Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2007, n. 27684
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Sentenza 26 giugno 2007

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In tema di estradizione concessa in base alla Convenzione europea di estradizione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. non è necessario, ai fini della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7, L. 12 luglio 1991, n. 203, che non dà luogo a un titolo di reato autonomo e diverso, richiedere l'estensione dell'estradizione, atteso che il rispetto del principio di specialità non impedisce l'integrazione dell'imputazione con elementi circostanziali che non immutino il fatto nel nucleo essenziale della sua configurazione materiale e giuridica (nel caso di specie, relativo al rigetto di un incidente di esecuzione diretto ad ottenere la declaratoria di ineseguibilità della pena, la Corte ha fatto applicazione del principio indicato, osservando che l'Autorità spagnola era stata puntualmente informata che nei confronti del ricorrente si procedeva per il delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per altri reati commessi in ambito associativo, avvalendosi del vincolo di appartenenza ad un'organizzazione camorristica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2007, n. 27684
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27684
    Data del deposito : 26 giugno 2007

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