CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
SAVO AMODIO ON, RE
PANNONE ANDREA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 341/2023 depositato il 18/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 292/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 1
e pubblicata il 29/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKQIPPN00142 IRPEF-ALIQUOTE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza 29 giugno 2022 n. 292/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, Sezione n. 1, che ha rigettato il suo ricorso avente ad oggetto un'intimazione di pagamento per 4.895,55 euro, a titolo di sanzione, conseguente all'avvenuto accertamento di una maggiore IRPEF, addizionali regionale e comunale, ed IVA per 39.240,00 euro, ridotta, poi, alla misura anzidetta (rispetto a quella originaria di 23.148,45 euro) a seguito dell'avvenuta rettifica del suddetto accertamento, disposta dalla CTP con la sentenza n. 671/04/2019.
Le spese del primo grado di giudizio sono state poste a carico del ricorrente e liquidate nella misura di 400,00 euro.
L'appellante deduce:
1) il difetto di motivazione dell'intimazione, recante la generica voce “sanzioni” e il codice 9970, nonché il solo importo complessivo.
Solo in sede di memoria di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate avrebbe dato contezza, del tutto inammissibilmente, della quantificazione della sanzione effettuata, in quanto motivazione postuma non consentita dalla normativa recata sia dallo Statuto del contribuente che dalla legge generale sul procedimento amministrativo, non potendo in ogni caso considerarsi esaustivo il riferimento all'art. 12 D.L.vo n. 472/97 nell'atto gravato.
Inoltre, molte indicazioni, quali quella riguardante la possibile riscossione frazionata o il potere di esigere il dovuto anche in pendenza di giudizio, sarebbero del tutto pleonastiche;
2) la mancata declaratoria della nullità dell'intimazione per vizio della sottoscrizione, in quanto il primo Giudice avrebbe fatto riferimento all'esistenza di una delega di funzioni senza indicare la data di conferimento e il termine di efficacia della stessa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale afferma, in primo luogo, la sufficienza della motivazione della sentenza appellata, precisando che l'ingiunzione sarebbe il frutto della rideterminazione della sanzione alla luce di quanto stabilito in ordine all'importo dei tributi dovuti dalla sentenza n. 671/19 della CTP, ben conosciuta dal signor Ricorrente_1, così come l'originario avviso di accertamento.
Assumendo la pretestuosità del motivo di doglianza, chiede a questa Corte di tenerne conto ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Il secondo motivo di appello sarebbe battuto in breccia dal tenore letterale dell'atto di delega, che indicherebbe entrambi gli elementi che controparte assume non essere stati forniti.
All'udienza del 25 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1) Insussistente è il dedotto vizio della motivazione del provvedimento impugnato.
A tale conclusione si perviene considerando che quest'ultimo si risolve in un'intimazione di pagamento che segue ad una sentenza - la n. 671/04/2019 – che aveva parzialmente accolto le doglianze dell'attuale appellante proposte avverso l'avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2013, riducendo l'importo dovuto dal contribuente e, conseguentemente, quello delle sanzioni irrogate al medesimo.
Tale rideterminazione è stata effettuata dall'Ufficio utilizzando il medesimo procedimento seguito in occasione dell'emanazione dell'avviso di accertamento e, in particolare, specificamente descritto in quest'ultimo, sicché il signor Ricorrente_1 era in grado di avere agevolmente contezza del criterio di rideterminazione del quantum da lui dovuto a titolo di sanzione.
Appare evidente, quindi, come nella specie non vi sia stata nessuna integrazione motivazionale in sede giudiziale, ma, esclusivamente, l'indicazione specifica della somma richiesta, sulla cui congruità, peraltro, nulla obietta l'appellante, atteso che la sua prospettazione si limita a ribadire il vizio formale della motivazione, che, per quanto chiarito in precedenza, non risulta esistente nella specie.
Non occorre, pertanto, prendere posizione in ordine all'argomentazione di parte resistente, laddove evidenzia che il criterio di calcolo applicato dal signor Ricorrente_1 non sarebbe corretto in quanto basato su una dichiarazione integrativa, da lui presentata, ma da considerarsi priva di valore.
La conclusione raggiunta non conduce, però, come richiesto dall'Ufficio, ad applicare il disposto dell'art. 96
c.p.c., non ravvisandosi nella condotta processuale dell'attore una fattispecie di lite temeraria.
2) Quanto all'asserito vizio della sottoscrizione dell'atto impugnato, esso risulta infondato in fatto, atteso che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto documentazione attestante in maniera incontrovertibile l'esistenza della delega di firma al dirigente sottoscrittore dell'intimazione di pagamento e la relativa efficacia temporale.
3) In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 600,00.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
SAVO AMODIO ON, RE
PANNONE ANDREA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 341/2023 depositato il 18/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 292/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 1
e pubblicata il 29/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKQIPPN00142 IRPEF-ALIQUOTE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza 29 giugno 2022 n. 292/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, Sezione n. 1, che ha rigettato il suo ricorso avente ad oggetto un'intimazione di pagamento per 4.895,55 euro, a titolo di sanzione, conseguente all'avvenuto accertamento di una maggiore IRPEF, addizionali regionale e comunale, ed IVA per 39.240,00 euro, ridotta, poi, alla misura anzidetta (rispetto a quella originaria di 23.148,45 euro) a seguito dell'avvenuta rettifica del suddetto accertamento, disposta dalla CTP con la sentenza n. 671/04/2019.
Le spese del primo grado di giudizio sono state poste a carico del ricorrente e liquidate nella misura di 400,00 euro.
L'appellante deduce:
1) il difetto di motivazione dell'intimazione, recante la generica voce “sanzioni” e il codice 9970, nonché il solo importo complessivo.
Solo in sede di memoria di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate avrebbe dato contezza, del tutto inammissibilmente, della quantificazione della sanzione effettuata, in quanto motivazione postuma non consentita dalla normativa recata sia dallo Statuto del contribuente che dalla legge generale sul procedimento amministrativo, non potendo in ogni caso considerarsi esaustivo il riferimento all'art. 12 D.L.vo n. 472/97 nell'atto gravato.
Inoltre, molte indicazioni, quali quella riguardante la possibile riscossione frazionata o il potere di esigere il dovuto anche in pendenza di giudizio, sarebbero del tutto pleonastiche;
2) la mancata declaratoria della nullità dell'intimazione per vizio della sottoscrizione, in quanto il primo Giudice avrebbe fatto riferimento all'esistenza di una delega di funzioni senza indicare la data di conferimento e il termine di efficacia della stessa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale afferma, in primo luogo, la sufficienza della motivazione della sentenza appellata, precisando che l'ingiunzione sarebbe il frutto della rideterminazione della sanzione alla luce di quanto stabilito in ordine all'importo dei tributi dovuti dalla sentenza n. 671/19 della CTP, ben conosciuta dal signor Ricorrente_1, così come l'originario avviso di accertamento.
Assumendo la pretestuosità del motivo di doglianza, chiede a questa Corte di tenerne conto ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Il secondo motivo di appello sarebbe battuto in breccia dal tenore letterale dell'atto di delega, che indicherebbe entrambi gli elementi che controparte assume non essere stati forniti.
All'udienza del 25 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1) Insussistente è il dedotto vizio della motivazione del provvedimento impugnato.
A tale conclusione si perviene considerando che quest'ultimo si risolve in un'intimazione di pagamento che segue ad una sentenza - la n. 671/04/2019 – che aveva parzialmente accolto le doglianze dell'attuale appellante proposte avverso l'avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2013, riducendo l'importo dovuto dal contribuente e, conseguentemente, quello delle sanzioni irrogate al medesimo.
Tale rideterminazione è stata effettuata dall'Ufficio utilizzando il medesimo procedimento seguito in occasione dell'emanazione dell'avviso di accertamento e, in particolare, specificamente descritto in quest'ultimo, sicché il signor Ricorrente_1 era in grado di avere agevolmente contezza del criterio di rideterminazione del quantum da lui dovuto a titolo di sanzione.
Appare evidente, quindi, come nella specie non vi sia stata nessuna integrazione motivazionale in sede giudiziale, ma, esclusivamente, l'indicazione specifica della somma richiesta, sulla cui congruità, peraltro, nulla obietta l'appellante, atteso che la sua prospettazione si limita a ribadire il vizio formale della motivazione, che, per quanto chiarito in precedenza, non risulta esistente nella specie.
Non occorre, pertanto, prendere posizione in ordine all'argomentazione di parte resistente, laddove evidenzia che il criterio di calcolo applicato dal signor Ricorrente_1 non sarebbe corretto in quanto basato su una dichiarazione integrativa, da lui presentata, ma da considerarsi priva di valore.
La conclusione raggiunta non conduce, però, come richiesto dall'Ufficio, ad applicare il disposto dell'art. 96
c.p.c., non ravvisandosi nella condotta processuale dell'attore una fattispecie di lite temeraria.
2) Quanto all'asserito vizio della sottoscrizione dell'atto impugnato, esso risulta infondato in fatto, atteso che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto documentazione attestante in maniera incontrovertibile l'esistenza della delega di firma al dirigente sottoscrittore dell'intimazione di pagamento e la relativa efficacia temporale.
3) In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 600,00.