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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 8798 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, , e opponenti, Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
con gli Avv.ti Antonio Prati e Stefano Buzi
Contro
, rappresentata dalla procuratrice speciale , opposta, Controparte_1 Controparte_2 con l'Avv. Renato Sardi.
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 30 gennaio 2025 e perciò, per parte opponente, come da atto introduttivo e memoria integrativa n.1 e, per parte opposta, come da conclusioni in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1832/2024, R.G. n. 4053/2024, in data 13 marzo 2024 il giudice des. del
Tribunale di Brescia ha ingiunto agli opponenti - , e e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
- in qualità di fidejussori omnibus, il pagamento in solido della somma di Euro 390.944,39,
[...]
oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, corrispondente al residuo per pagina 1 di 4 il mancato pagamento dei due contratti di mutuo a lungo termine, l'uno del 29.12.2003 rep. n. 19808 racc. n. 4287, l'altro del 11.10.2010 rep. N. 101247 racc. n. 17048, al netto della somma già distribuita ai creditori nelle more della procedura esecutiva immobiliare.
Avverso tale decreto proponevano opposizione gli opponenti, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da e chiedendo, in sintesi: i) in via preliminare, la Controparte_1
dichiarazione di carenza di legittimazione attiva in capo a ii) in via principale, CP_1
l'accertamento della nullità dei contratti di fidejussione per violazione della normativa antitrust e la decadenza del termine ex art. 1957 c.c.; iii) in via subordinata, l'accertamento della intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
iv) l'accertamento della nullità totale o parziale dei contratti di mutuo, con conseguente rideterminazione degli interessi ed, infine, v) in via ulteriormente subordinata, la rideterminazione delle somme ingiunte. si costituiva in giudizio per il tramite della procuratrice speciale (di CP_1 Controparte_2
seguito, per semplicità, , contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza delle CP_2
pretese e delle domande ex adverso formulate.
Con ordinanza del 23 gennaio 2025 il GI rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 gennaio 2025.
All'esito dell'udienza, il G.I., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invitava le parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a precisare le proprie conclusioni;
quindi, si procedeva alla discussione orale, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta.
Deve preliminarmente sgombrarsi il campo dall'eccezione relativa alla produzione del secondo contratto di cessione in blocco (da Antares a redatto in lingua inglese;
ed invero il principio CP_1 dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cpc, si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti allegati dalle parti (conseguentemente il giudice, ove sia in grado di comprendere il significato del documento, può valutarlo senza necessità di disporne la traduzione;
diversamente deve avvalersi della facoltà di nominare un traduttore ai sensi dell'art. 123
c.p.c.).
Ciò posto, l'eccezione è fondata.
pagina 2 di 4 A tale proposito osserva il giudicante come la convenuta opposta non ha prodotto alcuna prova che il credito in oggetto fosse compreso nell'oggetto (ovvero in un allegato) dell'atto notarile in data 29 dicembre 2015 di cessione in blocco (da BCC del Garda soc. coop. ad Antares SPV s.r.l., dante causa dell'odierna convenuta opposta), non avendo essa prodotto il contratto di cessione in blocco.
Né può dirsi che la natura dei crediti de quibus possa consentire di collocarli inequivocamente nella categoria di crediti oggetto della cessione in blocco ex art. 58 TUB, quale risulta nella pubblicazione nella G.U. (cfr. doc. 8 di parte convenuta opposta) della cessione in blocco da BCC del Garda ad
Antares; ed invero, anche l'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, per il quale è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario in blocco ex art. 58 TUB la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, richiede che “gli elementi comuni presi in considerazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., da ultimo, Cass.
Civ., Sez. III, sent. n. 4277 del 10 febbraio 2023) – ciò che certamente non può dirsi nel caso che ci occupa, non risultando inequivocamente che i crediti già vantati da BCC del Garda nei confronti degli odierni opponenti fossero ricompresi tra quelli oggetto della cessione in blocco ad Antares SPV s.r.l.
(dal momento che negli avvisi in G.U. delle cessioni di credito si fa riferimento alla cessione in blocco di “un portafoglio di crediti pecuniari … relativi a contratti di finanziamento … … indicati nella lista notarizzata in data 16 dicembre 2015 dal Notaio – ciò da cui si evince che non risulta Persona_1
la cessione in blocco di tutti i crediti avente determinate caratteristiche, dal momento che per la loro individuazione si sarebbe dovuto fare riferimento a un documento esterno – come detto non ritualmente prodotto).
Ciò da cui discende che, in accoglimento della eccezione sollevata tempestivamente da parte opponente, dovrà essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
Né può ritenersi applicabile, come sostenuto dalla convenuta, sia pure tardivamente, in sede di discussione orale, la regola del possesso vale titolo di cui all'art. 1153 c.c.
Ed invero detta norma è riferita ai beni mobili e non è invocabile in relazione alla cessione di crediti, che resta disciplinata dalle specifiche disposizioni normative in materia. La cessione di un credito richiede infatti un valido titolo traslativo (e, nel caso di cessione in blocco, la prova dell'inclusione del credito stesso nell'oggetto della cessione). La mancata produzione del primo contratto di cessione rende impossibile tale verifica e determina, conseguentemente, il difetto di prova sulla titolarità del credito in capo alla convenuta opposta.
pagina 3 di 4 Gli ulteriori motivi risultano pertanto assorbiti.
3. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dagli opponenti per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da 260.001,00= a 520.000,00=, in complessivi € 22.457,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 8798/2024; condanna al pagamento, in favore di , , e Controparte_1 Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
della complessiva somma di € 22.457,00=, oltre spese generali, IVA e CP, a titolo di
[...]
rifusione delle spese del presente grado.
Così deciso in Brescia il 4 febbraio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 8798 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, , e opponenti, Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
con gli Avv.ti Antonio Prati e Stefano Buzi
Contro
, rappresentata dalla procuratrice speciale , opposta, Controparte_1 Controparte_2 con l'Avv. Renato Sardi.
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 30 gennaio 2025 e perciò, per parte opponente, come da atto introduttivo e memoria integrativa n.1 e, per parte opposta, come da conclusioni in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1832/2024, R.G. n. 4053/2024, in data 13 marzo 2024 il giudice des. del
Tribunale di Brescia ha ingiunto agli opponenti - , e e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
- in qualità di fidejussori omnibus, il pagamento in solido della somma di Euro 390.944,39,
[...]
oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, corrispondente al residuo per pagina 1 di 4 il mancato pagamento dei due contratti di mutuo a lungo termine, l'uno del 29.12.2003 rep. n. 19808 racc. n. 4287, l'altro del 11.10.2010 rep. N. 101247 racc. n. 17048, al netto della somma già distribuita ai creditori nelle more della procedura esecutiva immobiliare.
Avverso tale decreto proponevano opposizione gli opponenti, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da e chiedendo, in sintesi: i) in via preliminare, la Controparte_1
dichiarazione di carenza di legittimazione attiva in capo a ii) in via principale, CP_1
l'accertamento della nullità dei contratti di fidejussione per violazione della normativa antitrust e la decadenza del termine ex art. 1957 c.c.; iii) in via subordinata, l'accertamento della intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
iv) l'accertamento della nullità totale o parziale dei contratti di mutuo, con conseguente rideterminazione degli interessi ed, infine, v) in via ulteriormente subordinata, la rideterminazione delle somme ingiunte. si costituiva in giudizio per il tramite della procuratrice speciale (di CP_1 Controparte_2
seguito, per semplicità, , contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza delle CP_2
pretese e delle domande ex adverso formulate.
Con ordinanza del 23 gennaio 2025 il GI rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 gennaio 2025.
All'esito dell'udienza, il G.I., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invitava le parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a precisare le proprie conclusioni;
quindi, si procedeva alla discussione orale, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta.
Deve preliminarmente sgombrarsi il campo dall'eccezione relativa alla produzione del secondo contratto di cessione in blocco (da Antares a redatto in lingua inglese;
ed invero il principio CP_1 dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cpc, si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti allegati dalle parti (conseguentemente il giudice, ove sia in grado di comprendere il significato del documento, può valutarlo senza necessità di disporne la traduzione;
diversamente deve avvalersi della facoltà di nominare un traduttore ai sensi dell'art. 123
c.p.c.).
Ciò posto, l'eccezione è fondata.
pagina 2 di 4 A tale proposito osserva il giudicante come la convenuta opposta non ha prodotto alcuna prova che il credito in oggetto fosse compreso nell'oggetto (ovvero in un allegato) dell'atto notarile in data 29 dicembre 2015 di cessione in blocco (da BCC del Garda soc. coop. ad Antares SPV s.r.l., dante causa dell'odierna convenuta opposta), non avendo essa prodotto il contratto di cessione in blocco.
Né può dirsi che la natura dei crediti de quibus possa consentire di collocarli inequivocamente nella categoria di crediti oggetto della cessione in blocco ex art. 58 TUB, quale risulta nella pubblicazione nella G.U. (cfr. doc. 8 di parte convenuta opposta) della cessione in blocco da BCC del Garda ad
Antares; ed invero, anche l'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, per il quale è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario in blocco ex art. 58 TUB la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, richiede che “gli elementi comuni presi in considerazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., da ultimo, Cass.
Civ., Sez. III, sent. n. 4277 del 10 febbraio 2023) – ciò che certamente non può dirsi nel caso che ci occupa, non risultando inequivocamente che i crediti già vantati da BCC del Garda nei confronti degli odierni opponenti fossero ricompresi tra quelli oggetto della cessione in blocco ad Antares SPV s.r.l.
(dal momento che negli avvisi in G.U. delle cessioni di credito si fa riferimento alla cessione in blocco di “un portafoglio di crediti pecuniari … relativi a contratti di finanziamento … … indicati nella lista notarizzata in data 16 dicembre 2015 dal Notaio – ciò da cui si evince che non risulta Persona_1
la cessione in blocco di tutti i crediti avente determinate caratteristiche, dal momento che per la loro individuazione si sarebbe dovuto fare riferimento a un documento esterno – come detto non ritualmente prodotto).
Ciò da cui discende che, in accoglimento della eccezione sollevata tempestivamente da parte opponente, dovrà essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
Né può ritenersi applicabile, come sostenuto dalla convenuta, sia pure tardivamente, in sede di discussione orale, la regola del possesso vale titolo di cui all'art. 1153 c.c.
Ed invero detta norma è riferita ai beni mobili e non è invocabile in relazione alla cessione di crediti, che resta disciplinata dalle specifiche disposizioni normative in materia. La cessione di un credito richiede infatti un valido titolo traslativo (e, nel caso di cessione in blocco, la prova dell'inclusione del credito stesso nell'oggetto della cessione). La mancata produzione del primo contratto di cessione rende impossibile tale verifica e determina, conseguentemente, il difetto di prova sulla titolarità del credito in capo alla convenuta opposta.
pagina 3 di 4 Gli ulteriori motivi risultano pertanto assorbiti.
3. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dagli opponenti per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da 260.001,00= a 520.000,00=, in complessivi € 22.457,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 8798/2024; condanna al pagamento, in favore di , , e Controparte_1 Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
della complessiva somma di € 22.457,00=, oltre spese generali, IVA e CP, a titolo di
[...]
rifusione delle spese del presente grado.
Così deciso in Brescia il 4 febbraio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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