Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4829 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
! Aula 'A' 04 8 29 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NO DEL: POL LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 15086/01 Dott. Ettore MERCURIO L -- Consigliere- Cron.10831 Dott. Bruno BATTIMIELLO -- Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere ua.29/11/02 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente -- SE N TEN ZA - |sul ricorso proposto da: -- RE AR, NI AT, LO ELIO, 1. IN DO, elettivamente domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -- -- -- rappresentati e difesi dagli avvocati LUCIO LEOPARDI, i SERENELLA MONACO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
FF.SS. S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI L TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale | - pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante -- -- --- DA CARPI 6, presso lo studio ROMA VIA GIROLAMO in 2002 I -- ..... SILVESTRI, che lo rappresenta e dell'avvocato RENATO 4983 L -1- : difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 71/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 02/02/01 R.G.N. 429/00; --- -- -- udita la rolazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni -- | AMOROSO;
""" udito l'Avvocato SILVESTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per rigetto del ricorso. T I ...... Τ -2- rg.n. 15086/01 ud. 29 novembre 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Pretore del lavoro di AV RE LE c gli altri litisconsorzi indicati in epigrafe premettevano: di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato c di essere cessato dal servizio, a seguito di domanda di prepensionamento, nel corso della vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1993-1995; che tale contratto collettivo aveva previsto un incremento stipendiale a regime scaglionato nel triennio;
che ad essi ricorrenti era stata liquidata la buonuscita con calcolo elaborato in base all'ultimo stipendio percepito senza includere i miglioramenti retributivi stipendiali successivi. I ricorrenti chiedevano quindi che l'indennità di buonuscita fosse riliquidata in base al calcolo dell'intero aumento di stipendio previsto dal CCNI. del 1993 e che la società FF. SS. fosse condannata al pagamento delle differenze economiche, maggiorate degli interessi e della svalutazione monetaria, La società FF.SS. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza del 13 aprile 1999 il Pretore accoglieva la domanda. Avverso delta decisione la società FF.SS. proponeva appello chiedendo, in forza delle tesi già illustrato in primo grado, il rigetto della domanda. Gli appellati si costituiva in giudizio resistendo all'appello. -Il Tribunale de L'Aquila, con sentenza del 23 novembre 14 dicembre 2000, ha riformato la sentenza impugnata rigettando la domanda degli appellati. Contro questa decisionc propongono ora ricorso per cassazione gli appellati con due motivi. La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato anche da successiva memorja. ☑ ud 29 novembre 2002 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 cod. civ. (in relazione agli artt. 37, 38 e 96 c.c.n.l. 18 luglio 1990 ed in particolare all'interpretazione dell'art. 96, punto 3, di tale contratto collettivo del 1990 dei ferrovieri, richiamato dal successivo contratto del 1993. Sostengono i ricorrente che la citata normativa contrattuale doveva essere interpretata nel senso che gli aumenti retributivi successivi al loro collocamento a riposo dovevano comunque essere calcolati nella buonuscita, la quale quindi doveva essere riliquidata. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l'erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia. -2. I due motivi che possono congiuntamente esaminarsi, stante la loro connessione derivante dalla comune destinazione alla denuncia di vizi logico - giuridici nel procedimento ermeneutico delle clausole contrattuali rilevanti - non sono fondati. Sulla questione che essi propongono questa Corte si è già ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza 20 ottobre 1998, n. 10400, ha enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata la soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valorizza un clemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe c. 29 novembre 2002 destinata ad incidere e quindi, specificamente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. La Corte, con la sentenza 5 dicembre 1998, n. 12363, ha poi enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituli legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica: donde la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ., senza che sia consentito inglobarc in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. A quest'orientamento, che conduce inequivocabilmente all'affermazione di infondatezza del ricorso c che è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (v, fra le altre conformi, Cass, 5 ottobre 1999, n. 11080; 18 aprile 2000, n. 5042; 23 giugno 2000, n. 8558; 3 ottobre 2001 n.14982; 6 dicembre 2001 n.15433, 11 dicembre 2001 n.15632, 23 gennaio 2002 n.5100, 25 marzo 2002 n.9717), il Collegio reputa di doversi conformare, perché le difese di parte ricorrente non sono sorretic da argomenti che non siano già stati disattesi dalla Corte nelle ricordate occasioni.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti. 5 ted 29 novembre 2001 Così deciso in Roma il 29 novembre Il Consigliere estensore (Giovanni Amoroso) JL CANCELLIERE Cancellerie MÁR12/2003 C ANCELLIERE 2002 Il Presidente -Cure Mercurio_ (Ettore Mercurio) (29/3/2003) ud. 29 novembre 2062 3