Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10697 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 18810/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. 7334 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R 3643 SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Ud. 20.12.2000 Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente - Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere - Donato PLENTEDA 66 -> Mario Rosario MORELLI -> IL SOLE 24 ORE Giuseppe SALME' rel. 66 -> J50C ha pronunciato la seguente 03 AGO. 2001 SENTENZA sul ricorso proposto da €0,77 L1500 ANCELLERIA COMUNE DI BELPASSO, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cittadino, per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
FONTE VINCENZA, FONTE ROBERTO ALFREDO, elettivamente domiciliati in Roma, via Festo Avieno 73, presso il dott. Luigi Romeo, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Alfredo Fonte per procura speciale a margine del controricors6ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta Copia legals dal Sig. Citta per diritti € 6,19 cons. Giuseppe Salme 2701 0 2493 IL CANCELLIERE 2000 controricorrenti avverso la sentenza del tribunale di AT del 22 maggio 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 20 dicembre 2000; sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il tribunale di AT ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal comune di Belpasso avverso la sentenza del pretore di AT, sezione distaccata di Belpasso, in data 14 luglio 1997, con la quale è stato condannato al pagamento della somma di £. 5.031.249, a titolo di risarcimento dei danni in favore di ZA e Roberto Alfredo Fonte. Il tribunale ha rilevato che la sentenza era stata notificata insieme con il precetto il 19 agosto 1997 e che, pertanto, l'appello non poteva essere proposto oltre il 15 ottobre successivo, mentre l'atto d'appello era stato notificato il 30 gennaio 1998. Avverso la sentenza del tribunale di AT ricorre per cassazione sulla base di tre motivi il comune. Resistono con controricorso i Fonte. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia che il giudice del merito abbia ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per proporre appello la notifica cons Giuseppe Salme 2 della sentenza di primo grado fatta, insieme con il precetto, alla parte personalmente invece che alla parte presso il difensore regolarmente costituito. Il motivo è fondato. 109T 250.000 Dispone infatti l'art. 285 c.p.c. che, al fine della decorrenza del termine per 456T l'impugnazione, la notificazione della sentenza si fa a istanza di parte a norma TOT. dell'art. 170 1° e 3° comma, e cioè, al procuratore costituito. Poiché nella specie 1047 129,18 è pacifico che il comune di Belpasso era regolarmente costituito nel giudizio di 18,003067 primo grado e che la notifica della sentenza del pretore di AT è stata 141,11 effettuata direttamente al comune, il termine per proporre l'appello non ha iniziato a decorrere da tale notifica. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri con i quali il comune lamenta l'omesso esame dei motivi d'impugnazione (secondo motivo) e la compensazione delle spese (terzo motivo). La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla corte d'appello di AT (Cass. sez. unite, n. 1044/2000) che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla corte d'appello di AT. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il presidente L'este Losova cons. Giuseppe Saimė 3 Batte