Sentenza 26 giugno 2007
Massime • 1
In tema di estradizione concessa in base alla Convenzione europea di estradizione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. non è necessario, ai fini della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7, L. 12 luglio 1991, n. 203, che non dà luogo a un titolo di reato autonomo e diverso, richiedere l'estensione dell'estradizione, atteso che il rispetto del principio di specialità non impedisce l'integrazione dell'imputazione con elementi circostanziali che non immutino il fatto nel nucleo essenziale della sua configurazione materiale e giuridica (nel caso di specie, relativo al rigetto di un incidente di esecuzione diretto ad ottenere la declaratoria di ineseguibilità della pena, la Corte ha fatto applicazione del principio indicato, osservando che l'Autorità spagnola era stata puntualmente informata che nei confronti del ricorrente si procedeva per il delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per altri reati commessi in ambito associativo, avvalendosi del vincolo di appartenenza ad un'organizzazione camorristica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2007, n. 27684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27684 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/06/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2605
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 044054/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA TO, N. IL 24/07/1957;
avverso ORDINANZA del 06/06/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
re le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, che ha chiesto il parziale annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e il rigetto nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che ON AR ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 6/7/2006 della Corte d'appello di Napoli, reiettiva dell'incidente di esecuzione diretto ad ottenere la declaratoria di ineseguibilità dell'intera pena inflitta con sentenza 11/7/2001 e di una porzione di pena comminata con sentenza 27/9/2002, deducendo in entrambi i casi la violazione del principio di specialità ex art.721 c.p.p. rispetto alla sua estradizione dalla Spagna;
- che, con riferimento alla prima delle due sentenze suindicate, il ricorso, come ha esattamente rilevato il P.G. requirente, è fondato;
- che, infatti, il presupposto della permanenza dell'estradato nel territorio dello Stato trascorsi 45 giorni dal definitivo rilascio o liberazione, di cui all'art. 14 Conv. Eur. Estrad. e art. 721 c.p.p., condizionante la rimozione del limite di efficacia del principio di specialità, può ravvisarsi solo in presenza di una situazione di diritto che renda ingiustificata la permanenza nello Stato, quando cioè sia intervenuta condanna irrevocabile nel procedimento per il quale è stata chiesta e ottenuta l'estradizione, sussistendo sino a quel momento la necessità per l'interessato di seguire il corso del procedimento e di difendersi in ogni sua fase, non essendo quindi sufficiente che l'estradato sia stato restituito allo stato di libertà con la conseguente possibilità di lasciare legalmente il territorio nazionale e, per una scelta volontaria, abbia invece preferito restarvi (Cass., Sez. 1, 6/4/2006 n. 16000, Seghieri), ovvero se il mancato allontanamento dopo il rilascio sia stato determinato da ostacoli fattuali e contingenti, come una malattia o il difetto di i un valido documento per l'espatrio;
che, nella specie, poiché la sentenza 27/9/2002, relativa ai fatti per i quali il AR era stato estradato, è passata in giudicato l'8/1/2004, il termine per la legittima permanenza in Italia non era ancora scaduto quando, in data 26/1/2004, gli fu revocata la carta d'identità valida per l'espatrio, sicché la condanna di cui alla prima sentenza 11/7/2001 per fatti diversi da quelli contemplati nel provvedimento di estradizione non poteva essere posta in esecuzione, in difetto della condizione derogatoria alla clausola di specialità;
che ne consegue il parziale annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, ai fini della rideterminazione del cumulo predisposto dal P.M. e del correlato fine pena;
che risulta, per contro, infondato il morivo di ricorso concernente la pretesa violazione del medesimo principio di specialità con riguardo alla sentenza 27/9/2002, relativamente alla porzione di pena inflitta per l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
che per la contestazione di siffatta aggravante, che non da luogo a un titolo di reato autonomo e diverso, non era infatti necessario richiedere l'estensione della estradizione, poiché il divieto sancito dall'art. 721 c.p.p. non impedisce l'integrazione dell'imputazione con elementi circostanziali che non immutino il fatto nel nucleo essenziale della sua configurazione materiale e giuridica, considerandosi peraltro che l'Autorità spagnola era stata puntualmente informata che nei confronti del AR si procedeva per il delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p. e per altri reati commessi in ambito associativo, avvalendosi del vincolo di appartenenza al clan camorristico dei Colascioni.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla ritenuta eseguibilità della pena inflitta con la sentenza 11/7/2001 della Corte d'appello di Napoli, e rinvia per nuovo esame alla medesima Corte.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007