CA
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 498/2021 RGAC vertente
Tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolino Parte_1
Panedigrano ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Roberto Colica, sito in Catanzaro, alla via Milano n. 9 appellante
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_2
sede in Mestre, alla via Terraglio, n. 63, rappresentata e difesa dall' avv.
Marco Rossi ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata nel suo studio legale sito in Verona, al Vicolo San Bernardino 5 A.
appellata
In fatto e diritto Con atto di citazione, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 690/2017, emesso dal Tribunale
di Lamezia Terme in data 4.12.2017, depositato in data 15.12.2017, con il quale la gli aveva ingiunto il pagamento di € 17.862,71 Parte_2
oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione, la difesa del sig. eccepiva la nullità Pt_1
dei contratti di finanziamento, stipulati da quest'ultimo, rispettivamente il primo in data 4.07.2007 con ed il secondo in data 4.05.2009 con CP_1
Compass.
Secondo la difesa, infatti, la nullità del primo contratto era dovuta alla omissione o errata indicazione dell'ISC o TAEG, al fatto che l'inserimento delle spese di assicurazione e di incasso nel calcolo del TAEG facevano superare la percentuale oltre la soglia dell'usura e che gli interessi di mora superavano il tasso soglia usura. A ciò si aggiungeva il fatto che sulle rate scadute erano stati calcolati gli interessi moratori già comprensivi degli interessi corrispettivi e che quindi, il tasso di mora previsto in contratto era una maggiorazione che, sovrapponendosi al tasso corrispettivo, diventava usuraio. Inoltre, le esose commissioni, previste in caso di estinzione anticipata, contribuivano al superamento del tasso soglia. Non meno veniva contestata l'illegittimità della concessione del credito al consumatore, già gravato da un finanziamento sessantennale.
La stessa difesa, relativamente al secondo contratto di finanziamento,
eccepiva che il tasso TAN era indicato nella misura del 13, 75% e quello
TAEG nella misura del 15,45 %, percentuali queste, che risultavano superare la soglia prevista dalla Banca d'Italia, che nel trimestre 1/4 – 30/06/2009, era al 13,54%. Veniva ancora eccepita la circostanza per cui i tassi di mora superavano il tasso soglia e che dalle rate scadute venivano detratti solo gli interessi convenzionali ma non gli altri costi e le spese che restavano inclusi nelle medesime rate.
Infine, la difesa dell'odierna appellante concludeva che all'atto di sottoscrizione dei contratti di finanziamento, l'opponente percepiva uno stipendio già gravato da una rata mensile per un finanziamento sessantennale e che, di conseguenza, nel concedere il nuovo credito, erano stati violati i principi di correttezza e di diligenza professionale.
In data 16 luglio 2018 si costituiva la , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, che impugnava e contestava l'opposizione, in quanto il credito derivava da un doppio finanziamento concesso al sig.
da , (fusa per incorporazione in Compass, a sua volta Pt_1 CP_1
fusa in ). Il medesimo credito era stato poi ceduto pro soluto a CP_2
Parte_2
La difesa della di contro, sosteneva che per il contratto stipulato con Pt_2
, la percentuale del TAEG applicato corrispondeva a quello CP_1
previsto e che i relativi importi, presenti nelle polizze assicurative, erano stati contabilizzati in modo corretto, come capitale finanziato dall'opponente ed erano stati esclusi nella determinazione del TAEG.
Inoltre, le spese di incasso-rata rientravano nel conteggio del TAEG pattuito, pari al 10,70%. Veniva altresì impugnata l'eccezione, per cui le spese di coperture assicurative e le spese di incasso rata erano state sommate al TAEG, non essendo stato fornito ex adverso alcun riscontro probatorio. Infatti, anche in questo caso, il tasso applicato risultava del 10,70% e di conseguenza era al di sotto della soglia usura, individuata dalla Banca
d'Italia, nel terzo trimestre 2007 nella misura del 18,81%.
A ciò occorreva aggiungere il fatto che neppure la commissione di estinzione anticipata era stata inclusa nel TAEG, poiché il relativo pagamento veniva considerato un onere facoltativo e, di conseguenza, non obbligatorio per il cliente.
Infine, la stessa difesa eccepiva il difetto di legittimazione passiva in capo a sia perché quest'ultima non aveva svolto l'istruttoria di Parte_2
concessione del credito, oggetto della presente controversia sia perché dalla busta paga del sig. (allegato documentale al fascicolo di primo Pt_1
grado) non risultava nessuna trattenuta tale da giustificare la situazione di difficoltà economica dello stesso.
Veniva quindi rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sospeso il giudizio, con concessione dei termini per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
Istruita documentalmente la causa, la stessa veniva trattenuta per la decisione.
Con atto di appello del 19.03.2021, il sig. Parte_1
impugnava la sentenza n. 882/2020, emessa e pubblicata dal Tribunale di
Lamezia Terme in data 2 dicembre 2020, con cui era stata rigettata l'opposizione del decreto ingiuntivo n. 690/2017, emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme in data 4.12.2017 in favore di , che così Parte_2
statuiva: “Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile iscritta al n. 158/2018, pendente tra
[...]
contro , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede :a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 690/2017 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data
4.12.2017; b) condanna parte opponente, al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
2.700,00 per onorari, oltre spese generali del 15%, CPA ed I.V.A., come per legge ”.
La causa veniva stata iscritta al n. 498/2021 RGAC di questa corte.
Con comparsa depositata telematicamente in data 17.06.2021, si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, che in via pregiudiziale di merito chiedeva pronunciarsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. poiché
l'impugnazione non avrebbe una ragionevole probabilità di essere accolta.
Parte appellata contestava, dal canto suo, l'eccezione preliminare avanzata dalla controparte riguardo il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai crediti azionati in via monitoria. La stessa sosteneva, invece, di aver provveduto a depositare tutta la documentazione idonea a provare il credito avanzato in sede monitoria. Nel merito, sosteneva ancora che del tutto generiche e prive di riscontro probatorio risultavano le eccezioni formulate riguardo l'erronea applicazione del TAEG, che al contrario,
risulterebbe essere corretto e rispettoso di ogni costo rilevato nel calcolo medesimo. Secondo la stessa difesa, anche l'eccezione relativa all'applicazione da parte di di tassi usurai, deve essere Parte_2
rigettata in quanto generica e non supportata da documentazione probatoria.
Infatti, la medesima aveva provveduto ad applicare al contratto de Pt_2
quo il TAEG pattuito pari al 10,70%, percentuale al di sotto della soglia dell'usura del 18,81%. Riguardo ancora all'eccezione formulata dall'appellante relativamente al merito creditizio, la difesa della Pt_2
ribadiva che la precedente società, , aveva svolto correttamente CP_1
la propria istruttoria, assumendo, anche dal sig. , tutte le dovute Pt_1
informazioni sul suo stato di salute patrimoniale/finanziario.
In data 9.07.2021, il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.06.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.05.2024.
Con provvedimento del 31.05.2024, sentita la relazione del presidente, considerato che il difensore della parte appellante aveva dichiarato la morte del proprio assistito, veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Con decreto del 02.10.2024, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c. ratione temporis applicabile, veniva fissata l'udienza del 22.10.2024 per l'eventuale adozione del provvedimento di estinzione;
con successiva ordinanza del 24.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La corte, attesa la mancata riassunzione nei termini di legge del giudizio interrotto, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
Nulla sulle spese.
PQM
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 627/2020 emessa dal Tribunale di Lamezia
[...] Terme in data 2 dicembre 2020 e notificata in data 18 dicembre 2020, così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) Nulla sulle spese.
Catanzaro 10.12.2024
Il Presidente estensore
Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 498/2021 RGAC vertente
Tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolino Parte_1
Panedigrano ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Roberto Colica, sito in Catanzaro, alla via Milano n. 9 appellante
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_2
sede in Mestre, alla via Terraglio, n. 63, rappresentata e difesa dall' avv.
Marco Rossi ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata nel suo studio legale sito in Verona, al Vicolo San Bernardino 5 A.
appellata
In fatto e diritto Con atto di citazione, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 690/2017, emesso dal Tribunale
di Lamezia Terme in data 4.12.2017, depositato in data 15.12.2017, con il quale la gli aveva ingiunto il pagamento di € 17.862,71 Parte_2
oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione, la difesa del sig. eccepiva la nullità Pt_1
dei contratti di finanziamento, stipulati da quest'ultimo, rispettivamente il primo in data 4.07.2007 con ed il secondo in data 4.05.2009 con CP_1
Compass.
Secondo la difesa, infatti, la nullità del primo contratto era dovuta alla omissione o errata indicazione dell'ISC o TAEG, al fatto che l'inserimento delle spese di assicurazione e di incasso nel calcolo del TAEG facevano superare la percentuale oltre la soglia dell'usura e che gli interessi di mora superavano il tasso soglia usura. A ciò si aggiungeva il fatto che sulle rate scadute erano stati calcolati gli interessi moratori già comprensivi degli interessi corrispettivi e che quindi, il tasso di mora previsto in contratto era una maggiorazione che, sovrapponendosi al tasso corrispettivo, diventava usuraio. Inoltre, le esose commissioni, previste in caso di estinzione anticipata, contribuivano al superamento del tasso soglia. Non meno veniva contestata l'illegittimità della concessione del credito al consumatore, già gravato da un finanziamento sessantennale.
La stessa difesa, relativamente al secondo contratto di finanziamento,
eccepiva che il tasso TAN era indicato nella misura del 13, 75% e quello
TAEG nella misura del 15,45 %, percentuali queste, che risultavano superare la soglia prevista dalla Banca d'Italia, che nel trimestre 1/4 – 30/06/2009, era al 13,54%. Veniva ancora eccepita la circostanza per cui i tassi di mora superavano il tasso soglia e che dalle rate scadute venivano detratti solo gli interessi convenzionali ma non gli altri costi e le spese che restavano inclusi nelle medesime rate.
Infine, la difesa dell'odierna appellante concludeva che all'atto di sottoscrizione dei contratti di finanziamento, l'opponente percepiva uno stipendio già gravato da una rata mensile per un finanziamento sessantennale e che, di conseguenza, nel concedere il nuovo credito, erano stati violati i principi di correttezza e di diligenza professionale.
In data 16 luglio 2018 si costituiva la , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, che impugnava e contestava l'opposizione, in quanto il credito derivava da un doppio finanziamento concesso al sig.
da , (fusa per incorporazione in Compass, a sua volta Pt_1 CP_1
fusa in ). Il medesimo credito era stato poi ceduto pro soluto a CP_2
Parte_2
La difesa della di contro, sosteneva che per il contratto stipulato con Pt_2
, la percentuale del TAEG applicato corrispondeva a quello CP_1
previsto e che i relativi importi, presenti nelle polizze assicurative, erano stati contabilizzati in modo corretto, come capitale finanziato dall'opponente ed erano stati esclusi nella determinazione del TAEG.
Inoltre, le spese di incasso-rata rientravano nel conteggio del TAEG pattuito, pari al 10,70%. Veniva altresì impugnata l'eccezione, per cui le spese di coperture assicurative e le spese di incasso rata erano state sommate al TAEG, non essendo stato fornito ex adverso alcun riscontro probatorio. Infatti, anche in questo caso, il tasso applicato risultava del 10,70% e di conseguenza era al di sotto della soglia usura, individuata dalla Banca
d'Italia, nel terzo trimestre 2007 nella misura del 18,81%.
