Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2644/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2644/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) vertente
TRA
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cristina Amadori presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Via Newton
n. 78, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Controparte_1 C.F._2
Montanari presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via della Lirica n. 25, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento Persona_1 Persona_2
paritario e residenza dei minori presso il padre.
3) Disporre l'assegnazione della casa familiare al padre che ci vivrà unitamente ai figli. La casa adibita ad abitazione familiare sita in Ravenna, Via Frank Lloyd Wright n. 44 è gravata da mutuo ipotecario pagina 1 di 5
rinuncia a qualsivoglia pretesa su detto immobile.
4) La Signora si è già trasferita portando con sé parte dei beni personali;
i restanti beni, tra i CP_1
quali anche tutti i documenti degli immobili a lei intestati, i documenti fiscali della propria attività ecc, verranno ritirati nelle modalità che concorderanno i coniugi;
5) Disporre che i figli staranno presso ciascun genitore, nel tempo ordinario, secondo il seguente calendario:
1° settimana: lunedì con la madre dall'uscita della scuola martedì con la madre mercoledì con il padre dall'uscita della scuola giovedì con il padre venerdì con la madre dall'uscita della scuola sabato con la madre domenica con la madre che li porterà a scuola il lunedi' mattina
2° settimana: lunedì con la mamma dall'uscita della scuola martedì con la mamma mercoledì con il papà dall'uscita della scuola giovedì con il papà venerdì con il papà sabato con il papà domenica con il papà che li porterà a scuola il lunedi' mattina e così a seguire con la stessa alternanza anche nel periodo ordinario estivo.
Il genitore che ha seco il figlio lo accompagnerà presso l'abitazione dell'altro e viceversa.
I genitori potranno trascorrere vacanze con i figli per un periodo di due settimane, non necessariamente nel periodo estivo, fermo restando l'onere della preventiva comunicazione all'altro genitore con due mesi di anticipo, ed il possibile rispetto degli impegni scolastici dei minori. Quanto al periodo natalizio, ferme le alternanze di anno in anno per le festività canoniche, il padre terrà i figli dal 26 dicembre al 31 dicembre e la madre dal 31 all'epifania compresa;
3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
6) Disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento dei figli;
7) Disporre che le spese straordinarie per i figli vengano sostenute al 50% da ciascun genitore, ad eccezione delle spese per mensa, libri scolatici e cancelleria che saranno a carico della IG.ra al CP_1
pagina 2 di 5 100%. La somma dovrà essere corrisposta entro il mese successivo alla presentazione delle ricevute di spesa. Per spese straordinarie devono intendersi quelle di cui al protocollo del Tribunale di Ravenna;
8) Disporre che l'assegno unico per i due figli venga percepito in toto dal padre.
9) L'autovettura Hyundai Trg. EV770TC intestata alla IG.ra , verrà trasferita al IG. Cancelliere CP_1
entro 15 giorni dalla firma del presente ricorso, a spese del IG. Cancelliere;
10) La IG.ra si obbliga con la sottoscrizione del presente ricorso a trasferire al IG. Cancelliere, CP_1
senza alcun corrispettivo, il seguente immobile: appezzamento di terreno sito in Ravenna, compreso fra
Argine e lo scolo Lama, distinto al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, Parte_2
Sezione Ravenna, Foglio 147 mappale 356 di are 11.14 R.D. Euro 5,83 – R.A. Eur 6,62. Il trasferimento dovrà avvenire entro un (1) mese dalla emissione della omologa della separazione, a cure e spese del IG. Cancelliere.
11) Trattandosi di trasferimenti immobiliari costituenti elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi richiedono fin da ora espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 e nella
Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;
tale trasferimento immobiliare dovrà pertanto ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale.";
12) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 898/1970;
13) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i IGg.ri Cancelliere e in data 02/10/11. CP_1
14) Ciascuna parte provvederà a retribuire il proprio difensore”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 251/2024, pubblicata il 18.10.2024 il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e ricorso avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vista l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 28.4.2025.
pagina 3 di 5 1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione stante la volontà dichiarata dalle parti di non volersi riconciliare ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 251/2024, pubblicata il
18.10.2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con gl'interessi dei figli minori, norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2644/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ) e ( )
[...] C.F._1 Controparte_1 C.F._2
celebrato a Ravenna (RA) il 2/10/2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2011, atto n.154, p. 2, serie A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
e) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conIGlio del 28/5/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5