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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 11487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11487 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 18900/2020, avente ad oggetto: accertamento obbligo di restituzione somme e dichiarazione della simulazione assoluta di contratto di vendita di immobile e vertente tra
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.06.1958 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Iervolino
Attore
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/10/1957, (C.F. , nato a [...] CP_2 C.F._3 il 04/11/1986, (C.F. ), nato a Controparte_3 C.F._4
Napoli il 06/03/1992, e (C.F. Controparte_4 C.F._5 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv.
OV AZ
Convenuti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) Accertare e dichiarare la sussistenza delle pretese creditorie di anche di quelle contenute negli assegni Parte_1 bancari indicati nel corso del processo, per la somma di euro
350.000,00 e euro 200.000,00, e del diritto alla restituzione delle somme erogate a e per cui è lite, nell'importo CP_1 di euro 350.000,00, o in quella somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa o che riterrà equa liquidare il
Giudicante, oltre interessi legali, con seguente condanna del convenuto, , al pagamento in favore dell'attore; Controparte_1
2) In subordine accertare e dichiarare il diritto dell'attore a riottenere le somme indebitamente versate nonché l'arricchimento senza giusta causa conseguito dal , per tutte le somme CP_1 ricevute e versate da con condanna del Parte_1 convenuto alla restituzione/indennizzo per l'importo di euro
350.000,00, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'anno 2006, ovvero quella somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa o che riterrà equa liquidare il
Giudicante;
3) Accertare la simulazione del negozio giuridico di cessione della casa familiare dei coniugi avvenuta con atto Persona_1 per Notar del 16/09/2015, presentazione del Persona_2
22/09/2015, numero di repertorio 2693/2006, Registro generale
21309, Registro Particolare 16501, immobile al N.C.E.U. del Comune di Napoli, sezione AVV, foglio 14, mappale 280 sub 29, scala B, piano 4, interno 22, zona cens. 6, cat. A2, cl. 7, vani 7,5, R.C.
EURO 1.413,80, via Aniello Falcone n.290/A, dichiararne, per l'effetto, la relativa nullità, inesistenza ed inefficacia;
4) In via alternativa nel merito, accertare e revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., la cessione della casa familiare dei coniugi avvenuta con atto per Notar Persona_1
del 16/09/2015, presentazione del 22/09/2015, Persona_2 numero di repertorio 2693/2006, Registro generale 21309, Registro
Particolare 16501, immobile al N.C.E.U. del Comune di Napoli, sezione AVV, foglio 14, mappale 280 sub 29, scala B, piano 4, interno 22, zona cens. 6, cat. A2, cl. 7, vani 7,5, R.C. EURO
1.413,80, via Aniello Falcone n.290/A, e per l'effetto dichiarare la inefficacia nei confronti dell'attore, del richiamato atto pubblico;
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al difensore di parte attrice antistatario.
Per i convenuti:
1)Rigettare le domande proposte dall'attore;
2) vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1
ed per ottenere CP_2 Controparte_3 Controparte_4
l'accertamento del diritto alla restituzione da parte di
[...] della somma di euro 350000,00, oggetto di prestito CP_1 infruttifero e la condanna dello stesso al corrispondente CP_1 pagamento, nonché per ottenere la dichiarazione che la vendita dell'immobile sito in Napoli alla via Aniello Falcone n. 290/A effettuata da ed ai figli Controparte_1 Controparte_4
e era simulata ovvero per ottenere la CP_3 CP_2 dichiarazione della sua inefficacia ex art. 2901 c.c..
A supporto di tali richieste l'attore ha dedotto: di essere legato da una profonda e lunga amicizia con che in Controparte_1 ragione di tale rapporto aveva assecondato fin dagli anni
2002/2003 le richieste dell'amico di ricevere denaro in prestito per finanziare le sue iniziative imprenditoriali e per soddisfare le sue esigenze familiari;
che nel corso degli anni CP_1
gli aveva restituito una parte delle somme ricevute in
[...] prestito ma dal 2019 non aveva più restituito nessuna somma;
che l'importo che doveva essergli restituito da Controparte_1 poteva essere prudenzialmente quantificato in euro 350000,00; che nel 2015 e la moglie avevano Controparte_1 Controparte_4 venduto ai figli e l'immobile di loro CP_3 CP_2 proprietà sito in Napoli alla via Aniello Falcone n. 290/A riservandosi il diritto di abitazione;
che l'immobile era stato venduto al prezzo di euro 473521,59, somma inferiore al suo effettivo valore;
che si trattava di una cessione fittizia posta in essere al solo scopo di recargli pregiudizio e di sottrargli la garanzia patrimoniale;
che la vendita era simulata o comunque doveva essere revocata ex art. 2901 c.c. ed aveva avuto ad oggetto l'unico immobile di proprietà di e di Controparte_1 CP_4
; che anche e erano consapevoli
[...] CP_3 CP_2 che l'atto arrecava un pregiudizio alle sua ragioni creditorie.
ed Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
si sono opposti alle domande dell'attore ponendo in
[...] rilievo: che l'attore non aveva indicato il titolo o i titoli in virtù dei quali chiedeva la restituzione delle somme asseritamente erogate, gli importi e le date dei versamenti;
che il fine fraudolento della vendita supposto dall'attore era smentito dai versamenti eseguiti per pagare il bene oggetto del contratto;
che si trattava di assegni circolari emessi in favore di creditori di che una parte del prezzo era stato versato Controparte_1 anche all'attore; che e ed Controparte_4 CP_2 CP_3
non avevano contezza dei rapporti esistenti tra l'attore e
[...]
che il prezzo previsto era superiore al valore Controparte_1 di mercato dell'immobile tenuto conto che questo era gravato da un'ipoteca iscritta per l'importo di euro 43489,08 e da un pignoramento immobiliare e che i venditori si erano riservati il diritto di abitazione;
che nell'ambito della procedura esecutiva l'immobile era stato stimato per euro 573000,00.
Tutto ciò premesso, le domande dell'attore sono fondate entro i limiti di seguito indicati.
L'assunto dell'attore di avere versato in un ampio arco temporale ingenti somme di denaro a solo in parte Controparte_1 restituite residuando un debito pari ad almeno euro 350000,00 deve ritenersi dimostrato.
Tale conclusione non è inficiata dal rilievo che l'attore non ha precisato i momenti e gli importi dei singoli versamenti eseguiti in favore dell'attore.
Tale omissione può essere giustificata tenuto conto che le dazioni di denaro sono state collocate dall'attore all'interno di un risalente ed affettuoso rapporto di amicizia con CP_1
, rapporto che è stato riconosciuto come esistente da tutti i
[...] convenuti (oltre che dai testi indotti dall'attore) e che in ogni caso risulta in maniera chiara dai documenti depositati dal in allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, Parte_1
c.p.c..
Quanto poi alla misura del credito vantato dall'attore dopo le parziali restituzioni, deve ritenersi provata l'esistenza di un debito residuo di pari ad euro 350000,00. Controparte_1
In proposito è decisivo che l'attore ha depositato un assegno a firma di a suo favore per l'importo di euro Controparte_1
350000,00.
Il titolo è privo della data e del luogo di emissione ma la
Suprema Corte ha da tempo chiarito che in questo caso l'assegno bancario, ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D.
n. 1736 del 1933, vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio cosicchè spetta all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio (cfr. Cass. Civ. n. 18831/2024, n. 2091/2022, n.
20449/2016, n. 23208/2016).
Nel caso in esame è mancata la deduzione da parte di CP_1
che l'assegno sia stato posto in circolazione contro la sua
[...] volontà.
Quanto poi alla prova dell'inesistenza del rapporto debitorio la stessa non è stata fornita.
non ha negato di avere ricevuto somme di denaro Controparte_1 da ma ha affermato che si trattava di Parte_1 investimenti riferiti a progetti imprenditoriali.
L'affermazione del convenuto equivale all'ammissione che i versamenti di denaro da parte dell'attore in suo favore ci sono stati. La destinazione indicata, investimenti, non giustifica la mancata restituzione.
Ove poi la qualificazione sia stata usata per sostenere che l'attore aveva dato il denaro per partecipare all'iniziativa imprenditoriale del con l'assunzione del relativo rischio CP_1 dovrebbe spiegarsi perché l'intesa tra attore e convenuto non sia stata formalizzata.
E' ammissibile che si presti del denaro ad un vecchio amico con l'intesa che sarà restituito senza pagare interessi e che tenuto conto del rapporto di amicizia non si riporti l'intesa in un documento.
Non è credibile che si partecipi ad un progetto imprenditoriale senza un previo accordo in merito divisione degli utili e senza la sottoscrizione di un contratto.
In ogni caso che il abbia eseguito dei prestiti a favore Parte_1 di è confermato anche dai numerosi versamenti Controparte_1 del secondo in favore del primo, versamenti che non si giustificherebbero ove non si fosse trattato di prestiti ma di investimenti tenuto conto che è pacifico che l'iniziativa imprenditoriale del non è partita e che comunque non ha CP_1 prodotto utili.
I versamenti a titolo di prestito sono stati confermati dal teste
(udienza del 12.102023). Testimone_1
Alla luce di tali elementi deve affermarsi l'esistenza di un credito dell'attore nei confronti di per Controparte_1
l'importo di euro 350000,00.
Non può ritenersi provato un diverso e superiore ammontare del credito.
L'importo di euro 350000,00 quale debito residuo di CP_1
è stato indicato dallo stesso attore e già per tale ragione
[...] tale limite non è superabile. Quanto poi all'assegno di euro 200000,00 a firma di CP_2 il corrispondente importo non può qualificarsi come ulteriore debito di . Controparte_1
L'attore non ha indicato quale suo debitore e la CP_2 consegna dell'assegno è stata evidentemente eseguita per
“garantire” in parte il debito di . Controparte_1
Consegue che va condannato al pagamento in CP_1 CP_1 favore di dell'importo di euro 350000,00 con Parte_1 interessi legali dal 2.9.2020 al saldo.
E' inoltre fondata la domanda tesa a dichiarare la nullità del contratto del 16.9.2015 con il quale ed Controparte_1 hanno ceduto a ed Controparte_4 CP_2 Controparte_3
l'immobile sito in Napoli alla via Aniello Falcone n. 290/A.
Tale decisione discende dalla considerazione delle seguenti circostanze: con l'atto è stato trasferito agli acquirenti l'unico bene immobile di proprietà dei venditori;
il bene è stato ceduto dai genitori ai figli;
i venditori si sono riservati il diritto di abitazione dell'immobile; il pagamento del prezzo è avvenuto con assegni circolari emessi da uno a due anni prima della vendita;
gli assegni sono stati destinati in parte a creditori di
[...]
ed in parte allo stesso CP_1 CP_1
Alla luce degli elementi indicati deve affermarsi che leil naturale parti non hanno voluto realizzare un effettivo trasferimento dell'immobile ma hanno creato solo l'apparenza dello stesso.
Le modalità con le quali il contratto è stato concluso impongono di ritenere che la finalità perseguita è stata quella di far transitare formalmente il bene nella sfera giuridica di altri soggetti ed in tal modo sottrarlo alla garanzia patrimoniale dei creditori di . Controparte_1
Questo è l'unico risultato conseguito con la vendita.
Al contrario per conseguire il risultato del passaggio della disponibilità dell'immobile da ed Controparte_1 CP_4 ai figli e alla morte dei primi
[...] CP_3 CP_2 sarebbe stato sufficiente attendere questi eventi lasciando operare la disciplina legale della successione legittima.
Consegue che va dichiarata la simulazione assoluta dell'atto per notar del 16.9.2015 con il quale Persona_2 CP_1
ed hanno ceduto ad e
[...] Controparte_4 CP_3 CP_2
l'immobile sito in Napoli alla via Aniello Falcone n. 290/A e
[...] la conseguente nullità dell'atto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro
260000,01 ed euro 520000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 CP_2
e ogni istanza, difesa ed Controparte_3 Controparte_4 eccezione disattesa, così provvede:
1)dichiara che è creditore di Parte_1 CP_1
per l'importo di euro 350000.00;
[...]
2)condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 350000,00 con interessi legali dal 2.9.2020 al saldo;
3)dichiara la simulazione assoluta dell'atto per notar Per_2
del 16.9.2015 con il quale ed
[...] Controparte_1 CP_4
hanno ceduto ad e l'immobile sito
[...] CP_3 CP_2 in Napoli alla via Aniello Falcone n. 290/A e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto;
4)condanna , ed Controparte_1 Controparte_4 CP_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese del Controparte_3 giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 22457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Rosario Iervolino. Napoli, 7.12.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 18900/2020, avente ad oggetto: accertamento obbligo di restituzione somme e dichiarazione della simulazione assoluta di contratto di vendita di immobile e vertente tra
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.06.1958 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Iervolino
Attore
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/10/1957, (C.F. , nato a [...] CP_2 C.F._3 il 04/11/1986, (C.F. ), nato a Controparte_3 C.F._4
Napoli il 06/03/1992, e (C.F. Controparte_4 C.F._5 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv.
OV AZ
Convenuti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) Accertare e dichiarare la sussistenza delle pretese creditorie di anche di quelle contenute negli assegni Parte_1 bancari indicati nel corso del processo, per la somma di euro
350.000,00 e euro 200.000,00, e del diritto alla restituzione delle somme erogate a e per cui è lite, nell'importo CP_1 di euro 350.000,00, o in quella somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa o che riterrà equa liquidare il
Giudicante, oltre interessi legali, con seguente condanna del convenuto, , al pagamento in favore dell'attore; Controparte_1
2) In subordine accertare e dichiarare il diritto dell'attore a riottenere le somme indebitamente versate nonché l'arricchimento senza giusta causa conseguito dal , per tutte le somme CP_1 ricevute e versate da con condanna del Parte_1 convenuto alla restituzione/indennizzo per l'importo di euro
350.000,00, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'anno 2006, ovvero quella somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa o che riterrà equa liquidare il
Giudicante;
3) Accertare la simulazione del negozio giuridico di cessione della casa familiare dei coniugi avvenuta con atto Persona_1 per Notar del 16/09/2015, presentazione del Persona_2
22/09/2015, numero di repertorio 2693/2006, Registro generale
21309, Registro Particolare 16501, immobile al N.C.E.U. del Comune di Napoli, sezione AVV, foglio 14, mappale 280 sub 29, scala B, piano 4, interno 22, zona cens. 6, cat. A2, cl. 7, vani 7,5, R.C.
EURO 1.413,80, via Aniello Falcone n.290/A, dichiararne, per l'effetto, la relativa nullità, inesistenza ed inefficacia;
4) In via alternativa nel merito, accertare e revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., la cessione della casa familiare dei coniugi avvenuta con atto per Notar Persona_1
del 16/09/2015, presentazione del 22/09/2015, Persona_2 numero di repertorio 2693/2006, Registro generale 21309, Registro
Particolare 16501, immobile al N.C.E.U. del Comune di Napoli, sezione AVV, foglio 14, mappale 280 sub 29, scala B, piano 4, interno 22, zona cens. 6, cat. A2, cl. 7, vani 7,5, R.C. EURO
1.413,80, via Aniello Falcone n.290/A, e per l'effetto dichiarare la inefficacia nei confronti dell'attore, del richiamato atto pubblico;
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al difensore di parte attrice antistatario.
Per i convenuti:
1)Rigettare le domande proposte dall'attore;
2) vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1
ed per ottenere CP_2 Controparte_3 Controparte_4
l'accertamento del diritto alla restituzione da parte di
[...] della somma di euro 350000,00, oggetto di prestito CP_1 infruttifero e la condanna dello stesso al corrispondente CP_1 pagamento, nonché per ottenere la dichiarazione che la vendita dell'immobile sito in Napoli alla via Aniello Falcone n. 290/A effettuata da ed ai figli Controparte_1 Controparte_4
e era simulata ovvero per ottenere la CP_3 CP_2 dichiarazione della sua inefficacia ex art. 2901 c.c..
A supporto di tali richieste l'attore ha dedotto: di essere legato da una profonda e lunga amicizia con che in Controparte_1 ragione di tale rapporto aveva assecondato fin dagli anni
2002/2003 le richieste dell'amico di ricevere denaro in prestito per finanziare le sue iniziative imprenditoriali e per soddisfare le sue esigenze familiari;
che nel corso degli anni CP_1
gli aveva restituito una parte delle somme ricevute in
[...] prestito ma dal 2019 non aveva più restituito nessuna somma;
che l'importo che doveva essergli restituito da Controparte_1 poteva essere prudenzialmente quantificato in euro 350000,00; che nel 2015 e la moglie avevano Controparte_1 Controparte_4 venduto ai figli e l'immobile di loro CP_3 CP_2 proprietà sito in Napoli alla via Aniello Falcone n. 290/A riservandosi il diritto di abitazione;
che l'immobile era stato venduto al prezzo di euro 473521,59, somma inferiore al suo effettivo valore;
che si trattava di una cessione fittizia posta in essere al solo scopo di recargli pregiudizio e di sottrargli la garanzia patrimoniale;
che la vendita era simulata o comunque doveva essere revocata ex art. 2901 c.c. ed aveva avuto ad oggetto l'unico immobile di proprietà di e di Controparte_1 CP_4
; che anche e erano consapevoli
[...] CP_3 CP_2 che l'atto arrecava un pregiudizio alle sua ragioni creditorie.
ed Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
si sono opposti alle domande dell'attore ponendo in
[...] rilievo: che l'attore non aveva indicato il titolo o i titoli in virtù dei quali chiedeva la restituzione delle somme asseritamente erogate, gli importi e le date dei versamenti;
che il fine fraudolento della vendita supposto dall'attore era smentito dai versamenti eseguiti per pagare il bene oggetto del contratto;
che si trattava di assegni circolari emessi in favore di creditori di che una parte del prezzo era stato versato Controparte_1 anche all'attore; che e ed Controparte_4 CP_2 CP_3
non avevano contezza dei rapporti esistenti tra l'attore e
[...]
che il prezzo previsto era superiore al valore Controparte_1 di mercato dell'immobile tenuto conto che questo era gravato da un'ipoteca iscritta per l'importo di euro 43489,08 e da un pignoramento immobiliare e che i venditori si erano riservati il diritto di abitazione;
che nell'ambito della procedura esecutiva l'immobile era stato stimato per euro 573000,00.
Tutto ciò premesso, le domande dell'attore sono fondate entro i limiti di seguito indicati.
L'assunto dell'attore di avere versato in un ampio arco temporale ingenti somme di denaro a solo in parte Controparte_1 restituite residuando un debito pari ad almeno euro 350000,00 deve ritenersi dimostrato.
Tale conclusione non è inficiata dal rilievo che l'attore non ha precisato i momenti e gli importi dei singoli versamenti eseguiti in favore dell'attore.
Tale omissione può essere giustificata tenuto conto che le dazioni di denaro sono state collocate dall'attore all'interno di un risalente ed affettuoso rapporto di amicizia con CP_1
, rapporto che è stato riconosciuto come esistente da tutti i
[...] convenuti (oltre che dai testi indotti dall'attore) e che in ogni caso risulta in maniera chiara dai documenti depositati dal in allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, Parte_1
c.p.c..
Quanto poi alla misura del credito vantato dall'attore dopo le parziali restituzioni, deve ritenersi provata l'esistenza di un debito residuo di pari ad euro 350000,00. Controparte_1
In proposito è decisivo che l'attore ha depositato un assegno a firma di a suo favore per l'importo di euro Controparte_1
350000,00.
Il titolo è privo della data e del luogo di emissione ma la
Suprema Corte ha da tempo chiarito che in questo caso l'assegno bancario, ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D.
n. 1736 del 1933, vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio cosicchè spetta all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio (cfr. Cass. Civ. n. 18831/2024, n. 2091/2022, n.
20449/2016, n. 23208/2016).
Nel caso in esame è mancata la deduzione da parte di CP_1
che l'assegno sia stato posto in circolazione contro la sua
[...] volontà.
Quanto poi alla prova dell'inesistenza del rapporto debitorio la stessa non è stata fornita.
non ha negato di avere ricevuto somme di denaro Controparte_1 da ma ha affermato che si trattava di Parte_1 investimenti riferiti a progetti imprenditoriali.
L'affermazione del convenuto equivale all'ammissione che i versamenti di denaro da parte dell'attore in suo favore ci sono stati. La destinazione indicata, investimenti, non giustifica la mancata restituzione.
Ove poi la qualificazione sia stata usata per sostenere che l'attore aveva dato il denaro per partecipare all'iniziativa imprenditoriale del con l'assunzione del relativo rischio CP_1 dovrebbe spiegarsi perché l'intesa tra attore e convenuto non sia stata formalizzata.
E' ammissibile che si presti del denaro ad un vecchio amico con l'intesa che sarà restituito senza pagare interessi e che tenuto conto del rapporto di amicizia non si riporti l'intesa in un documento.
Non è credibile che si partecipi ad un progetto imprenditoriale senza un previo accordo in merito divisione degli utili e senza la sottoscrizione di un contratto.
In ogni caso che il abbia eseguito dei prestiti a favore Parte_1 di è confermato anche dai numerosi versamenti Controparte_1 del secondo in favore del primo, versamenti che non si giustificherebbero ove non si fosse trattato di prestiti ma di investimenti tenuto conto che è pacifico che l'iniziativa imprenditoriale del non è partita e che comunque non ha CP_1 prodotto utili.
I versamenti a titolo di prestito sono stati confermati dal teste
(udienza del 12.102023). Testimone_1
Alla luce di tali elementi deve affermarsi l'esistenza di un credito dell'attore nei confronti di per Controparte_1
l'importo di euro 350000,00.
Non può ritenersi provato un diverso e superiore ammontare del credito.
L'importo di euro 350000,00 quale debito residuo di CP_1
è stato indicato dallo stesso attore e già per tale ragione
[...] tale limite non è superabile. Quanto poi all'assegno di euro 200000,00 a firma di CP_2 il corrispondente importo non può qualificarsi come ulteriore debito di . Controparte_1
L'attore non ha indicato quale suo debitore e la CP_2 consegna dell'assegno è stata evidentemente eseguita per
“garantire” in parte il debito di . Controparte_1
Consegue che va condannato al pagamento in CP_1 CP_1 favore di dell'importo di euro 350000,00 con Parte_1 interessi legali dal 2.9.2020 al saldo.
E' inoltre fondata la domanda tesa a dichiarare la nullità del contratto del 16.9.2015 con il quale ed Controparte_1 hanno ceduto a ed Controparte_4 CP_2 Controparte_3
l'immobile sito in Napoli alla via Aniello Falcone n. 290/A.
Tale decisione discende dalla considerazione delle seguenti circostanze: con l'atto è stato trasferito agli acquirenti l'unico bene immobile di proprietà dei venditori;
il bene è stato ceduto dai genitori ai figli;
i venditori si sono riservati il diritto di abitazione dell'immobile; il pagamento del prezzo è avvenuto con assegni circolari emessi da uno a due anni prima della vendita;
gli assegni sono stati destinati in parte a creditori di
[...]
ed in parte allo stesso CP_1 CP_1
Alla luce degli elementi indicati deve affermarsi che leil naturale parti non hanno voluto realizzare un effettivo trasferimento dell'immobile ma hanno creato solo l'apparenza dello stesso.
Le modalità con le quali il contratto è stato concluso impongono di ritenere che la finalità perseguita è stata quella di far transitare formalmente il bene nella sfera giuridica di altri soggetti ed in tal modo sottrarlo alla garanzia patrimoniale dei creditori di . Controparte_1
Questo è l'unico risultato conseguito con la vendita.
Al contrario per conseguire il risultato del passaggio della disponibilità dell'immobile da ed Controparte_1 CP_4 ai figli e alla morte dei primi
[...] CP_3 CP_2 sarebbe stato sufficiente attendere questi eventi lasciando operare la disciplina legale della successione legittima.
Consegue che va dichiarata la simulazione assoluta dell'atto per notar del 16.9.2015 con il quale Persona_2 CP_1
ed hanno ceduto ad e
[...] Controparte_4 CP_3 CP_2
l'immobile sito in Napoli alla via Aniello Falcone n. 290/A e
[...] la conseguente nullità dell'atto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro
260000,01 ed euro 520000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 CP_2
e ogni istanza, difesa ed Controparte_3 Controparte_4 eccezione disattesa, così provvede:
1)dichiara che è creditore di Parte_1 CP_1
per l'importo di euro 350000.00;
[...]
2)condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 350000,00 con interessi legali dal 2.9.2020 al saldo;
3)dichiara la simulazione assoluta dell'atto per notar Per_2
del 16.9.2015 con il quale ed
[...] Controparte_1 CP_4
hanno ceduto ad e l'immobile sito
[...] CP_3 CP_2 in Napoli alla via Aniello Falcone n. 290/A e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto;
4)condanna , ed Controparte_1 Controparte_4 CP_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese del Controparte_3 giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 22457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Rosario Iervolino. Napoli, 7.12.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa