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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 278/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI RE IA GE, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3491/2023 depositato il 05/12/2023
proposto da
Società 1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230021720019 TARI 2017
-RUOLO n. 001767/2023 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe, la Ricorrente_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 291 2023 00217200 19 000 emessa dall'AGENZIA
DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, comunicata tramite p.e.c. in data 13/07/2023 con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 20.042,88, per l'asserito mancato pagamento di tributi TARI 2017.
Eccepiva:
l'inesistenza giuridica della notifica della cartella impugnata, in quanto comunicata da parte di A.D.E.
R. tramite P.E.C., senza la corretta osservanza delle norme che disciplinano la materia per la mancanza di una relata di notifica, per essere stato trasmessa una copia informatica e non l'originale del documento;
l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento in quanto inviata da un indirizzo PEC del concessionario, non inserito negli elenchi del reginde e dell'i.p.a.;
la mancata notifica di atti prodromici;
la nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione;
l'inesistenza giuridica della pretesa tributaria ed intervenuta decadenza e/o triennale e/o quadriennale dei tributi pretesi con i ruoli della cartella di pagamento.
Si costituiva OS CI depositando controdeduzioni con le quali chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria del 14 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nelle sue deduzioni.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare occorre ricordare che a seguito della sentenza Cass. SS.UU. 16412/07 è andato consolidandosi l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 d.lgs. 112/99; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. in applicazione di tale orientamento, si è tra il resto affermato che (cass. ord. 10528/17) "il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore" (cass.8295/2018).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi.
Va, quindi, rilevato che, sulla scorta della normativa ratione temporis vigente, nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha natura di "litis denuntiatio" sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. (sez. 6 - 5, ordinanza n. 16685 del 21/06/2019, rv.
654727-01).
Premesso che, nella specie, non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, che parte ricorrente non può essere onerata di chiamare in causa gli enti impositori ( i quali non sono stati nemmeno evocati il giudizio da ER), vanno disattesi le questioni preliminari sollevate da ER – certamente legittimata passivamente - e disattesa la istanza formulata dalla stessa di chiamare in causa l'ente impositore. Per completezza espositiva, va peraltro evidenziato che ratione temporis non trova applicazione, nel caso di specie, l'art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti»).
2.Devono ritenersi infondate le doglianze espresse da parte ricorrente in ordine alla nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto eseguita a mezzo PEC, da parte di un mittente il cui indirizzo si assume non risultare da pubblici elenchi.
Deve, invero, rilevarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Nel caso di specie, peraltro, la proposizione tempestiva dell'opposizione avverso l'atto notificato pagamento dà contezza del buon fine della notifica effettuata a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate
OS.
2.Ciò premesso, deve, tuttavia, rilevarsi che non risulta acquisita prova della notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale impugnata.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto successivo (come un'intimazione di pagamento o un avviso di mora). Questo perché la sequenza procedimentale deve essere rispettata per garantire il diritto di difesa del contribuente
In particolare, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (S.U. n. 10012 del 15 aprile 2021) l'omessa notifica dell'atto presupposto (es. cartella di pagamento) comporta la nullità dell'atto consequenziale (es. intimazione di pagamento) e il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure impugnare entrambi. Il giudice deve verificare la scelta del contribuente e, se viene impugnato solo l'atto consequenziale, deve limitarsi a verificare la regolarità della notifica dell'atto presupposto.
Spetta, in ogni caso, all'Amministrazione dimostrare che la notifica dell'atto presupposto sia avvenuta regolarmente. Se non ci riesce, l'atto successivo è nullo e, in certi casi, la pretesa tributaria può estinguersi, soprattutto se sono decorsi i termini di decadenza.
Nella fattispecie in esame, parte resistente non ha fornito dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve, pertanto, accogliersi l'impugnazione con condanna di parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.100,00 oltre iva e c.p.
a. se dovute
P.Q.M.
Annulla la cartella impugnata e condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.100,00 oltre iva e c.p.a. se dovute.
Agrigento 24.10.2025 Il Presidente
Il componente estensore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI RE IA GE, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3491/2023 depositato il 05/12/2023
proposto da
Società 1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230021720019 TARI 2017
-RUOLO n. 001767/2023 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe, la Ricorrente_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 291 2023 00217200 19 000 emessa dall'AGENZIA
DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, comunicata tramite p.e.c. in data 13/07/2023 con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 20.042,88, per l'asserito mancato pagamento di tributi TARI 2017.
Eccepiva:
l'inesistenza giuridica della notifica della cartella impugnata, in quanto comunicata da parte di A.D.E.
R. tramite P.E.C., senza la corretta osservanza delle norme che disciplinano la materia per la mancanza di una relata di notifica, per essere stato trasmessa una copia informatica e non l'originale del documento;
l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento in quanto inviata da un indirizzo PEC del concessionario, non inserito negli elenchi del reginde e dell'i.p.a.;
la mancata notifica di atti prodromici;
la nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione;
l'inesistenza giuridica della pretesa tributaria ed intervenuta decadenza e/o triennale e/o quadriennale dei tributi pretesi con i ruoli della cartella di pagamento.
Si costituiva OS CI depositando controdeduzioni con le quali chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria del 14 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nelle sue deduzioni.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare occorre ricordare che a seguito della sentenza Cass. SS.UU. 16412/07 è andato consolidandosi l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 d.lgs. 112/99; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. in applicazione di tale orientamento, si è tra il resto affermato che (cass. ord. 10528/17) "il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore" (cass.8295/2018).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi.
Va, quindi, rilevato che, sulla scorta della normativa ratione temporis vigente, nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha natura di "litis denuntiatio" sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. (sez. 6 - 5, ordinanza n. 16685 del 21/06/2019, rv.
654727-01).
Premesso che, nella specie, non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, che parte ricorrente non può essere onerata di chiamare in causa gli enti impositori ( i quali non sono stati nemmeno evocati il giudizio da ER), vanno disattesi le questioni preliminari sollevate da ER – certamente legittimata passivamente - e disattesa la istanza formulata dalla stessa di chiamare in causa l'ente impositore. Per completezza espositiva, va peraltro evidenziato che ratione temporis non trova applicazione, nel caso di specie, l'art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti»).
2.Devono ritenersi infondate le doglianze espresse da parte ricorrente in ordine alla nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto eseguita a mezzo PEC, da parte di un mittente il cui indirizzo si assume non risultare da pubblici elenchi.
Deve, invero, rilevarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Nel caso di specie, peraltro, la proposizione tempestiva dell'opposizione avverso l'atto notificato pagamento dà contezza del buon fine della notifica effettuata a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate
OS.
2.Ciò premesso, deve, tuttavia, rilevarsi che non risulta acquisita prova della notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale impugnata.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto successivo (come un'intimazione di pagamento o un avviso di mora). Questo perché la sequenza procedimentale deve essere rispettata per garantire il diritto di difesa del contribuente
In particolare, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (S.U. n. 10012 del 15 aprile 2021) l'omessa notifica dell'atto presupposto (es. cartella di pagamento) comporta la nullità dell'atto consequenziale (es. intimazione di pagamento) e il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure impugnare entrambi. Il giudice deve verificare la scelta del contribuente e, se viene impugnato solo l'atto consequenziale, deve limitarsi a verificare la regolarità della notifica dell'atto presupposto.
Spetta, in ogni caso, all'Amministrazione dimostrare che la notifica dell'atto presupposto sia avvenuta regolarmente. Se non ci riesce, l'atto successivo è nullo e, in certi casi, la pretesa tributaria può estinguersi, soprattutto se sono decorsi i termini di decadenza.
Nella fattispecie in esame, parte resistente non ha fornito dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve, pertanto, accogliersi l'impugnazione con condanna di parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.100,00 oltre iva e c.p.
a. se dovute
P.Q.M.
Annulla la cartella impugnata e condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.100,00 oltre iva e c.p.a. se dovute.
Agrigento 24.10.2025 Il Presidente
Il componente estensore