A ciò occorreva aggiungere il fatto che neppure la commissione di estinzione anticipata era stata inclusa nel TAEG, poiché il relativo pagamento veniva considerato un onere facoltativo e, di conseguenza, non obbligatorio per il cliente.
Infine, la stessa difesa eccepiva il difetto di legittimazione passiva in capo a sia perché quest'ultima non aveva svolto l'istruttoria di Parte_2
concessione del credito, oggetto della presente controversia sia perché dalla busta paga del sig. (allegato documentale al fascicolo di primo Pt_1
grado) non risultava nessuna trattenuta tale da giustificare la situazione di difficoltà economica dello stesso.
Veniva quindi rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sospeso il giudizio, con concessione dei termini per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
Istruita documentalmente la causa, la stessa veniva trattenuta per la decisione.
Con atto di appello del 19.03.2021, il sig. Parte_1
impugnava la sentenza n. 882/2020, emessa e pubblicata dal Tribunale di
Lamezia Terme in data 2 dicembre 2020, con cui era stata rigettata l'opposizione del decreto ingiuntivo n. 690/2017, emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme in data 4.12.2017 in favore di , che così Parte_2
statuiva: “Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile iscritta al n. 158/2018, pendente tra
[...]
contro , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede :a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 690/2017 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data
4.12.2017; b) condanna parte opponente, al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
2.700,00 per onorari, oltre spese generali del 15%, CPA ed I.V.A., come per legge ”.
La causa veniva stata iscritta al n. 498/2021 RGAC di questa corte.
Con comparsa depositata telematicamente in data 17.06.2021, si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, che in via pregiudiziale di merito chiedeva pronunciarsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. poiché
l'impugnazione non avrebbe una ragionevole probabilità di essere accolta.
Parte appellata contestava, dal canto suo, l'eccezione preliminare avanzata dalla controparte riguardo il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai crediti azionati in via monitoria. La stessa sosteneva, invece, di aver provveduto a depositare tutta la documentazione idonea a provare il credito avanzato in sede monitoria. Nel merito, sosteneva ancora che del tutto generiche e prive di riscontro probatorio risultavano le eccezioni formulate riguardo l'erronea applicazione del TAEG, che al contrario,
risulterebbe essere corretto e rispettoso di ogni costo rilevato nel calcolo medesimo. Secondo la stessa difesa, anche l'eccezione relativa all'applicazione da parte di di tassi usurai, deve essere Parte_2
rigettata in quanto generica e non supportata da documentazione probatoria.
Infatti, la medesima aveva provveduto ad applicare al contratto de Pt_2
quo il TAEG pattuito pari al 10,70%, percentuale al di sotto della soglia dell'usura del 18,81%. Riguardo ancora all'eccezione formulata dall'appellante relativamente al merito creditizio, la difesa della Pt_2
ribadiva che la precedente società, , aveva svolto correttamente CP_1
la propria istruttoria, assumendo, anche dal sig. , tutte le dovute Pt_1
informazioni sul suo stato di salute patrimoniale/finanziario.
In data 9.07.2021, il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.06.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.05.2024.
Con provvedimento del 31.05.2024, sentita la relazione del presidente, considerato che il difensore della parte appellante aveva dichiarato la morte del proprio assistito, veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Con decreto del 02.10.2024, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c. ratione temporis applicabile, veniva fissata l'udienza del 22.10.2024 per l'eventuale adozione del provvedimento di estinzione;
con successiva ordinanza del 24.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La corte, attesa la mancata riassunzione nei termini di legge del giudizio interrotto, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
Nulla sulle spese.
PQM
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 627/2020 emessa dal Tribunale di Lamezia
[...] Terme in data 2 dicembre 2020 e notificata in data 18 dicembre 2020, così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) Nulla sulle spese.
Catanzaro 10.12.2024
Il Presidente estensore
Alberto Nicola Filardo