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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1134/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
SENTENZA ex art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1134/2024 V.G. promosso da:
C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. ROCCHIO FEDERICA e dall'avv. TANA MARIA GRAZIA, come da procura in atti;
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 27.2.2025, da intendersi interamente richiamate e trascritte;
il PM con nota del 2.12.2024 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente le parti, premesso di avere contratto matrimonio in Vasto il 19/08/2023 e che dalla loro unione non sono nati figli, visto che i sopravvenuti contrasti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, hanno avanzato domanda di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Vasto (CH) alla via Marco Polo n. 18, di proprietà della madre della sig.ra e dalla stessa concessa in comodato resta alla moglie con Parte_1 Parte_3 tutti gli arredi esistenti fatta eccezione per gli effetti personali del marito che dovranno essere ritirati entro e non oltre la data di prima udienza che sarà fissata dal Giudice;
3) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti. 4) il conto cointestato acceso presso , n 000006388663 il cui saldo attuale è pari a € 695,63 (doc. n. 6), CP_1 dovrà essere estinto entro e non oltre la data di prima udienza che sarà fissata dal Giudice”.
L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico e con le norme di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: pagina 2 di 3 DICHIARA la separazione dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contatto matrimonio in Vasto il 19/08/2023, trascritto nei Registri dello Stato
Civile del medesimo Comune (Atto N. 44 parte II Serie A Anno 2023);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
NULLLA sulle spese di lite.
Così è deciso in Vasto nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Si comunichi.
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
SENTENZA ex art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1134/2024 V.G. promosso da:
C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. ROCCHIO FEDERICA e dall'avv. TANA MARIA GRAZIA, come da procura in atti;
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 27.2.2025, da intendersi interamente richiamate e trascritte;
il PM con nota del 2.12.2024 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente le parti, premesso di avere contratto matrimonio in Vasto il 19/08/2023 e che dalla loro unione non sono nati figli, visto che i sopravvenuti contrasti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, hanno avanzato domanda di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Vasto (CH) alla via Marco Polo n. 18, di proprietà della madre della sig.ra e dalla stessa concessa in comodato resta alla moglie con Parte_1 Parte_3 tutti gli arredi esistenti fatta eccezione per gli effetti personali del marito che dovranno essere ritirati entro e non oltre la data di prima udienza che sarà fissata dal Giudice;
3) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti. 4) il conto cointestato acceso presso , n 000006388663 il cui saldo attuale è pari a € 695,63 (doc. n. 6), CP_1 dovrà essere estinto entro e non oltre la data di prima udienza che sarà fissata dal Giudice”.
L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico e con le norme di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: pagina 2 di 3 DICHIARA la separazione dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contatto matrimonio in Vasto il 19/08/2023, trascritto nei Registri dello Stato
Civile del medesimo Comune (Atto N. 44 parte II Serie A Anno 2023);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
NULLLA sulle spese di lite.
Così è deciso in Vasto nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Si comunichi.
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
pagina 3 di 3