Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 146
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione

    La Corte ritiene che l'intimazione di pagamento segua una sentenza che ha rideterminato l'importo dovuto dal contribuente e le relative sanzioni. La rideterminazione è stata effettuata dall'Ufficio con lo stesso procedimento descritto nell'avviso di accertamento, di cui il contribuente era a conoscenza. Pertanto, non vi è stata integrazione motivazionale in sede giudiziale, ma solo l'indicazione della somma richiesta, sulla cui congruità l'appellante non solleva obiezioni specifiche.

  • Rigettato
    Vizio della sottoscrizione dell'intimazione

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto documentazione che attesta in modo incontrovertibile l'esistenza della delega di firma al dirigente sottoscrittore dell'intimazione e la sua relativa efficacia temporale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 146
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 146
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo