Art. 3.
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, per il risanamento dei rispettivi disavanzi di gestione relativi agli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, accertati dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Ministero del tesoro.
L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, per capitale e interessi, e' a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.
L'ammortamento dei mutui sara' effettuato nel termine di 19 anni mediante versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima scadente il 31 gennaio 1977.
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, per il risanamento dei rispettivi disavanzi di gestione relativi agli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, accertati dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Ministero del tesoro.
L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, per capitale e interessi, e' a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.
L'ammortamento dei mutui sara' effettuato nel termine di 19 anni mediante versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima scadente il 31 gennaio 1977.