Articolo 7 della Legge 22 luglio 1966, n. 614
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 agosto 1966
Art. 7. Costituzione di una societa' finanziaria interregionale per lo sviluppo delle zone dell'Italia centrale

Su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio gli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e le aziende di credito di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, gia' abilitati ad esercitare la attivita' nei territori delle province dell'Italia centrale riconosciuti depressi in base al primo comma dell'articolo 1, possono essere autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, al capitale di una Societa' finanziaria interregionale che potra' essere costituita dall'Istituto mobiliare italiano, per promuovere la realizzazione, nelle zone depresse dell'Italia centrale, delimitate ai sensi dell'articolo 1, di iniziative industriali, sulla base dei criteri e delle modalita' fissati dai piani quinquennali.
La Societa' finanziaria di cui al precedente comma puo' essere autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ad emettere prestiti obbligazionari anche in deroga al limite di cui all' articolo 4410 del Codice civile .
Entrata in vigore il 13 agosto 1966