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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8724 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5183/2025 RG Lav. e Prev.
TRA cf. ed cf. n.q. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 di genitori del minore , rappresentati e difesi dagli Persona_1 C.F._3
Avv.ti Raoul Scotto di Tella e Stefania Tandurella unitamente ai quali elettivamente domiciliano in Napoli alla Via A. Vespucci, 9, come da procura allegata RICORRENTI E
– in persona del Controparte_1
Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Vanda De Cesare
Oggetto: ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 3.03.2025 gli istanti di cui in epigrafe esponevano che, successivamente all'espletamento del procedimento amministrativo attivato con domanda del 3.6.2022 volto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore del figlio minore , promuovevano giudizio per ATPO e che con decreto di omologa del GL Per_1 del Tribunale di Napoli del 28.7.2024 venivano riconosciute le condizioni sanitarie legittimanti il godimento della provvidenza in oggetto con decorrenza da giugno 2022; lamentavano i ricorrenti che malgrado il decorso del termine di legge dalla notifica del decreto all' (in data 04/09/2024), seguita dall'invio del Mod. AP70 attestante i requisiti CP_1 socio – economici (in data 6.09.2024), l aveva provveduto al pagamento dei ratei CP_1 mensili a partire dal dicembre 2024 omettendo però di liquidare e corrispondere i ratei arretrati maturati dal giugno 2022 sino al novembre 2024. Chiedevano, pertanto, condannarsi l al pagamento dei ratei di indennità di CP_1 accompagnamento con la decorrenza riconosciuta nel provvedimento di omologa, con vittoria di spese ed attribuzione. Si costituiva l convenuto che eccepiva l'intervenuto adempimento della prestazione CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso o, in subordine, per la declaratoria di cessata materia del contendere, spese di lite compensate. Acquisita la documentazione prodotta, udita la discussione delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
** ** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1 La formula della declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito -a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni contrasto (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994). Invero l , nel costituirsi, ha depositato il Mod. TR/150 di ricostituzione pensioni formato CP_1 il 30.10.2024, contenente il prospetto del conguaglio arretrati, deducendo e documentando che con pec del 18.04.2025 indirizzata e consegnata al difensore costituito è stata data comunicazione della “validazione” dei ratei arretrati maturati in favore degli istanti in relazione alla prestazione per cui è causa con la decorrenza riconosciuta nel decreto di omologa (cfr. messaggio pec e ricevuta di consegna versati in atti dall ). CP_1
Non vi è motivo di dubitare dell'assetto degli interessi così definito, atteso che il procuratore di parte ricorrente si è associato alle richieste dell' . CP_1
Risulta dunque interamente cessata la materia del contendere. Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, essa va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base a delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. Sul punto si osserva che parte ricorrente ha fornito prova di avere notificato all' tutta CP_1 la documentazione necessaria alla messa in liquidazione della prestazione ( v. in atti pec di notifica del decreto di omologa, mod. AP 70 nelle date indicate in ricorso), del resto l nulla ha contestato al riguardo. Inoltre la pec di comunicazione dell' della CP_1 CP_1 messa in pagamento dei ratei arretrati è successiva alla data di deposito del ricorso introduttivo. Le spese, pertanto, vanno poste a carico dell' soccombente, liquidate come in CP_1 dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della attività svolta.
P.Q.M.
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla prestazione oggetto di causa;
-condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1865,00 CP_1
a titolo di onorario, oltre rimborso spese e oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario avv. Roul Scotto di Tella. Cosi deciso in Napoli, 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
2
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5183/2025 RG Lav. e Prev.
TRA cf. ed cf. n.q. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 di genitori del minore , rappresentati e difesi dagli Persona_1 C.F._3
Avv.ti Raoul Scotto di Tella e Stefania Tandurella unitamente ai quali elettivamente domiciliano in Napoli alla Via A. Vespucci, 9, come da procura allegata RICORRENTI E
– in persona del Controparte_1
Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Vanda De Cesare
Oggetto: ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 3.03.2025 gli istanti di cui in epigrafe esponevano che, successivamente all'espletamento del procedimento amministrativo attivato con domanda del 3.6.2022 volto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore del figlio minore , promuovevano giudizio per ATPO e che con decreto di omologa del GL Per_1 del Tribunale di Napoli del 28.7.2024 venivano riconosciute le condizioni sanitarie legittimanti il godimento della provvidenza in oggetto con decorrenza da giugno 2022; lamentavano i ricorrenti che malgrado il decorso del termine di legge dalla notifica del decreto all' (in data 04/09/2024), seguita dall'invio del Mod. AP70 attestante i requisiti CP_1 socio – economici (in data 6.09.2024), l aveva provveduto al pagamento dei ratei CP_1 mensili a partire dal dicembre 2024 omettendo però di liquidare e corrispondere i ratei arretrati maturati dal giugno 2022 sino al novembre 2024. Chiedevano, pertanto, condannarsi l al pagamento dei ratei di indennità di CP_1 accompagnamento con la decorrenza riconosciuta nel provvedimento di omologa, con vittoria di spese ed attribuzione. Si costituiva l convenuto che eccepiva l'intervenuto adempimento della prestazione CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso o, in subordine, per la declaratoria di cessata materia del contendere, spese di lite compensate. Acquisita la documentazione prodotta, udita la discussione delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
** ** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1 La formula della declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito -a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni contrasto (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994). Invero l , nel costituirsi, ha depositato il Mod. TR/150 di ricostituzione pensioni formato CP_1 il 30.10.2024, contenente il prospetto del conguaglio arretrati, deducendo e documentando che con pec del 18.04.2025 indirizzata e consegnata al difensore costituito è stata data comunicazione della “validazione” dei ratei arretrati maturati in favore degli istanti in relazione alla prestazione per cui è causa con la decorrenza riconosciuta nel decreto di omologa (cfr. messaggio pec e ricevuta di consegna versati in atti dall ). CP_1
Non vi è motivo di dubitare dell'assetto degli interessi così definito, atteso che il procuratore di parte ricorrente si è associato alle richieste dell' . CP_1
Risulta dunque interamente cessata la materia del contendere. Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, essa va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base a delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. Sul punto si osserva che parte ricorrente ha fornito prova di avere notificato all' tutta CP_1 la documentazione necessaria alla messa in liquidazione della prestazione ( v. in atti pec di notifica del decreto di omologa, mod. AP 70 nelle date indicate in ricorso), del resto l nulla ha contestato al riguardo. Inoltre la pec di comunicazione dell' della CP_1 CP_1 messa in pagamento dei ratei arretrati è successiva alla data di deposito del ricorso introduttivo. Le spese, pertanto, vanno poste a carico dell' soccombente, liquidate come in CP_1 dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della attività svolta.
P.Q.M.
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla prestazione oggetto di causa;
-condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1865,00 CP_1
a titolo di onorario, oltre rimborso spese e oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario avv. Roul Scotto di Tella. Cosi deciso in Napoli, 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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