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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/06/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 25/06/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 857/2021 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Milazzo, Parte_1 C.F._1 via G.B. Impallomeni, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. DE PASQUALE
SALVATORE CARMELO
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in VIA KENNEDY 440 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO, presso lo studio dell'avv. BRUZZESE ROCCO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Sono comparsi: l'avv. Salvatore De Pasquale per parte attrice e l'avv. Rocco Bruzzese per il convenuto, pure presente, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
esponendo che: Controparte_1
- in data 25.07.2020 si era recata presso l'abitazione della sig.ra , Persona_1 ove risiedono anche la sorella e il di lei marito, odierno convenuto;
Persona_2
- aveva invitato la sorella a richiamare i cani che si trovavano Persona_1 Per_2 in giardino al fine di poter entrare in sicurezza nell'abitazione;
- ciononostante, varcato il cancello di ingresso, l'attrice era stata aggredita da quattro cani che erano riusciti ad accedere alla stradella dell'abitazione mediante un'altra via rimasta aperta;
- per tale aggressione, la aveva subito lesioni con danni permanenti Parte_1 quantificati nella misura dell'8%.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità del Cortese ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la condanna al risarcimento dei relativi danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il convenuto, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere proprietario dei cani che hanno aggredito l'attrice, esponeva che l'evento ha avuto solo natura accidentale non dipendente da nessuna azione o omissione a lui direttamente riferibili e contestava la quantificazione dei danni prospettata dall'attrice.
La causa veniva istruita mediante prova orale e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'odierna udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
È fondata e va, pertanto, accolta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del convenuto.
Invero, l'art. 2052 c.c. recita che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Dunque, la norma citata consente di individuare una responsabilità alternativa (non concorrente) tra il proprietario e colui che si “serve” dell'animale per il tempo in cui “lo ha in uso”.
In particolare, è pacifico che il proprietario di un animale è responsabile ai sensi dell'art. 2052 c.c. sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra lui e l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, fattori – questi – di cui deve dare prova il danneggiato, dovendo invece il proprietario (o l'utilizzatore) fornire la prova del caso fortuito, che non può attenere propriamente al comportamento del medesimo, bensì a quello dell'animale (cfr., ex multis, Cass. sez. III, 09 gennaio 2002, n. 200 e Cass. n. 1210/2006).
Orbene, nel caso di specie risultano carenti in capo al entrambi i requisiti CP_1 soggettivi/relazionali richiesti dalla norma.
Infatti, in primo luogo, dall'istruttoria è emerso che il convenuto non è il proprietario dei cani che hanno aggredito l'attrice, i quali invece risultano essere di proprietà della di lui moglie, (cfr. testimonianza del TE ). Persona_2 Testimone_1
In secondo luogo, è provato che il convenuto non aveva neanche la custodia dei cani al momento dell'aggressione; egli, infatti, non era presente quando ha Persona_1 chiesto alla sorella di richiamare gli animali per non farli accedere alla stradella di ingresso dell'abitazione, ma è semplicemente sopraggiunto a seguito dell'aggressione per prestare soccorso all'attrice (cfr. testimonianza di ). Persona_1
Dagli atti del giudizio è, infatti, emerso che nel momento in cui è avvenuto il fatto era presente solo la proprietaria degli animali, , che ottemperava alle richieste Persona_2 della sorella e faceva entrare i cani in casa. (cfr. testimonianza di “io ho Persona_2 fatto entrare i cani in casa e sono uscita nella stradella per parlare con mia sorella che si trovava in compagnia della ” e di : “vera la circostanza, Parte_1 Persona_1 ero con , abbiamo chiamato mia sorella per chiudere i cani, lei ha chiuso la porta Pt_1 del retro ma non ha badato al fatto che era aperta la porta davanti e quindi quando i cani ci hanno visto hanno aggredito l'attrice”).
In conclusione, va rilevato il difetto di legittimazione passiva del convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i minimi di cui al DM 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 857/2021, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede: Accoglie l'eccezione sollevata dal convenuto rilevando il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, dichiara l'inammissibilità delle Controparte_1 domande avanzate da parte attrice in suo confronto.
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
2.540,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 25/06/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 857/2021 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Milazzo, Parte_1 C.F._1 via G.B. Impallomeni, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. DE PASQUALE
SALVATORE CARMELO
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in VIA KENNEDY 440 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO, presso lo studio dell'avv. BRUZZESE ROCCO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Sono comparsi: l'avv. Salvatore De Pasquale per parte attrice e l'avv. Rocco Bruzzese per il convenuto, pure presente, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
esponendo che: Controparte_1
- in data 25.07.2020 si era recata presso l'abitazione della sig.ra , Persona_1 ove risiedono anche la sorella e il di lei marito, odierno convenuto;
Persona_2
- aveva invitato la sorella a richiamare i cani che si trovavano Persona_1 Per_2 in giardino al fine di poter entrare in sicurezza nell'abitazione;
- ciononostante, varcato il cancello di ingresso, l'attrice era stata aggredita da quattro cani che erano riusciti ad accedere alla stradella dell'abitazione mediante un'altra via rimasta aperta;
- per tale aggressione, la aveva subito lesioni con danni permanenti Parte_1 quantificati nella misura dell'8%.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità del Cortese ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la condanna al risarcimento dei relativi danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il convenuto, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere proprietario dei cani che hanno aggredito l'attrice, esponeva che l'evento ha avuto solo natura accidentale non dipendente da nessuna azione o omissione a lui direttamente riferibili e contestava la quantificazione dei danni prospettata dall'attrice.
La causa veniva istruita mediante prova orale e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'odierna udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
È fondata e va, pertanto, accolta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del convenuto.
Invero, l'art. 2052 c.c. recita che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Dunque, la norma citata consente di individuare una responsabilità alternativa (non concorrente) tra il proprietario e colui che si “serve” dell'animale per il tempo in cui “lo ha in uso”.
In particolare, è pacifico che il proprietario di un animale è responsabile ai sensi dell'art. 2052 c.c. sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra lui e l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, fattori – questi – di cui deve dare prova il danneggiato, dovendo invece il proprietario (o l'utilizzatore) fornire la prova del caso fortuito, che non può attenere propriamente al comportamento del medesimo, bensì a quello dell'animale (cfr., ex multis, Cass. sez. III, 09 gennaio 2002, n. 200 e Cass. n. 1210/2006).
Orbene, nel caso di specie risultano carenti in capo al entrambi i requisiti CP_1 soggettivi/relazionali richiesti dalla norma.
Infatti, in primo luogo, dall'istruttoria è emerso che il convenuto non è il proprietario dei cani che hanno aggredito l'attrice, i quali invece risultano essere di proprietà della di lui moglie, (cfr. testimonianza del TE ). Persona_2 Testimone_1
In secondo luogo, è provato che il convenuto non aveva neanche la custodia dei cani al momento dell'aggressione; egli, infatti, non era presente quando ha Persona_1 chiesto alla sorella di richiamare gli animali per non farli accedere alla stradella di ingresso dell'abitazione, ma è semplicemente sopraggiunto a seguito dell'aggressione per prestare soccorso all'attrice (cfr. testimonianza di ). Persona_1
Dagli atti del giudizio è, infatti, emerso che nel momento in cui è avvenuto il fatto era presente solo la proprietaria degli animali, , che ottemperava alle richieste Persona_2 della sorella e faceva entrare i cani in casa. (cfr. testimonianza di “io ho Persona_2 fatto entrare i cani in casa e sono uscita nella stradella per parlare con mia sorella che si trovava in compagnia della ” e di : “vera la circostanza, Parte_1 Persona_1 ero con , abbiamo chiamato mia sorella per chiudere i cani, lei ha chiuso la porta Pt_1 del retro ma non ha badato al fatto che era aperta la porta davanti e quindi quando i cani ci hanno visto hanno aggredito l'attrice”).
In conclusione, va rilevato il difetto di legittimazione passiva del convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i minimi di cui al DM 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 857/2021, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede: Accoglie l'eccezione sollevata dal convenuto rilevando il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, dichiara l'inammissibilità delle Controparte_1 domande avanzate da parte attrice in suo confronto.
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
2.540,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella