Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 28.04.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 125/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa come in atti dall' Avv. Malatesta Francesco, con domicilio eletto in Roma, al Viale XXI Aprile n. 26;
PARTE APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso come in atti Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Amoruso, con domicilio eletto in Trecase (NA), alla Via Vesuvio, n. 177;
PARTE APPELLATA
NONCHÉ
, in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Valentina Bevilacqua, con domicilio eletto in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38;
PARTE APPELLATA
1
Tribunale di Nocera Inferiore-sez. lavoro.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso di primo grado, depositato in data 24.03.2023, Controparte_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229006524315000 notificata in data 28/02/2023, emessa nei suoi confronti, e ai prodromici AVA:
1) n. 40020120003166079000, asseritamente notificato il 10.12.2012;
2) n. 40020130003879132000, asseritamente notificato il 16.12.2013;
3) n. 40020140003615273000, asseritamente notificato il 01.10.2014;
4) n. 40020160004499648000, asseritamente notificato il 28.10.2016;
5) n. 40020170006996374000, asseritamente notificato nel 2019
6) n. 40020190009603875000, asseritamente notificato il 17.01.2020;
7) n. 40020190010358791000, asseritamente notificato il 23.12.2019;
8) n. 40020210000460022000, asseritamente notificato il 18.10.2021;
CP_ tutti relativi a crediti previdenziali
Eccepiva la mancata notifica di tali atti e la estinzione della pretesa per decorso del termine prescrizionale.
Con sentenza n. 1221/2023 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., riepilogata la normativa vigente, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava non dovuti i crediti portati dall'intimazione di pagamento -ad eccezione di quelli indicati negli avvisi di addebito di cui ai nn. 40020190009603875000, 40020190010358791000,
40020210000460022000- ritenendo:
- In ogni caso, maturata la prescrizione dei predetti avvisi, per decorso oltre un quinquennio tra la notifica dell'intimazione in questione e quella degli avvisi di addebito indicati, in assenza di prova della notifica medio tempore di atti interruttivi della prescrizione;
CP_
- Comunque, la mancata prova da dell' della validità delle notifiche (effettuate a mezzo del servizio postale) degli avvisi di addebito nn. 40020120003166079000
(10.08.2012), 40020130003879132000 (16.12.2013), 40020140003615273000
(01.10.2014), 40020160004499648000 (28.10.2016), nonché di quella relativa all'avviso
2 di addebito n. 40020170006996374000, in cui vi era stata la restituzione al mittente per compiuta giacenza senza, tuttavia, alcuna prova dell'invio e della consegna della c.d. CAD.
Confermava la validità dell'intimazione in ordine invece ai residui AVA nn.
40020190009603875000, 40020190010358791000, 40020210000460022000, in quanto risultati ritualmente notificati rispettivamente il 17.01.2020, 23.12.2019 e 18.10.2021.
Avverso la sentenza, interponeva gravame l' deducendo, Parte_1
in particolare che:
a) Il contribuente si era avvalso della definizione agevolata per gli avvisi di addebito nn.
40020120003166079000, 40020130003879132000, 40020140003615273000,
40020160004499648000, come dimostrato dalla richiesta di adesione alla definizione agevolata compilata ed inviata a cura del contribuente e dal provvedimento di accoglimento dell' , mai contestata e disconosciuta durante il giudizio di primo Pt_1
grado;
b) era erronea la statuizione del Tribunale circa l'inidoneità di tale documentazione solo perchè mancante di sottoscrizione;
c) L'adesione alla definizione agevolata e la conseguente rateizzazione comportava l'interruzione della prescrizione;
d) Oltre alla richiesta di definizione agevolata datata 27.03.2017, il Giudice doveva considerare l'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68, co.1 D.L. n. 18/2020
(Decreto Cura Italia) in virtù del quale venivano prorogati tutti i termini di prescrizione e di decadenza in scadenza nel periodo 8.03.2020-31.08.2021, disponendo la sospensione di
541 giorni dei termini di versamento delle somme richieste;
pertanto, nel caso di specie, conteggiando la sospensione, l'intimazione di pagamento poteva essere notificata fino al
20.09.2023 e, dunque, la notifica avvenuta il 28.02.2023 era tempestiva ed impediva il maturarsi della prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva e chiedeva il rigetto del gravame, CP_1
contestando: da un lato e per la prima volta, la riconducibilità a sé della documentazione prodotta in primo grado da e, in particolare, della richiesta di rateizzazione in quanto CP_3 non sottoscritta e non proveniente dalla propria pec, peraltro non attiva, ma “inviata dalla casella senza alcun delega conferita a tale soggetto al fine di Email_1
richiedere la rateizzazione per un debito ormai prescritto”; dall'altro, deducendo che la rateizzazione non corrispondeva all'accettazione del debito e non precludeva al contribuente la possibilità di contestare lo stesso. Correlativamente, affermava che, nel caso di specie, “il contribuente si è avvalso della definizione agevolata per gli avvisi di
3 addebito nn. 40020120003166079000, 40020130003879132000, 40020140003615273000
e 40020160004499648000, tutti ricompresi nella intimazione di pagamento n.
10020229006524315000 impugnata in primo grado. Nel giudizio di prime cure, al fine di
Con provare l'interruzione della prescrizione per i suddetti crediti, la difesa di ha prodotto sia la richiesta di adesione alla definizione agevolata compilata ed inviata a cura del contribuente, sia il provvedimento di accoglimento della . Entrambi i documenti Pt_1
sono stati scambiati a mezzo posta elettronica certificata tra un soggetto, si ripete, non munito di delega o demandato a tanto, e l'Aer”. CP_ Si costituiva altresì l' con memoria depositata l'11.09.2024, proponendo altresì appello incidentale con cui si doleva del mancato accoglimento del difetto di legittimazione passiva della evidenziando un'omessa pronuncia sul punto. Pt_2
CP_ L'appello incidentale non risultava ritualmente notificato e l' con successive note dell'8.10.2024, espressamente vi rinunciava.
Lette le note depositate ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 28/04/2025, la casa veniva decisa, come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1221/2023, ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. , dichiarando non dovuti dalla parte ricorrente i crediti esattoriali CP_1
portati dagli AVA notificati oltre un quinquennio precedente alla intimazione di pagamento n. 10020229006524315000, notificata in data 28/02/2023, eccetto quindi i crediti portati dagli avvisi addebito nn. 40020190009603875000, 40020190010358791000,
40020210000460022000, risultati notificati tramite pec, rispettivamente, il 17.01.2020,
23.12.2019 e 18.10.2021. In ordine ai suddetti AVA non vi è appello incidentale di ed il devolutum della Corte è relativo quindi agli AVA dichiarati Controparte_1
prescritti.
Ebbene, l' , parte legittimata ad agire e resistere nel Parte_1
presente giudizio, in cui si controverte comunque della nullità dell'intimazione, ha contestato la statuizione di prescrizione dei crediti contenuti nell'intimazione di pagamento emessa dal primo giudice per l'esistenza di richiesta di adesione agevolata inviata dal
Contr contribuente via pec, per il tramite di soggetto abilitato, ed accolta dall' di cui pure il primo Giudice ha dato conto.
La documentazione a sostegno della richiesta di definizione agevolata è stata depositata agli atti del Giudizio sin dal primo grado e non è stata contestata dal contribuente,
4 nemmeno in ordine alla riconducibilità a sé della richiesta o alla mancanza di delega del soggetto che ha inviato la richiesta.
Solo in grado di appello, tardivamente contesta tale documentazione perché CP_1
“inviata dalla casella senza alcun delega conferita a tale Email_1
soggetto al fine di richiedere la rateizzazione” e,, contraddittoriamente, asserisce che “si è avvalso della definizione agevolata per gli avvisi di addebito nn. 40020120003166079000,
40020130003879132000, 40020140003615273000 e 40020160004499648000, tutti ricompresi nella intimazione di pagamento n. 10020229006524315000 impugnata in primo grado”, contestando però la valenza interruttiva della prescrizione.
Ebbene, ritenuto il “disconoscimento” tardivo ed anche infondato, perché la medesima parte ammette di essersi avvalsa della definizione agevolata, devono quivi esporsi le conseguenze discendenti dall'esistenza di tali richieste di rateizzazione accolte dall' , di cui pure il primo Giudice dà conto. Parte_1
Ed infatti, la richiesta di adesione agevolata, seppure non precluda la successiva contestazione dell'an e del quantum del debito, esplica quantomeno efficacia interruttiva della prescrizione.
La S. C. di Cassazione ha statuito che:
-la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposto dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate. Il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e rinvenibile nel comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del credito (Cass.
Civ. sent. n. 7820/2017; sent. n. 37389/2022).
- “se è vero che di per sé non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso
l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle".. (Cass., Sent. 16.02.2022, n. 5160);
-“la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma
5 citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate.” (Cfr. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10327 del 26/04/2017);
“deve ritenersi irrilevante la circostanza che il debitore non abbia dato seguito alle istanze di rateazione e non abbia pagato le rate, essendo decisiva la valutazione del contenuto obiettivo dell'atto di richiesta di rateazione come riconoscimento del debito e non occorrendo il pagamento delle somme relative alle rate perché l'effetto interruttivo della prescrizione si produca (cfr. Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 20260 del 15/07/2021).
Nel caso di specie, dunque, non è seriamente discutibile che possa attribuirsi quantomeno efficacia interruttiva all'istanza di rateizzazione (id est, alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) presentata da parte appellante.
Orbene, nel presente caso, il riconoscimento del debito è chiaramente ravvisabile mediante la volontà del contribuente di avvalersi dell'adesione agevolata.
Considerata la data di richiesta di adesione agevolata (27.03.2017) e quella di notifica dell'intimazione opposta (avvenuta in data 28.2.23), deve quindi rilevarsi che non era trascorso il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto altresì del periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
Nello specifico, tra la data di richiesta di adesione agevolata del 27/03/2017 e la notifica dell'intimazione di pagamento del 28/02/2023 è decorso un termine di 5 anni e 11 giorni ma, considerato il periodo di sospensione Covid, previsto dal D.L. n. 18/2020 (Decreto
Cura Italia), corrente dall' 08.03.2020 al 31.08.2021, i crediti risultano ancora esigibili, poiché non è stato superato il termine di prescrizione quinquennale.
Dunque l'appello va accolto e la sentenza va riformata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in atti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza 1221/2023, emessa in data 20/09/2023 dal Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta interamente il ricorso proposto in primo grado da Controparte_1
6 b) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio in favore di e dell' liquidate, Parte_1 CP_2
per ciascuna parte, in:
- € 1.700 per il primo grado di giudizio;
- € 1.984 per il secondo grado di giudizio, oltre spese vive, oneri accessori, rimborso forfettario come per legge.
Salerno, 28/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Lia Di Benedetto
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