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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/12/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3196/2025 promossa da:
IN on l'Avv. FAGONE CARMELO Parte_1
ATTORE/I contro con l'Avv. D'ANDREA Controparte_1
TA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno confermato le rispettive memorie difensive finali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio trae origine da un'opposizione ex art. 617 cpc, formalizzata dalla debitrice
[...] nei confronti dell'ordinanza emessa dalla dott.ssa Parte_2 CP_2 nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi, chiedendo la sospensione della predetta ordinanza in quanto emessa sulla base di un precetto contenente somme non dovute.
Si costituiva in giudizio parte creditrice Controparte_1
, la quale chiedeva il rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di
[...] assegnazione.
Il Giudice dell'esecuzione , a scioglimento della riserva , non sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 16/3/2025 ritenendo le somme indicate in precetto dalla creditrice come dovute , precisando che gli importi indicati in precetto sono stati determinati in base alle statuizioni di condanna indicate nella sentenza n. 1794/2024 del 25/9/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo è costituente titolo esecutivo della procedura esecutiva presso terzi e dell'ordinanza di assegnazione oggetto del presente giudizio .
La dott.ssa al termine della propria ordinanza di rigetto della sospensione, assegnava alle CP_2 parti (alla parte più interessata )i termini per l'introduzione del giudizio di merito .
pagina 1 di 3 Con atto di citazione in opposizione ex art. 617 cpc, la debitrice ed attuale opponente introduceva il presente giudizio di merito chiedendo che l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione dott.ssa in data 16/3/2025 fosse dichiarata nulla , con conseguente revoca della predetta ordinanza CP_2 poiché basata su un presupposto giuridico inesistente , ovvero la presunta definitività della sentenza costituente titolo esecutivo .
Veniva eccepita dall'opponente l'errata quantificazione delle somme dovute alla creditrice procedente.
Con comparsa di costituzione e risposta , si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
, la quale contestava quanto eccepito da parte Controparte_1 opponente in quanto infondato in fatto ed in diritto .
Alla prima udienza della fase di merito , parte opponente chiedeva l'ammissione delle istanze istruttorie , mentre parte convenuta chiedeva che la causa fosse rinviata per la decisione .
Lo scrivente giudicante , a scioglimento della riserva , ritenuta la causa matura per la decisione , disponeva il rinvio della stessa all'udienza del 02/12/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma .
Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione .
L'opposizione ex art. 617 cpc è infondata e va pertanto rigettata .
Occorre premettere che l'opponente , con istanza di sospensione ex art. 373 cpc , chiedeva la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Bergamo n. 1794/2024 del 25/9/2024 ( nell'ambito del giudizio nr. 2487/2024 emessa dal Giudice dott. ) e costituente Persona_1 titolo esecutivo nella proc esecutiva presso terzi oggetto di causa , e dell'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 195/2025 che ha totalmente confermato la sentenza di primo grado .
Parte opponente , con la predetta istanza ex art. 373 cpc , eccepiva che l'esecuzione della sentenza avrebbe procurato un danno irreparabile .
La Corte d'Appello di Brescia ,con ordinanza del 27/5/2025 , rigettava la predetta istanza di sospensione .
Fatta la doverosa premessa , parte opponente ritiene che la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo n. 1794/2024 ( totalmente confermata dalla sentenza della Corte d'Appello ) non possa essere esecutiva in quanto non definitiva poiché parte attrice ha proposto ricorso in SS .
Parte attrice eccepiva anche una serie di illegittimità relative agli importi indicati in precetto , in particolare la parte relativa all'importo di € 2604,96 per consumo idrico dal 9/10/2023 al 19/8/2024 in considerazione della non risultanza di tale importo nel titolo esecutivo;
l'illegittimità dell'importo di
€3973,88 a titolo di risarcimento per l'occupazione fino al 01/10/2024 , avendo già pagato i canoni di locazione relativi ai mesi di agosto e settembre 2024 ; l'illegittimità delle somme di € 3204,43 ed
€62,10 per IVA sulle spese legali vista l'asserita non debenza dell'IVA dalla parte soccombente alla parte vittoriosa , poiché la stessa essendo una società in nome collettivo avrebbe la possibilità di recuperare l'IVA .
Tutti i sopra indicati importi sono contenuti nell'atto di precetto del 3/10/2024 .
In relazione alla prima eccezione di parte attrice , si osserva che l'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'Esecuzione risulta corretta , atteso che la procedura esecutiva si basa su un titolo esecutivo valido ed efficace , basato sulla sentenza di primo grado n. 1794/2024 ,confermata dalla sentenza della Corte d'Appello n. 195/2025 , avente efficacia esecutiva ex art. 474 cpc .
Infatti la sentenza anche se non definitiva in seguito al ricorso per SS , risulta comunque pagina 2 di 3 pienamente esecutiva .
Inoltre la Corte d'Appello di Brescia ha confermato l'esecutività della sentenza di secondo grado , rigettando l'istanza di sospensione (formulata dall'attrice ) Parte_2 dell'esecutività della predetta sentenza .
In relazioni alle varie voci indicate in precetto , si osserva che le stesse traggono origina dalla sentenza di primo grado che costituisce il titolo esecutivo , risultando quindi infondate le doglianze di parte attrice in relazione alla mancata corrispondenza di dette voci nel titolo esecutivo .
Il titolo esecutivo contiene la condanna dell'opponente al Parte_3 pagamento in favore della convenuta degli importi relativi alla Controparte_1 locazione e di quanto dovuto per l'utenza dell'acqua fino al rilascio effettivo .
La sentenza costituisce titolo esecutivo e non risulta necessario munirsi di un decreto ingiuntivo per procedere ad esecuzione forzata.
Anche per quanto riguarda l'importo dei canoni di locazione fino all'effettivo rilascio , l'importo indicato in precetto risulta determinato con la detrazione dei versamenti effettuati da parte attrice e corrispondenti all'importo di € 3973,88.
In relazione alla non debenza dell'IVA sulle spese di lite liquidate , si osserva che la sentenza di primo grado confermata in Appello , condannava l'attuale attrice alla refusione delle spese di lite oltre al rimborso spese generali 15% oltre CPA ed IVA.
A tale riguardo la parte soccombente , quale soggetto passivo Parte_3 dell'imposta , potrà portare in detrazione l'IVA rimborsata .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo , seconda sezione civile , definitivamente pronunciando , così provvede :
1. Rigetta l'opposizione ex art. 617 cpc , con conferma dell'ordinanza di assegnazione emessa dal
Giudice dell'Esecuzione dott.ssa CRISTINA CAPRIOLI in data 16/3/2025
2. Condanna l'opponente in persona del legale Parte_3 rappresentante pro- tempore sig. alla refusione delle spese di lite in favore Parte_4 della convenuta opposta in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro- tempore Sig.ra he si liquidano per CP_1 compensi professionali in € 5077,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA
Bergamo , 15/12/2025 IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Liotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3196/2025 promossa da:
IN on l'Avv. FAGONE CARMELO Parte_1
ATTORE/I contro con l'Avv. D'ANDREA Controparte_1
TA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno confermato le rispettive memorie difensive finali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio trae origine da un'opposizione ex art. 617 cpc, formalizzata dalla debitrice
[...] nei confronti dell'ordinanza emessa dalla dott.ssa Parte_2 CP_2 nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi, chiedendo la sospensione della predetta ordinanza in quanto emessa sulla base di un precetto contenente somme non dovute.
Si costituiva in giudizio parte creditrice Controparte_1
, la quale chiedeva il rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di
[...] assegnazione.
Il Giudice dell'esecuzione , a scioglimento della riserva , non sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 16/3/2025 ritenendo le somme indicate in precetto dalla creditrice come dovute , precisando che gli importi indicati in precetto sono stati determinati in base alle statuizioni di condanna indicate nella sentenza n. 1794/2024 del 25/9/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo è costituente titolo esecutivo della procedura esecutiva presso terzi e dell'ordinanza di assegnazione oggetto del presente giudizio .
La dott.ssa al termine della propria ordinanza di rigetto della sospensione, assegnava alle CP_2 parti (alla parte più interessata )i termini per l'introduzione del giudizio di merito .
pagina 1 di 3 Con atto di citazione in opposizione ex art. 617 cpc, la debitrice ed attuale opponente introduceva il presente giudizio di merito chiedendo che l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione dott.ssa in data 16/3/2025 fosse dichiarata nulla , con conseguente revoca della predetta ordinanza CP_2 poiché basata su un presupposto giuridico inesistente , ovvero la presunta definitività della sentenza costituente titolo esecutivo .
Veniva eccepita dall'opponente l'errata quantificazione delle somme dovute alla creditrice procedente.
Con comparsa di costituzione e risposta , si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
, la quale contestava quanto eccepito da parte Controparte_1 opponente in quanto infondato in fatto ed in diritto .
Alla prima udienza della fase di merito , parte opponente chiedeva l'ammissione delle istanze istruttorie , mentre parte convenuta chiedeva che la causa fosse rinviata per la decisione .
Lo scrivente giudicante , a scioglimento della riserva , ritenuta la causa matura per la decisione , disponeva il rinvio della stessa all'udienza del 02/12/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma .
Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione .
L'opposizione ex art. 617 cpc è infondata e va pertanto rigettata .
Occorre premettere che l'opponente , con istanza di sospensione ex art. 373 cpc , chiedeva la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Bergamo n. 1794/2024 del 25/9/2024 ( nell'ambito del giudizio nr. 2487/2024 emessa dal Giudice dott. ) e costituente Persona_1 titolo esecutivo nella proc esecutiva presso terzi oggetto di causa , e dell'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 195/2025 che ha totalmente confermato la sentenza di primo grado .
Parte opponente , con la predetta istanza ex art. 373 cpc , eccepiva che l'esecuzione della sentenza avrebbe procurato un danno irreparabile .
La Corte d'Appello di Brescia ,con ordinanza del 27/5/2025 , rigettava la predetta istanza di sospensione .
Fatta la doverosa premessa , parte opponente ritiene che la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo n. 1794/2024 ( totalmente confermata dalla sentenza della Corte d'Appello ) non possa essere esecutiva in quanto non definitiva poiché parte attrice ha proposto ricorso in SS .
Parte attrice eccepiva anche una serie di illegittimità relative agli importi indicati in precetto , in particolare la parte relativa all'importo di € 2604,96 per consumo idrico dal 9/10/2023 al 19/8/2024 in considerazione della non risultanza di tale importo nel titolo esecutivo;
l'illegittimità dell'importo di
€3973,88 a titolo di risarcimento per l'occupazione fino al 01/10/2024 , avendo già pagato i canoni di locazione relativi ai mesi di agosto e settembre 2024 ; l'illegittimità delle somme di € 3204,43 ed
€62,10 per IVA sulle spese legali vista l'asserita non debenza dell'IVA dalla parte soccombente alla parte vittoriosa , poiché la stessa essendo una società in nome collettivo avrebbe la possibilità di recuperare l'IVA .
Tutti i sopra indicati importi sono contenuti nell'atto di precetto del 3/10/2024 .
In relazione alla prima eccezione di parte attrice , si osserva che l'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'Esecuzione risulta corretta , atteso che la procedura esecutiva si basa su un titolo esecutivo valido ed efficace , basato sulla sentenza di primo grado n. 1794/2024 ,confermata dalla sentenza della Corte d'Appello n. 195/2025 , avente efficacia esecutiva ex art. 474 cpc .
Infatti la sentenza anche se non definitiva in seguito al ricorso per SS , risulta comunque pagina 2 di 3 pienamente esecutiva .
Inoltre la Corte d'Appello di Brescia ha confermato l'esecutività della sentenza di secondo grado , rigettando l'istanza di sospensione (formulata dall'attrice ) Parte_2 dell'esecutività della predetta sentenza .
In relazioni alle varie voci indicate in precetto , si osserva che le stesse traggono origina dalla sentenza di primo grado che costituisce il titolo esecutivo , risultando quindi infondate le doglianze di parte attrice in relazione alla mancata corrispondenza di dette voci nel titolo esecutivo .
Il titolo esecutivo contiene la condanna dell'opponente al Parte_3 pagamento in favore della convenuta degli importi relativi alla Controparte_1 locazione e di quanto dovuto per l'utenza dell'acqua fino al rilascio effettivo .
La sentenza costituisce titolo esecutivo e non risulta necessario munirsi di un decreto ingiuntivo per procedere ad esecuzione forzata.
Anche per quanto riguarda l'importo dei canoni di locazione fino all'effettivo rilascio , l'importo indicato in precetto risulta determinato con la detrazione dei versamenti effettuati da parte attrice e corrispondenti all'importo di € 3973,88.
In relazione alla non debenza dell'IVA sulle spese di lite liquidate , si osserva che la sentenza di primo grado confermata in Appello , condannava l'attuale attrice alla refusione delle spese di lite oltre al rimborso spese generali 15% oltre CPA ed IVA.
A tale riguardo la parte soccombente , quale soggetto passivo Parte_3 dell'imposta , potrà portare in detrazione l'IVA rimborsata .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo , seconda sezione civile , definitivamente pronunciando , così provvede :
1. Rigetta l'opposizione ex art. 617 cpc , con conferma dell'ordinanza di assegnazione emessa dal
Giudice dell'Esecuzione dott.ssa CRISTINA CAPRIOLI in data 16/3/2025
2. Condanna l'opponente in persona del legale Parte_3 rappresentante pro- tempore sig. alla refusione delle spese di lite in favore Parte_4 della convenuta opposta in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro- tempore Sig.ra he si liquidano per CP_1 compensi professionali in € 5077,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA
Bergamo , 15/12/2025 IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Liotta
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