentre
camminava qualche passo davanti a me, ad un certo punto è caduta in
avanti sul marciapiede in quanto sull'asfalto c'era un avallamento, che
abbiamo visto dopo, per il quale mia moglie è inciampata finendo sul
marciapiede. Confermo che la caduta è avvenuta nello stallo di
Co posteggio, contrassegnato con il n 91, che faceva capo al civico n ,
dove vi è l'ingresso della e nel quale vi era anche l'insegna. Pt_2
Aggiungo anche che non vi era sul posto alcuna segnaletica atta ad
indicare la anomalia…. quel giorno c'erano altri pedoni che transitavano
dagli stalli di posteggio;
aggiungo che nella immediatezza mia moglie
aveva dolori al braccio, destro, ed anche al volto, quindi io ho preso la
vettura e la ho portata al pronto soccorso di Villa Sofia. Preciso che
talvolta in passato eravamo andati alla , ma tempo addietro , Pt_2
ed era diverso tempo che non ci andavamo. Casa nostra dista dalla
circa 1 km, e comunque quella zona , dove vicino vi è un Pt_2
supermercato, noi la frequentiamo, preciso anche che noi transitavamo
dalla via dei Leoni direzione . Aggiungo che Controparte_1
l'avallamento non era percepibile perchè dello stesso colore
dell'asfalto, comunque dentro ci finiva un piede. So che ci sono altri
accessi ma per noi era piu comodo usare quello di cui di fatto ci siamo
serviti.
6 Ed ancora, occorre sottolineare che dall'esame della relazione tecnica,
a firma dell'arch. , depositata dalla , è Per_1 Controparte_10
emersa una analitica descrizione dello stato dei luoghi di CP_3
, a seguito di ispezione. In particolare il suddetto perito ha
[...]
evidenziato la presenza di “diffuse aree di ammaloramento dell'asfalto del , sia negli stalli di sosta, a che nelle aree di Controparte_1
transito comune a tutti i condomini”. Peraltro, appaiono del tutto condivisibili le argomentazioni espresse da parte attrice a tenore delle quali, sui luoghi, non esiste alcuna segnaletica che vieti l'accesso dei pedoni o che indichi un percorso obbligato ed a questi dedicato. E
ancora emerge dai rilievi fotografici (compresi quelli depositati dalla come tutti i marciapiedi che si trovano all'interno del CP_10 CP_1
non godano di alcun passaggio pedonale dedicato.
[...]
Peraltro, la circostanza dichiarata dal teste “So che ci sono altri accessi
ma per noi era piu comodo usare quello di cui di fatto ci siamo serviti”
non costituisce prova della circostanza che l'attrice abbia percorso un luogo, o usato un accesso, interdetto ai pedoni, per recarsi alla
. E' in ogni caso indiscutibile che il manto stradale, di cui Pt_2
usufruisce indiscriminatamente il pubblico, debba essere adeguatamente manutenuto e custodito, al fine di consentire un transito privo di pericoli. Sul punto la più recente giurisprudenza trovata a pronunciarsi in un caso analogo al presente ha affermato che
7 “Trattandosi di zona immediatamente prospiciente lo stabile
, è dovere del esercitare un effettivo controllo CP_12 CP_1
continuativo, provvedendo al risanamento del manto
dissestato”(Tribunale di Roma sentenza n. 974 del 14.1.2019).
E' di tutta evidenza, come sulla scorta superiori circostanze può
ritenersi provata una responsabilità esclusiva in capo ai CP_11
convenuti, e non già alla stessa attrice.
Considerato che
la superficie appariva regolare e solo nel momento in cui veniva calpestata emergevano, in modo inevitabile , le pericolose disconnessioni.
Peraltro, va tenuto conto del fatto che i convenuti non CP_11
hanno predisposto degli accessi al marciapiede, se non tramite gli stalli di parcheggio, ed inoltre la presenza delle vetture ha reso meno visibile ed evitabile il percorso.
Ed ancora appare anche opportuno sottolineare che la cura e manutenzione adeguata dell'area in questione, ove è avvenuto il sinistro, avrebbe dovuto essere maggiormente efficace considerato che trattasi di zona ad alta fruizione da parte di un numero elevato di persone, essendovi presente oltre agli abitanti di un super condominio,
anche la , molto frequentata, ed un ufficio postale. Pt_2
Passando alla valutazione del quantum debeatur, ai fini della valutazione dei postumi invalidanti residuati nonché dei giorni di
8 invalidità temporanea ed assoluta si è proceduto alla disposizione di ctu medico legale il quale ha concluso nel senso che l'istante ha riportato, in conseguenza del sinistro per cui è causa, “ una frattura
del capitulum humeri gomito destro;
tale frattura era trattata
cruentemente con riduzione cruenta e sintesi con placca e viti. Il ctu ha
precisato chevi è nesso causale tra il riferito incidente del 18/03/2019
ed il politrauma certificato quel giorno in P.S. (politrauma con
interessamento, soprattutto, del gomito destro), e si ritiene ciò, sia
perché tale politrauma era riscontrato in P.S. immediatamente dopo il
riferito fatto causale, sia perché esso ben si attiene alle riferite
modalità di produzione.
Il Ctu, ha concluso precisando che l'attrice ha riportato dei postumi invalidanti residuati nella misura del 6%; con un periodo di invalidità
temporanea totale di giorni 70 di cui 5 gg in termini di I.T.T. ; 65 gg di ITP al 50%.
In merito alla liquidazione dei suddetti danni necessita premettere che alla luce di una evoluzione maturatasi presso i Giudici di Legittimità,
appare opportuno applicare le Tabelle del Tribunale di Milano ai fini della determinazione.
Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, tenuto conto dei postumi permanenti accertati dal CTU in capo alla attrice (6%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (70 anni), può essere liquidata all'istante la somma espressa in moneta attuale pari a 13.727,50 euro
9 comprensiva del danno biologico, dei gg. di I.T.P. e di I.T.T. per il periodo riconosciuto dal ctu nominato nonché della percentuale prevista a titolo di danno morale (inclusa automaticamente nelle tabelle di Milano) oltre interessi legali, da calcolarsi dal fatto fino all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene al danno patrimoniale sono state riconosciute congrue le spese mediche documentate pari a 707,00 euro.
In accoglimento delle domande attoree, condanna in via solidale tutti i convenuti, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro- CP_11
tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, e non, subiti dall'istante e quantificati nella complessiva somma pari a 14.434,5
euro, espressa in moneta attuale, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.
Per ultimo, necessita porre l'attenzione sulla domanda di manleva,
spiegata nei confronti delle compagnie assicurative chiamate in garanzia;
Ed invero la nulla ha eccepito in ordine alla CP_13
inoperatività della polizza richiamata;
di contra le , Controparte_10
richiamando la polizza contratta con il Controparte_5
, ha eccepito la relativa inoperatività sul presupposto che il sinistro
[...]
sia avvenuto in una strada privata e, in quanto tale, non coperto dalla garanzia, limitata alle pertinenze condominiali con esclusione delle strade private.
10 Ciò posto, da un'attenta lettura della polizza in atti, a parere di questo
Decidente, l'eccezione spiegata dalla Compagnia assicurativa non appare fondata e va respinta. Ed invero, l'intero piazzale del CP_1
costituisce una pertinenza condominiale, comune ai CP_1
convenuti, destinata a parcheggio;
la carreggiata che lo attraversa,
costituisce un'area a servizio degli stalli che consente esclusivamente il transito dei veicoli di proprietà dei condomini per raggiungere o lasciare i parcheggi. Peraltro, la caduta della sig.ra è avvenuta Pt_1
proprio in uno stallo per il parcheggio delimitato da strisce,
specificatamente in una pertinenza condominiale che non può
certamente essere definita “strada privata”.
A tal uopo, basta richiamare la clausola contrattuale CS52, invocata dalle , ove l'oggetto della copertura assicurativa è Controparte_10
individuato nelle “parti comuni del fabbricato assicurato, come definite dall'art. 1117 c.c.”, tra le quali rientrano anche le cc.dd. areedestinate a parcheggio, espressamente contemplate al punto n. 2 del medesimo articolo come parti oggetto di proprietà comune.
E' di tutta evidenza che la polizza stipulata dal Controparte_5
è operativa, e la compagnia assicurativa
[...] Controparte_10
va condannata a manlevare il assicurato.
[...] CP_1
In accoglimento delle domande di manleva spiegate dal
[...]
, nei confronti della , e del Controparte_5 Controparte_10
11 , nei confronti della Controparte_7 [...]
, condanna le predette società, in forza della polizza Controparte_9
stipulata, a manlevare e garantire i rispettivi condomini assicurati da tutte le somme, comprese quelle legali, sborsate in forza della presente sentenza.
Così deciso.
Pa, lì 30/10/2025 IL G.O.P.
Valentina IM
12
Alla udienza del 30.10.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 17 e 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
IM della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 14679 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
1 La sig.ra , C.F. , Avv. Parte_1 C.F._1
TT TE
ATTRICE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona dell'amministratore Rag. P.IVA_1 Controparte_2
e del (C.F. Controparte_3
) in persona dell'amministratore Rag. , P.IVA_2 Controparte_4
Avv. Gianfranco Aricò
convenuti
E
IL Controparte_5
C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore avv. P.IVA_3
, e del Controparte_6 Controparte_7
, C.F. in persona dell'Amministratore pro
[...] P.IVA_4
tempore (avv. Agata Galvano)
convenuti
E
2 il (c.f. Controparte_8
), in persona dell'amministratore pro tempore (avv. Fabio P.IVA_5
Marino)
convenuto
E
La in persona del legale rappresentante Controparte_9
pro tempore, avv. Fabio Marino
Terza chiamata in garanzia
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_10
tempore, avv. Tommaso Raimondo
Terza chiamata in garanzia
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
In accoglimento delle domande attoree, condanna in via solidale tutti i convenuti, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro- CP_11
tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, e non, subiti dall'istante e quantificati nella complessiva somma pari a 14.434,5
euro, espressa in moneta attuale, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.
3 Pone a carico delle parti convenute soccombenti il pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, nella complessiva somma di 4.800,00 euro, di cui 264,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario del 15% ex DM giustizia n. 55/2014, IVA, CPA, nonché le spese della espletata c.t.u., così come liquidate da separato decreto.
In accoglimento delle domande di manleva spiegate dal
[...]
, nei confronti della , e del Controparte_5 Controparte_10
, nei confronti della Controparte_7 [...]
, condanna le predette società, in forza della polizza Controparte_9
stipulata, a manlevare e garantire i rispettivi condomini assicurati da tutte le somme, comprese quelle legali, sborsate in forza della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della attività istruttoria espletata, merita accoglimento nei limiti della disposta consulenza tecnica.
Preliminarmente, appare opportuno sottolineare come la stessa, sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, sia riconducibile nell'alveo della responsabilità da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., a tenore del quale:
“prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del
comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per
4 la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della
pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da
essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere
rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal
fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere
del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da
affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
(Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 07/04/2010)
Ed ancora:
“….con riferimento ai danni cagionati da cose in custodia, che prevede
un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sussiste la facoltà del custode di
provare che il danno è stato determinato da cause create dal
danneggiato, da lui non conoscibili né eliminabili con immediatezza,
neppure con la più efficiente attività di manutenzione. (Cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 20943 del 30/09/2009).
Specificatamente dalla analisi della deposizione testimoniale resa dal teste attoreo escusso, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità della caduta della sig.ra allo stato della Parte_1
superficie dissestata del manto stradale (ubicato all'interno del CP_1
) nei pressi civico 49 e del posto auto contrassegnato con il
[...]
n. 91.
5 Ed in particolare il teste escusso sig. ha dichiarato Testimone_1
testualmente: “era di mattina, aggiungo che mia moglie mentre
camminava qualche passo davanti a me, ad un certo punto è caduta in
avanti sul marciapiede in quanto sull'asfalto c'era un avallamento, che
abbiamo visto dopo, per il quale mia moglie è inciampata finendo sul
marciapiede. Confermo che la caduta è avvenuta nello stallo di
Co posteggio, contrassegnato con il n 91, che faceva capo al civico n ,
dove vi è l'ingresso della e nel quale vi era anche l'insegna. Pt_2
Aggiungo anche che non vi era sul posto alcuna segnaletica atta ad
indicare la anomalia…. quel giorno c'erano altri pedoni che transitavano
dagli stalli di posteggio;
aggiungo che nella immediatezza mia moglie
aveva dolori al braccio, destro, ed anche al volto, quindi io ho preso la
vettura e la ho portata al pronto soccorso di Villa Sofia. Preciso che
talvolta in passato eravamo andati alla , ma tempo addietro , Pt_2
ed era diverso tempo che non ci andavamo. Casa nostra dista dalla
circa 1 km, e comunque quella zona , dove vicino vi è un Pt_2
supermercato, noi la frequentiamo, preciso anche che noi transitavamo
dalla via dei Leoni direzione . Aggiungo che Controparte_1
l'avallamento non era percepibile perchè dello stesso colore
dell'asfalto, comunque dentro ci finiva un piede. So che ci sono altri
accessi ma per noi era piu comodo usare quello di cui di fatto ci siamo
serviti.
6 Ed ancora, occorre sottolineare che dall'esame della relazione tecnica,
a firma dell'arch. , depositata dalla , è Per_1 Controparte_10
emersa una analitica descrizione dello stato dei luoghi di CP_3
, a seguito di ispezione. In particolare il suddetto perito ha
[...]
evidenziato la presenza di “diffuse aree di ammaloramento dell'asfalto del , sia negli stalli di sosta, a che nelle aree di Controparte_1
transito comune a tutti i condomini”. Peraltro, appaiono del tutto condivisibili le argomentazioni espresse da parte attrice a tenore delle quali, sui luoghi, non esiste alcuna segnaletica che vieti l'accesso dei pedoni o che indichi un percorso obbligato ed a questi dedicato. E
ancora emerge dai rilievi fotografici (compresi quelli depositati dalla come tutti i marciapiedi che si trovano all'interno del CP_10 CP_1
non godano di alcun passaggio pedonale dedicato.
[...]
Peraltro, la circostanza dichiarata dal teste “So che ci sono altri accessi
ma per noi era piu comodo usare quello di cui di fatto ci siamo serviti”
non costituisce prova della circostanza che l'attrice abbia percorso un luogo, o usato un accesso, interdetto ai pedoni, per recarsi alla
. E' in ogni caso indiscutibile che il manto stradale, di cui Pt_2
usufruisce indiscriminatamente il pubblico, debba essere adeguatamente manutenuto e custodito, al fine di consentire un transito privo di pericoli. Sul punto la più recente giurisprudenza trovata a pronunciarsi in un caso analogo al presente ha affermato che
7 “Trattandosi di zona immediatamente prospiciente lo stabile
, è dovere del esercitare un effettivo controllo CP_12 CP_1
continuativo, provvedendo al risanamento del manto
dissestato”(Tribunale di Roma sentenza n. 974 del 14.1.2019).
E' di tutta evidenza, come sulla scorta superiori circostanze può
ritenersi provata una responsabilità esclusiva in capo ai CP_11
convenuti, e non già alla stessa attrice.
Considerato che
la superficie appariva regolare e solo nel momento in cui veniva calpestata emergevano, in modo inevitabile , le pericolose disconnessioni.
Peraltro, va tenuto conto del fatto che i convenuti non CP_11
hanno predisposto degli accessi al marciapiede, se non tramite gli stalli di parcheggio, ed inoltre la presenza delle vetture ha reso meno visibile ed evitabile il percorso.
Ed ancora appare anche opportuno sottolineare che la cura e manutenzione adeguata dell'area in questione, ove è avvenuto il sinistro, avrebbe dovuto essere maggiormente efficace considerato che trattasi di zona ad alta fruizione da parte di un numero elevato di persone, essendovi presente oltre agli abitanti di un super condominio,
anche la , molto frequentata, ed un ufficio postale. Pt_2
Passando alla valutazione del quantum debeatur, ai fini della valutazione dei postumi invalidanti residuati nonché dei giorni di
8 invalidità temporanea ed assoluta si è proceduto alla disposizione di ctu medico legale il quale ha concluso nel senso che l'istante ha riportato, in conseguenza del sinistro per cui è causa, “ una frattura
del capitulum humeri gomito destro;
tale frattura era trattata
cruentemente con riduzione cruenta e sintesi con placca e viti. Il ctu ha
precisato chevi è nesso causale tra il riferito incidente del 18/03/2019
ed il politrauma certificato quel giorno in P.S. (politrauma con
interessamento, soprattutto, del gomito destro), e si ritiene ciò, sia
perché tale politrauma era riscontrato in P.S. immediatamente dopo il
riferito fatto causale, sia perché esso ben si attiene alle riferite
modalità di produzione.
Il Ctu, ha concluso precisando che l'attrice ha riportato dei postumi invalidanti residuati nella misura del 6%; con un periodo di invalidità
temporanea totale di giorni 70 di cui 5 gg in termini di I.T.T. ; 65 gg di ITP al 50%.
In merito alla liquidazione dei suddetti danni necessita premettere che alla luce di una evoluzione maturatasi presso i Giudici di Legittimità,
appare opportuno applicare le Tabelle del Tribunale di Milano ai fini della determinazione.
Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, tenuto conto dei postumi permanenti accertati dal CTU in capo alla attrice (6%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (70 anni), può essere liquidata all'istante la somma espressa in moneta attuale pari a 13.727,50 euro
9 comprensiva del danno biologico, dei gg. di I.T.P. e di I.T.T. per il periodo riconosciuto dal ctu nominato nonché della percentuale prevista a titolo di danno morale (inclusa automaticamente nelle tabelle di Milano) oltre interessi legali, da calcolarsi dal fatto fino all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene al danno patrimoniale sono state riconosciute congrue le spese mediche documentate pari a 707,00 euro.
In accoglimento delle domande attoree, condanna in via solidale tutti i convenuti, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro- CP_11
tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, e non, subiti dall'istante e quantificati nella complessiva somma pari a 14.434,5
euro, espressa in moneta attuale, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.
Per ultimo, necessita porre l'attenzione sulla domanda di manleva,
spiegata nei confronti delle compagnie assicurative chiamate in garanzia;
Ed invero la nulla ha eccepito in ordine alla CP_13
inoperatività della polizza richiamata;
di contra le , Controparte_10
richiamando la polizza contratta con il Controparte_5
, ha eccepito la relativa inoperatività sul presupposto che il sinistro
[...]
sia avvenuto in una strada privata e, in quanto tale, non coperto dalla garanzia, limitata alle pertinenze condominiali con esclusione delle strade private.
10 Ciò posto, da un'attenta lettura della polizza in atti, a parere di questo
Decidente, l'eccezione spiegata dalla Compagnia assicurativa non appare fondata e va respinta. Ed invero, l'intero piazzale del CP_1
costituisce una pertinenza condominiale, comune ai CP_1
convenuti, destinata a parcheggio;
la carreggiata che lo attraversa,
costituisce un'area a servizio degli stalli che consente esclusivamente il transito dei veicoli di proprietà dei condomini per raggiungere o lasciare i parcheggi. Peraltro, la caduta della sig.ra è avvenuta Pt_1
proprio in uno stallo per il parcheggio delimitato da strisce,
specificatamente in una pertinenza condominiale che non può
certamente essere definita “strada privata”.
A tal uopo, basta richiamare la clausola contrattuale CS52, invocata dalle , ove l'oggetto della copertura assicurativa è Controparte_10
individuato nelle “parti comuni del fabbricato assicurato, come definite dall'art. 1117 c.c.”, tra le quali rientrano anche le cc.dd. areedestinate a parcheggio, espressamente contemplate al punto n. 2 del medesimo articolo come parti oggetto di proprietà comune.
E' di tutta evidenza che la polizza stipulata dal Controparte_5
è operativa, e la compagnia assicurativa
[...] Controparte_10
va condannata a manlevare il assicurato.
[...] CP_1
In accoglimento delle domande di manleva spiegate dal
[...]
, nei confronti della , e del Controparte_5 Controparte_10
11 , nei confronti della Controparte_7 [...]
, condanna le predette società, in forza della polizza Controparte_9
stipulata, a manlevare e garantire i rispettivi condomini assicurati da tutte le somme, comprese quelle legali, sborsate in forza della presente sentenza.
Così deciso.
Pa, lì 30/10/2025 IL G.O.P.
Valentina IM
12